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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva proposto due domande di insinuazione al passivo del fallimento per importi riferiti a crediti tributari iscritti a ruolo. Il giudice delegato aveva escluso varie poste, tra cui una parte per prescrizione, aggio, spese tabellari e soprattutto somme ritenute duplicate. Il tribunale, decidendo sulle opposizioni, aveva ammesso solo alcune poste e, quanto alla contestata duplicazione, aveva ritenuto di poter esaminare nel merito la pretesa, reputando che l'agente avesse chiesto più volte l'ammissione del medesimo credito. Con il ricorso per cassazione l'ADER ha dedotto, in sintesi, che il tribunale avrebbe violato la disciplina speciale del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il giudice fallimentare, in presenza di contestazioni su crediti tributari risultanti dal ruolo, avrebbe dovuto ammetterli con riserva, demandando ogni verifica al giudice tributario; inoltre ha lamentato l'omesso esame del fatto decisivo della mancata prova contraria rispetto all'estratto di ruolo prodotto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda applicando il principio per cui, anche quando la contestazione del curatore riguarda la presunta duplicazione di crediti tributari iscritti a ruolo, il giudice fallimentare non può entrare nel merito della debenza del tributo, dovendo operare il meccanismo dell'ammissione con riserva e rimettere la questione al giudice tributario. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. n. 602/1973

    "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura"

    in caso di fallimento del debitore, l'agente della riscossione domanda l'ammissione al passivo sulla base del ruolo.

  • art. 88 d.P.R. n. 602/1973

    "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva"

    le contestazioni sulle somme iscritte a ruolo non attribuiscono al giudice fallimentare il potere di decidere il merito del credito tributario, ma impongono l'ammissione con riserva.

  • art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sul regime di esazione frazionata del tributo in pendenza e dopo la definizione del giudizio tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 15, 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'idea che il giudice fallimentare dovesse limitarsi all'ammissione con riserva del credito portato dal ruolo.

  • art. 2718 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia probatoria dell'estratto di ruolo.

  • d.l. n. 78/2010, artt. 29 e 30 conv. in l. n. 122/2010

    richiamati per affermare che, ai fini dell'insinuazione, la produzione dell'estratto di ruolo è sufficiente anche per i relativi titoli impoesattivi.

  • art. 101 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nel testo dell'art. 88 d.P.R. n. 602/1973 in tema di ammissione tardiva al passivo.

Massime di principio

  • Quando il credito tributario è portato dal ruolo e il curatore ne contesta l'esistenza o l'ammontare, il giudice della procedura concorsuale deve limitarsi all'ammissione con riserva, perché la cognizione sul merito della pretesa appartiene al giudice tributario.
  • Il divieto per il giudice fallimentare di scrutinare il merito del credito tributario opera anche se la contestazione riguarda la presunta duplicazione di iscrizioni a ruolo riferite al medesimo avviso di accertamento: tale rilievo incide comunque sull'ammontare della pretesa e richiede valutazioni riservate al giudice competente.
  • L'estratto di ruolo è sufficiente, ai fini dell'insinuazione al passivo da parte dell'agente della riscossione, a documentare la pretesa tributaria anche quando il titolo presupposto sia un avviso di accertamento o un avviso di addebito; la verifica della sua effettiva debenza resta tuttavia devoluta alla giurisdizione tributaria.
  • Se la censura investe la correttezza dell'iscrizione a ruolo frazionata o la duplicazione del credito, il giudice concorsuale non può trasformare la verifica in una decisione di merito sulla debenza fiscale, dovendo rimettere la questione al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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