Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di scadenza e proposta di rinnovo della polizza del 8 giugno 2026, certificato di assicurazione e comunicazione e-mail del 30 giugno 2026 relativa al servizio di firma elettronica avanzata, tutti inviati in sola lingua italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto all’uso della lingua tedesca, previsto dal D.P.R. n. 574/1988, poiché la compagnia assicurativa gli aveva trasmesso in sola lingua italiana la comunicazione relativa alla scadenza e al rinnovo della polizza RC auto, il certificato di assicurazione e una comunicazione e-mail relativa al servizio di firma elettronica avanzata, con le relative condizioni di servizio. Ha chiesto l’applicazione del rimedio previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 574/1988, consistente nella dichiarazione di nullità degli atti o delle comunicazioni emessi in violazione delle norme linguistiche. La compagnia ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento della procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 574/1988, per mancata traduzione del ricorso in italiano ai sensi dell’art. 20, comma 9, dello stesso decreto e per carenza di interesse, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Ha inoltre dedotto che la comunicazione dell’8 giugno 2026 era stata successivamente tradotta in tedesco.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni relative alla mancata formulazione della domanda di nullità con formule sacramentali e alla mancata traduzione in italiano del ricorso. La domanda può essere proposta anche oralmente e personalmente, purché sia univoca la volontà di far accertare la violazione linguistica; inoltre, l’eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione del ricorso è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la parte resistente dimostri di averne pienamente compreso il contenuto, come avvenuto mediante la costituzione con difese articolate. Nel merito, il D.P.R. n. 574/1988 impone alle compagnie assicurative, quali soggetti equiparati o concessionari di servizi di pubblico interesse, l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nella documentazione contrattuale relativa all’assicurazione obbligatoria. Il giudice ha qualificato come documentazione contrattuale sia la comunicazione dell’8 giugno 2026, contenente informazioni essenziali sulla scadenza e sul rinnovo, sia il certificato di assicurazione, sia la comunicazione del 30 giugno 2026 sul servizio di firma elettronica avanzata e le condizioni allegate. Il ricorso relativo alla comunicazione dell’8 giugno 2026 è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva ottenuto un espresso rigetto della previa eccezione di nullità prevista dall’art. 8; la comunicazione era comunque divenuta inefficace per il mancato rigetto dell’eccezione entro dieci giorni e, inoltre, la compagnia l’aveva tradotta dopo l’instaurazione del giudizio, determinando anche la cessazione della materia del contendere. Il ricorso relativo al certificato di assicurazione è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della previa presentazione dell’eccezione di nullità alla compagnia. È stato invece accolto il ricorso relativo alla comunicazione e-mail del 30 giugno 2026 e alle condizioni di servizio allegate: il ricorrente aveva contestato il mancato uso della lingua tedesca lo stesso giorno e la compagnia aveva respinto espressamente la contestazione. Il giudice ha quindi dichiarato nulli tali atti e ha ordinato alla compagnia di trasmetterne la versione tedesca entro venti giorni dalla notificazione della sentenza. Non è stata adottata una pronuncia sulle spese, ritenendosi che il ricorrente, difesosi personalmente, non avesse sostenuto spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 D.P.R. n. 574/1988
sia garantito l’uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto
Impone ai concessionari di servizi di pubblico interesse e ai soggetti equiparati di organizzare la propria attività garantendo l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.
art. 2, comma 3, D.P.R. n. 574/1988
la norma va letta nel senso che è obbligatoria la redazione in entrambe le lingue di tutta la documentazione che esplichi i suoi effetti sul rapporto contrattuale
Richiede la redazione in entrambe le lingue di tutta la documentazione contrattuale che incida sul rapporto assicurativo, non soltanto dei contratti in senso stretto.
art. 3 D.P.R. n. 574/1988
consentire l’uso dell’una e dell’altra lingua
Obbliga gli organi, gli uffici e i concessionari ad adeguare le proprie strutture organizzative per rendere possibile l’uso di entrambe le lingue.
art. 8 D.P.R. n. 574/1988
Prevede la previa eccezione di nullità contro gli atti o le comunicazioni lesivi del diritto all’uso della lingua, proponibile anche oralmente entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto e accompagnata dal certificato di appartenenza al gruppo linguistico.
art. 8, comma 8, D.P.R. n. 574/1988
Il mancato rigetto dell’eccezione di nullità entro dieci giorni dalla sua conoscenza comporta l’inefficacia dell’atto.
art. 10, comma 1, D.P.R. n. 574/1988
Consente di adire il giudice per ottenere la dichiarazione di nullità degli atti o delle comunicazioni adottati in violazione delle norme sull’uso della lingua, dopo l’espresso rigetto della previa eccezione.
art. 10, comma 6, D.P.R. n. 574/1988
In caso di dichiarazione di nullità, impone alla compagnia assicurativa di trasmettere all’interessato la versione nella lingua richiesta dell’atto e dei relativi allegati entro il termine stabilito dal giudice.
art. 20, comma 9, D.P.R. n. 574/1988
Prevede l’obbligo di accompagnare con una traduzione italiana gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori dal territorio della provincia di Bolzano.
art. 23 D.P.R. n. 574/1988
Rende applicabile nei giudizi davanti agli organi della giurisdizione amministrativa la disciplina linguistica prevista dal decreto.
art. 23-bis D.P.R. n. 574/1988
Collega alla violazione dell’obbligo di traduzione processuale la nullità dell’atto, sanabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
art. 156 c.p.c.
In applicazione del principio di strumentalità delle forme, la nullità processuale per mancata traduzione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la parte abbia pienamente conosciuto il contenuto dell’atto e abbia potuto difendersi.
Massime di principio
- Le compagnie assicurative operanti nella provincia di Bolzano devono redigere in lingua italiana e tedesca tutta la documentazione relativa a un’assicurazione obbligatoria che produca effetti sul rapporto contrattuale, compresi gli avvisi di scadenza e rinnovo, i certificati assicurativi e le comunicazioni concernenti strumenti o servizi utilizzabili nel rapporto assicurativo.
- La documentazione deve essere bilingue non solo quando contiene clausole contrattuali in senso stretto, ma anche quando fornisce informazioni essenziali sul rapporto assicurativo, ne prova l’esistenza o disciplina strumenti destinati a essere utilizzati per sottoscrivere contratti o documenti assicurativi.
- Il ricorso previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 574/1988 non richiede formule sacramentali: è sufficiente che risulti in modo univoco la volontà di contestare la violazione del diritto all’uso della lingua e di ottenere la conseguente dichiarazione di nullità.
- La previa eccezione di nullità prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 574/1988 costituisce presupposto di ammissibilità del ricorso giurisdizionale; una comunicazione scritta o orale rivolta alla compagnia è qualificabile come tale eccezione quando esprima una richiesta di traduzione o una contestazione dell’uso della sola lingua italiana.
- La nullità processuale derivante dalla mancata traduzione italiana di un ricorso in lingua tedesca è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la parte resistente dimostri, attraverso una difesa articolata, di averne pienamente compreso il contenuto e di aver potuto esercitare il diritto di difesa.
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