Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento della delibera AGCom n. 474/24/CONS del 26.11.2024 pubblicata sul sito dell’Autorità il 10.2.2025, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, nonché della allegata “Relazione tecnico finanziaria”; della delibera AGCom n. 27/25/CONS, contenente “Modello telematico e Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2025”, nonché del relativo modello telematico e delle allegate “Istruzioni per il versamento dovuto dall’Autorità per l’anno 2025”; ove occorrer possa, della delibera n. 453/24/CONS recante il “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2023”; di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIBERCOP S.P.A. il 8\7\2025 : PER L’ANNULLAMENTO, - della nota AGCom, del 18 aprile 2024, prot. n. 0116893, notificata a FiberCop in data 12 maggio 2025, avente ad oggetto “Contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche per l’anno 2025” (“Nota” – doc. 9); - della delibera AGCom n. 474/24/CONS del 26.11.2024 pubblicata sul sito dell’Autorità il 10.2.2025, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche” (doc. 1), nonché della allegata “Relazione tecnico finanziaria” (doc. 2); - della delibera AGCom n. 27/25/CONS, contenente “Modello telematico e Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2025”, nonché del relativo modello telematico e delle allegate “Istruzioni per il versamento dovuto dall’Autorità per l’anno 2025” (cfr. doc. 3, 4 e 5); - ove occorrer possa, della delibera n. 453/24/CONS recante il “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2023” (doc. 7 e 8); - di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCom n. 474/24/CONS sul contributo dovuto per l’anno 2025 dagli operatori di comunicazioni elettroniche, delibera n. 27/25/CONS con modello e istruzioni di versamento, atti connessi e, con motivi aggiunti, nota AGCom di richiesta a FiberCop del versamento di € 2.515.426,94 quale contributo riferibile al ramo d’azienda NetCo acquisito da TIM
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato le delibere AGCom sostenendo, da un lato, che il contributo fosse stato utilizzato per finanziare costi dell’Autorità eccedenti le attività indicate dall’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003, deducendo violazione di legge, sviamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha contestato l’inclusione dei costi della Direzione Consumatori, dell’ufficio internazionale e rapporti UE e dell’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo. Dall’altro lato, ha censurato i criteri di quantificazione delle risorse umane e strumentali, ritenendoli generici e inidonei a determinare il costo effettivamente riferibile al settore delle comunicazioni elettroniche. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti ha impugnato anche la nota con cui AGCom ha richiesto a FiberCop il pagamento del contributo relativo al ramo d’azienda NetCo, sostenendo che l’art. 1, comma 3, della delibera n. 474/24/CONS non consentisse di trasferire l’obbligazione contributiva a FiberCop, poiché la cessione era intervenuta il 1° luglio 2024 e il bilancio 2023, utilizzato per la determinazione della base imponibile, era precedente all’operazione. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, violazione del contraddittorio procedimentale, violazione dell’art. 1, comma 66, l. n. 266/2005, dell’art. 2 l. n. 212/2000, dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 23 e 54 Cost. e dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Le resistenti avevano eccepito il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice amministrativo la controversia avente a oggetto la legittimità degli atti generali con cui AGCom ha imposto il contributo e la stessa sussistenza del potere contributivo, non la sola legittimità di un atto impositivo individuale. La domanda di accertamento della non riferibilità dell’obbligo contributivo è stata considerata logicamente e giuridicamente collegata alla domanda di annullamento. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto legittima l’inclusione nel contributo dei costi della Direzione Consumatori, delle attività di cooperazione internazionale, armonizzazione, standardizzazione, analisi di mercato, vigilanza e applicazione del diritto derivato, nonché dei costi relativi ai Corecom e al coordinamento ispettivo, poiché la normativa unionale impone un approccio funzionale: rileva la concreta attività svolta e non la mera appartenenza dell’ufficio a una determinata struttura. È stata inoltre ritenuta legittima la metodologia estimativa adottata da AGCom, non essendo imposto dal diritto dell’Unione un modello di contabilità analitica individuale o la preventiva imputazione atomistica di ogni costo e di ogni apporto lavorativo. Il criterio basato sull’incidenza percentuale delle risorse umane impiegate nelle attività pertinenti rispetto al personale complessivo è stato considerato ragionevole e idoneo a garantire la correlazione tra volume dell’attività regolatoria e risorse utilizzate. Quanto alla nota individuale, il TAR ha ritenuto che l’obbligazione contributiva debba essere ancorata all’anno cui il contributo si riferisce, cioè al 2025, nel quale l’attività di vigilanza avrebbe effettivamente avvantaggiato FiberCop quale acquirente del ramo NetCo. Il riferimento al bilancio 2023 ha funzione previsionale e non impedisce di correggere la base di calcolo considerando il ramo d’azienda nel frattempo acquisito dal soggetto che usufruirà dell’attività regolatoria. È stata quindi ritenuta legittima l’imputazione a FiberCop, anziché a TIM, del relativo onere; esclusi anche la violazione della riserva di legge, la rottura del nesso tra capacità contributiva e soggetto passivo e la doppia imposizione, poiché i ricavi del ramo NetCo erano stati detratti dalla base imponibile di TIM. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 in favore di AGCom.
