Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23466/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina da una richiesta di parere rivolta a un ente previdenziale circa la possibilità di presentare domanda di pensionamento nel momento più favorevole. L'ente avrebbe fornito informazioni errate, inducendo l'assicurato a presentare la domanda nel dicembre 2012 invece che nel novembre 2012, con la conseguenza di ottenere una pensione annua sensibilmente più bassa rispetto a quella che avrebbe percepito con anticipazione di un mese. Gli eredi dell'interessato hanno agito per il risarcimento del danno patrimoniale da affidamento incolpevole sulle informazioni ricevute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) contestazione della competenza del giudice civile e deduzione della natura previdenziale/lavoristica della lite; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; 3) censura alla condivisione delle conclusioni del CTU e alla ricostruzione del sistema di calcolo pensionistico, anche invocando regole sul riparto dell'onere probatorio e sull'autonomia regolamentare della Cassa; 4) deduzione della colpa del danneggiato e della necessità di escludere o ridurre il risarcimento per affidamento riposto su una comunicazione non istituzionale e non certificativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la domanda andava qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito autonomo, non come domanda derivante da inadempimento di obblighi previdenziali, con conseguente competenza del giudice ordinario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, lineare e comprensibile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto in realtà a una rilettura del merito e privo della necessaria specificazione delle decisive risultanze tecniche asseritamente trascurate. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la censura tendeva a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito sotto l'apparente veste di violazione di legge. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompetenza del giudice adito, ma ritenuto non idoneo a mutare la qualificazione della domanda come azione extracontrattuale.

  • art. 442 c.p.c.

    Invocato per sostenere la competenza del giudice del lavoro; la Corte ha escluso che la controversia avesse natura previdenziale in senso proprio.

  • art. 444 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza; non accolto perché la domanda era stata qualificata come risarcitoria extracontrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse estranea alla responsabilità da inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla diligenza; la Corte ha affermato che la censura mirava a contestare la ricostruzione del fatto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente perché la Corte ha ricondotto la vicenda alla responsabilità aquiliana.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Usato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha chiarito che il vizio ricorre solo in caso di totale mancanza o radicale incomprensibilità della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza motivazionale, ma non accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione del principio dispositivo e di non contestazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 191 ss. c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la ricorrente mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dell'ente previdenziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato quale norma sul sistema pensionistico; la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente.

  • art. 24 d.l. n. 201/2011

    Richiamato dalla ricorrente per la ricostruzione del regime pensionistico, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • artt. 3 e 34 Regolamento di previdenza CIPAG

    Invocati per sostenere l'autonomia regolamentare della Cassa e l'errore nella determinazione della pensione; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione del regolamento previdenziale; la censura è stata respinta in quanto sostanzialmente rivolta al merito.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per sostenere il concorso colposo del danneggiato e la riduzione del danno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Usato come parametro di impugnazione per la censura di competenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quanto al vizio di motivazione e all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i motivi non specifici e inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare la condotta come fatto illecito autonomo, estraneo alla fattispecie obbligatoria previdenziale.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria va qualificata in base al fatto costitutivo allegato: se l'illecito consiste nella trasmissione di informazioni colpevolmente errate, autonome rispetto al rapporto obbligatorio, la controversia resta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e non si sposta automaticamente nella materia previdenziale o lavoristica.
  • Il concorso tra responsabilità da inadempimento e responsabilità aquiliana è configurabile solo quando il comportamento del debitore, pur collegato al rapporto, sia autonomamente sussumibile in un fatto illecito ex art. 2043 c.c.; in difetto, occorre attenersi alla qualificazione data alla domanda in base al fatto concretamente dedotto.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza manchi di motivazione o presenti argomentazioni del tutto inconciliabili o incomprensibili; non è configurabile quando la corte di merito esponga, anche sinteticamente, un percorso logico comprensibile e fondato sulle risultanze processuali.
  • In sede di legittimità, la censura alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ammissibile solo se il ricorrente indichi in modo specifico quali risultanze decisive sarebbero state trascurate e perché la loro considerazione avrebbe imposto una diversa decisione; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La deduzione della violazione degli artt. 1176, 1218 o 1227 c.c. non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito: se la doglianza investe la valutazione delle prove o la qualificazione concreta del comportamento delle parti, il mezzo corretto è quello del vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneOnere della provaMotivazione della sentenzaContributi previdenzialiPensioni
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.