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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28850/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e le cartelle sottese relative a tributi asseritamente omessi per annualità pregresse, deducendo la mancata prova della rituale notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti, incluse sanzioni e interessi. In particolare, contestava che le notifiche fossero state eseguite con il rito degli irreperibili assoluti senza che nelle relate fossero indicate le specifiche ricerche svolte dal messo notificatore per verificare l'effettivo trasferimento del destinatario o la sua irreperibilità assoluta. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo corretta la notifica e interruttiva della prescrizione la successiva intimazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto perfezionata la notifica per irreperibilità assoluta senza adeguata indicazione dell'attività di ricerca del destinatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dallo stesso stralcio della sentenza impugnata riportato nel ricorso, risultasse che il giudice d'appello aveva effettivamente esaminato le relate di notifica e accertato in fatto che il messo notificatore aveva svolto ricerche sufficienti prima di procedere alla notifica ai sensi del rito degli irreperibili assoluti, senza reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel Comune di esecuzione. Tale apprezzamento è stato qualificato come giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese di lite, a una somma in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    disciplina il rito degli irreperibili assoluti; la Corte, richiamando la decisione di merito, considera legittima la notifica quando il messo abbia svolto ricerche sufficienti del destinatario prima di perfezionarla.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto in realtà a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'agente della riscossione per eccepire l'inammissibilità del ricorso introduttivo nel giudizio tributario.

  • art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'agente della riscossione per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività o difetto dei presupposti processuali, in relazione alla notifica degli atti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato; la Corte applica le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità nel rito camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la richiesta del difensore del ricorrente di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in correlazione al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito ha accertato in fatto che la notifica con il rito degli irreperibili assoluti è stata preceduta da ricerche sufficienti del destinatario, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se, sotto l'apparente censura di falsa applicazione della norma sulla notificazione, tende in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
  • Per contestare validamente una notifica eseguita ai sensi della disciplina degli irreperibili assoluti, occorre allegare specifiche carenze del procedimento notificatorio risultanti dagli atti; non è sufficiente una generica deduzione circa l'assenza di indicazioni nelle relate se il giudice di merito ha accertato l'effettivo svolgimento delle ricerche.
  • La corretta notificazione di un atto interruttivo può escludere la prescrizione del credito azionato, ma la relativa verifica resta affidata al giudice del merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo nei limiti del controllo sulla motivazione nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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