Norme richiamate
art. 16 direttiva (UE) 2018/1972
i diritti amministrativi devono limitarsi a coprire i costi amministrativi veri e propri delle attività pertinenti
La norma richiede che il contributo copra costi amministrativi riferibili alle funzioni regolatorie previste, secondo un approccio funzionale fondato sull’attività concretamente svolta e non sulla struttura organizzativa che sostiene il costo.
art. 16 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Costituisce il parametro per individuare le attività dell’Autorità i cui costi possono essere finanziati mediante il contributo imposto agli operatori di comunicazioni elettroniche.
art. 1, comma 66, l. n. 266/2005
Disciplina il presupposto e la base del contributo dovuto dagli operatori del settore, lasciando all’Autorità la determinazione dell’entità della contribuzione nel rispetto dei relativi limiti normativi.
art. 2 l. n. 212/2000
È richiamato quale parametro di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie; nel caso concreto non è stato ravvisato un contrasto con la disciplina contributiva.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Non preclude l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti generali con cui si contesta la stessa sussistenza del potere di imporre il contributo, anziché il solo atto impositivo individuale.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo ai vizi della nota individuale, ma il TAR ha escluso la fondatezza delle censure di difetto istruttorio e motivazionale.
art. 1, comma 3, delibera AGCom n. 474/24/CONS
In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.
In caso di cessione di un ramo d’azienda, l’obbligo contributivo relativo all’anno di riferimento segue il soggetto subentrato nei diritti e negli obblighi del ramo, quando questo usufruirà dell’attività di vigilanza dell’Autorità.
art. 64 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nei motivi aggiunti, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.
artt. 23 e 54 Cost.
Invocati in relazione alla riserva di legge e ai principi dell’imposizione, ma ritenuti non violati in ragione della base normativa del contributo e della corretta individuazione del soggetto obbligato.
art. 14 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, senza che il TAR ne abbia riconosciuto la violazione.
Massime di principio
- La controversia sulla legittimità di atti generali con cui un’autorità amministrativa impone un contributo e sulla stessa sussistenza del potere contributivo rientra nella giurisdizione amministrativa, anche quando l’obbligo viene successivamente concretizzato in una richiesta individuale; la domanda di accertamento della non riferibilità dell’obbligo è strumentale alla domanda di annullamento e non costituisce necessariamente una domanda autonoma.
- Nel determinare i diritti amministrativi dovuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche, l’ammissibilità dei costi deve essere valutata secondo un criterio funzionale: non è decisiva la denominazione o la collocazione organizzativa dell’ufficio, ma la concreta riferibilità, diretta o indiretta, delle attività svolte alle funzioni regolatorie ammesse dalla normativa europea e nazionale.
- Il diritto dell’Unione non impone all’autorità di regolazione un modello di contabilità analitica individuale né la preventiva imputazione atomistica di ogni singolo costo e dell’apporto di ciascuna unità lavorativa; è sufficiente una metodologia estimativa trasparente, ragionevole e idonea a evidenziare la correlazione tra risorse impiegate e attività regolatoria finanziabile.
- Quando il contributo è destinato a remunerare l’attività di vigilanza e regolazione svolta in un determinato anno, il presupposto soggettivo e temporale dell’obbligazione va riferito all’anno dell’attività regolata, mentre il richiamo all’ultimo bilancio approvato ha funzione previsionale e può essere corretto per considerare operazioni straordinarie intervenute prima dell’anno di riferimento.
- In caso di cessione di un ramo d’azienda, l’obbligo contributivo relativo all’anno futuro di regolazione può essere imputato al soggetto subentrato quando l’attività di vigilanza dell’autorità, per quell’anno, riguarderà e avvantaggerà il ramo acquisito, purché i ricavi del ramo non siano contemporaneamente inclusi nella base imponibile del cedente.
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