Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (-OMISSIS-) del 9 settembre 2022 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla condanna per lesioni personali stradali colpose
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto nullità dell'atto, violazione di legge, eccesso di potere e difetto o carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avesse fondato il giudizio negativo sulla mera esistenza di una condanna penale, senza valutare complessivamente la sua personalità, il grado di integrazione sociale e le concrete modalità del fatto. La condanna riguardava un reato colposo, non doloso, commesso nel 2017, con concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. Il ricorrente ha inoltre richiamato la lunga permanenza in Italia, l'attività lavorativa regolare, l'assenza di ulteriori pendenze giudiziarie e il radicamento sociale. Ha censurato l'assenza di una valutazione dell'effettivo disvalore della condotta e della sua eventuale incidenza sulla prognosi di inserimento nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'amplissima discrezionalità amministrativa, ma ha precisato che il relativo esercizio deve essere sostenuto da un'adeguata motivazione ed è sindacabile quanto alla completezza dell'istruttoria, alla coerenza e ragionevolezza dell'iter logico, nonché all'assenza di arbitrarietà e manifesta ingiustizia. Nel caso concreto, il diniego aveva attribuito rilievo esclusivamente alla condanna per lesioni personali stradali colpose, senza indicare la dinamica del fatto, l'entità della pena, gli elementi storici dell'episodio o le ragioni per cui quell'unico accadimento impedisse una prognosi favorevole di inserimento nella comunità nazionale. Una condotta colposa, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, non è di per sé immediatamente sintomatica di personalità criminale, pericolosità sociale o adesione intenzionale alla violazione delle regole. Il Ministero avrebbe dovuto valutare concretamente la condotta, la sua natura intenzionale o colposa, l'attitudine a porre in pericolo la pubblica incolumità e il rapporto dell'episodio con lo stile di vita, l'integrazione sociale e la stabilità anche economica dell'istante. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di motivazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento concessorio caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa in ordine all'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 590-bis c.p.
La condanna per lesioni personali stradali colpose costituisce l'unico elemento posto dal Ministero a fondamento del diniego, ma non può giustificare automaticamente il rigetto senza una valutazione concreta della condotta e delle sue circostanze.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nella prognosi sull'inserimento dell'istante nella comunità nazionale, ma deve esplicitare un iter motivazionale adeguato e coerente, non riducibile al richiamo stereotipato di un singolo precedente penale.
- La condanna per un reato colposo, ove non accompagnata dall'esame concreto della dinamica del fatto, dell'entità della pena e degli ulteriori elementi rilevanti, non è di per sé sufficiente a dimostrare una personalità criminale, una pericolosità sociale o un'insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento ai fini del diniego della cittadinanza.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su una condotta penalmente rilevante non immediatamente sintomatica di pericolosità sociale, l'Amministrazione deve valutare puntualmente la natura intenzionale o colposa della violazione, l'attitudine della condotta a porre in pericolo la pubblica incolumità e il suo rapporto con lo stile di vita, l'integrazione sociale e la stabilità anche economica dell'istante.
- L'ampia discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza non esclude il sindacato giurisdizionale sull'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, nonché sulla logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14146/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →