Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 700090898340 del 02.09.2022 (abbinato al Ticket 42FBE0A22000029H) adottato dall'INPS di reiezione della domanda di Cassa Integrazione ordinaria, per il periodo dal 17.01.2022 al 17.04.2022, pari a n. 13 mensilità richieste, inviata il 18.02.2022 con n. protocollo INPS.7000.18/02/2022.0127949; - Silenzio-Rigetto formatosi sul Ricorso Gerarchico presentato dalla società ricorrente il 31.10.2022, n. 2289021 (N. protocollo INPS.7000.31/10/2022.0502947), perfezionatosi il 30.01.2023, oltre ogni altro provvedimento presupposto, connesso, collegato e conseguenziale a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rocchetti & Rocchetti S.r.l. il 23/1/2024: - della deliberazione INPS n. 1254 del 30.10.2023, comunicata il 01.11.2023, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento n. 700090898340 del 02.09.2022 di reiezione della domanda di Cassa Integrazione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 17 gennaio 2022 al 17 aprile 2022 e successivo rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INPS, nonché il silenzio-rigetto e la successiva deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, contraddittorietà, illogicità manifesta e omesso supplemento istruttorio. Ha sostenuto di avere informato, mediante PEC, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sebbene alcune comunicazioni fossero state effettuate il 24 e il 26 gennaio 2022, dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fissato al 17 gennaio 2022. Ha inoltre evidenziato che si era svolto l'esame congiunto il 28 gennaio 2022 e che la CGIL, unica organizzazione partecipante, aveva concordato sull'iniziativa, sicché la finalità della consultazione sindacale sarebbe stata comunque raggiunta. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per insufficiente indicazione dei motivi ostativi nel preavviso di rigetto, e la violazione dell'art. 11 del d.m. n. 95442/2016 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione del diniego. Le medesime censure sono state riproposte con motivi aggiunti contro la deliberazione INPS n. 1254 del 30 ottobre 2023.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente espunto dagli atti la memoria di costituzione dell'ENAC, depositata per errore e riferita ad altro giudizio, rilevando che tale ente non era stato evocato né aveva proposto intervento. Nel merito ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo illegittimo il diniego fondato sulla tardività delle comunicazioni sindacali. L'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 impone la comunicazione preventiva, ma la sanzione dell'inammissibilità della domanda non è prevista dalla norma e non può essere applicata quando, valutate le circostanze concrete, la finalità della consultazione sia stata raggiunta. Nel caso esaminato, le organizzazioni sindacali furono informate, seppure dopo l'inizio della sospensione, e fu consentito loro di esprimersi; la CGIL partecipò all'esame congiunto del 28 gennaio 2022 e concordò sull'iniziativa. Il Collegio ha quindi ritenuto sproporzionato e non condivisibile il formalismo seguito dall'INPS e ha annullato il diniego, assorbendo le ulteriori censure formali relative al preavviso di rigetto e alla motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 148/2015
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. [...] All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
La comunicazione preventiva costituisce un adempimento procedurale, ma la sua inosservanza temporale non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda quando la consultazione sia stata comunque svolta e la finalità informativa e partecipativa della norma sia stata concretamente raggiunta.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all'insufficienza del preavviso di rigetto è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione del diniego è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
art. 11 d.m. n. 95442/2016
La censura relativa all'inadeguatezza della motivazione del diniego è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La comunicazione sindacale prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 deve essere preventiva, ma la tardività dell'informazione non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda di integrazione salariale se la disciplina non prevede espressamente tale sanzione e la finalità sostanziale della consultazione è stata comunque raggiunta.
- Ai fini della verifica del corretto adempimento dell'obbligo di consultazione sindacale per l'accesso alla CIGO, occorre considerare in concreto se le organizzazioni sindacali abbiano avuto una reale possibilità di conoscere la crisi o la riduzione dell'attività e di esprimere il proprio avviso, senza subordinare il beneficio all'assenso delle organizzazioni sindacali.
- È illegittimo il diniego di CIGO fondato esclusivamente su un'interpretazione formalistica della prescrizione temporale dell'informazione sindacale quando, dopo la comunicazione, si sia svolto l'esame congiunto e sia stata concretamente assicurata la partecipazione sindacale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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