Cassazione Civile, Ordinanza n. 10196/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, deducendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto e sostenendo che la pretesa fosse prescritta. La C.T.P. aveva respinto il ricorso ritenendo regolare la notifica dell'avviso; la C.T.R., invece, aveva accolto l'appello del contribuente, affermando che l'Ufficio non avesse dimostrato la regolare notifica dell'atto impositivo, poiché la cartolina A/R non consentiva di collegare con certezza la raccomandata all'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento e dell'onere della prova, sostenendo che la relata di notifica prodotta nei giudizi di merito conteneva dati idonei a ricondurre la raccomandata all'atto impositivo; con il secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente escluso la prova della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi relativi alla notificazione dell'avviso di accertamento, ma ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario del contribuente era inammissibile ab origine. Applicando lo ius superveniens sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha osservato che l'azione era stata proposta fuori dai casi tassativi in cui è ammessa la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata, non essendo stato allegato alcuno specifico pregiudizio tra quelli richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto, e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma processuale di legittimità per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non risulta direttamente applicato nel testo, ma la sentenza richiama i motivi formulati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.
Richiamato come norma sulla notificazione a mezzo posta degli atti tributari.
Richiamati in relazione alle modalità di notificazione e alla prova della stessa.
Richiamati rispettivamente per la presunzione di conoscenza degli atti recettizi e per la ripartizione dell'onere della prova.
Richiamati per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Ha introdotto, in sede di conversione, la nuova disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta ammessa solo nei casi tassativi di specifico pregiudizio
La Corte ne afferma l'applicazione ai processi pendenti e la natura di norma che conforma l'interesse ad agire, rendendo la diretta impugnazione del ruolo/cartella possibile solo nei casi espressamente previsti.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella.
Richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato in relazione ai pagamenti della pubblica amministrazione e al pregiudizio rilevante ai fini dell'azione diretta.
Richiamato quale mezzo di produzione documentale in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, una volta rilevata l'inammissibilità originaria dell'azione.
Base del dispositivo di cassazione senza rinvio per improponibilità originaria del ricorso introduttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché ricorre un'inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dalla legge in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
- La norma sopravvenuta che limita l'impugnazione diretta del ruolo incide sull'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti, poiché la condizione dell'azione deve esistere fino alla decisione.
- I casi di impugnazione diretta del ruolo o della cartella non validamente notificata sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa.
- Quando manca l'allegazione e la prova del pregiudizio tipizzato dalla legge, il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine e la sentenza va cassata senza rinvio.
- Nel processo tributario, lo specifico interesse ad agire nei casi di impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere dimostrato tempestivamente, anche mediante gli strumenti processuali utilizzabili nel grado di legittimità.
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