Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 21/6/22 e notificato alla ricorrente in data 19/1/2023 di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11.3.2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dal rilievo ostativo di una precedente condanna penale per violazione della normativa sugli scarichi di acque reflue industriali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era fondato su un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo nel 2011, alla pena pecuniaria di 1.000 euro per la violazione dell'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, commessa nell'esercizio dell'attività di titolare di una lavanderia. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, lamentando che l'amministrazione non avesse concretamente valutato la natura e la gravità della condotta, la sua risalenza, il carattere non necessariamente doloso della contravvenzione, l'attività lavorativa nel cui ambito il fatto era stato commesso, la propria condotta successiva e l'intervenuta riabilitazione. La ricorrente aveva inoltre presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salva la riedizione del potere amministrativo. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità dell'amministrazione, volta a valutare l'opportunità dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità non esclude tuttavia l'obbligo di una motivazione adeguata e di un'istruttoria completa, verificabili quanto alla logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza del percorso seguito. Nel caso concreto, il Ministero aveva attribuito alla condanna un valore ostativo dirimente senza descrivere la condotta concretamente tenuta né spiegare perché essa denotasse un'inopportunità dell'acquisto della cittadinanza. La condotta consisteva in una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria minima, risalente nel tempo, commessa nell'esercizio di un'attività lavorativa e astrattamente punibile anche a titolo colposo; pertanto, non era immediatamente sintomatica di un orientamento antisociale o di una pericolosità sociale. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente tutte le circostanze del fatto, il suo carattere intenzionale o colposo, il successivo stile di vita, l'inserimento sociale, la stabilità anche economica e l'intervenuta riabilitazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. d), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione, finalizzato a valutare l'opportunità dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto comunicato alla richiedente nel corso del procedimento.
art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006
chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata
Prevede una contravvenzione punibile con arresto o ammenda; la natura della fattispecie, la possibile punibilità colposa, la pena concretamente irrogata e la risalenza del fatto dovevano essere valutate nel giudizio sulla concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, ma il diniego deve essere sorretto da una motivazione concreta, adeguata e coerente, verificabile sotto il profilo dell'istruttoria e della logicità del percorso valutativo.
- Una precedente condanna penale non può essere considerata automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza quando, per natura del reato, entità della pena, risalenza del fatto e modalità della condotta, non risulti immediatamente sintomatica di pericolosità sociale o di una mancata adesione ai valori dell'ordinamento.
- Nel valutare una condanna penale nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione deve esaminare concretamente la condotta, il suo eventuale carattere doloso o colposo, il contesto nel quale è stata commessa, lo stile di vita successivo, l'inserimento sociale, la stabilità economica e l'eventuale riabilitazione dell'interessato.
- L'intervenuta riabilitazione non vincola l'amministrazione nella decisione sulla cittadinanza, ma costituisce una circostanza che deve essere puntualmente considerata nel giudizio discrezionale, soprattutto quando il precedente penale non sia di per sé immediatamente indicativo di pericolosità sociale.
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