Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15848/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa per somme derivanti da controllo automatizzato della dichiarazione e da spese di giudizio, il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, notificando il ricorso solo all’agente della riscossione e non anche all’Agenzia delle Entrate. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza e la CTR aveva accolto l’appello, ritenendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente creditore e disponendo il rinvio al primo giudice. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia non costituita in primo grado; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ravvisato un’omessa pronuncia della CTP sulla chiamata in causa dell’ente impositore; (3) violazione dell’art. 23 D.Lgs. 546/1992, per la ritenuta tempestività della chiamata in causa; (4) violazione dell’art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999, per avere la CTR affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente creditore e disposto la rimessione al primo giudice.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto. Ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate fosse legittimata ad appellare la sentenza di primo grado, poiché la decisione era idonea a incidere direttamente sulla pretesa tributaria nei suoi confronti, anche se non era stata formalmente evocata nel giudizio originario. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di omessa pronuncia e ha ritenuto assorbita la doglianza sulla tardività della chiamata in causa, poiché la CTR aveva fondato la rimessione sul difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 546/1992. Tuttavia, la Cassazione ha escluso che, nelle opposizioni alla riscossione a mezzo ruolo, sussista un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario: il debitore deve convenire il soggetto che gli ha notificato la cartella, mentre l’ente creditore può essere chiamato in causa dall’agente della riscossione se le contestazioni investono il credito; la mancata partecipazione dell’ente non determina automaticamente nullità per difetto di contraddittorio. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione oggetto della cartella impugnata

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    la Corte esclude che impedisca all’Agenzia delle Entrate di appellare la sentenza che incide sulla pretesa tributaria a suo favore, anche se non costituita in primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice rileva d’ufficio un difetto di contraddittorio su una questione di rito

  • art. 23 D.Lgs. n. 546/1992

    la censura sulla tardività della chiamata in causa è recessiva rispetto alla rilevazione del difetto di contraddittorio

  • art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992

    opera quando il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito, ma nella specie non imponeva il rinvio per litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario

  • art. 39 D.Lgs. n. 112/1999

    "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    attribuisce al concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti sul credito, ma non configura un litisconsorzio necessario; la lite può essere decisa anche senza la partecipazione dell’ente

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato per la chiamata in causa del terzo da parte del concessionario

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare una sentenza spetta anche al soggetto che, pur non essendo stato formalmente evocato nel giudizio di primo grado, sia indicato dalla decisione come parte sostanzialmente incisa dalla pronuncia e subisca effetti pregiudizievoli diretti dal giudicato.
  • Nel processo tributario, la mancanza di partecipazione dell’ente creditore al giudizio introdotto contro l’agente della riscossione non determina, di per sé, un difetto di contraddittorio tale da imporre la rimessione al primo giudice, quando la controversia riguarda la riscossione a mezzo ruolo.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento e opposizioni alla riscossione, il soggetto da convenire come contraddittore necessario è il concessionario/agente della riscossione che ha notificato l’atto; l’ente creditore può essere chiamato in causa, ma la sua partecipazione non è sempre necessaria.
  • Quando le contestazioni investono anche l’esistenza del credito, l’art. 39 D.Lgs. 112/1999 impone al concessionario di chiamare in causa l’ente creditore se intende evitare di rispondere delle conseguenze della lite, ma non trasforma automaticamente l’ente in litisconsorte necessario.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice affronta, anche d’ufficio, una questione pregiudiziale di rito e la risolve sulla base di una specifica norma processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.