Cassazione Civile, Ordinanza n. 36039/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente di gestione)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle somme corrisposte per l'acquisto dei contrassegni SIAE in periodo anteriore al febbraio 2009. L'amministrazione aveva opposto il diniego ritenendo tardiva l'istanza, perché proposta oltre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La contribuente sosteneva invece che il termine non dovesse decorrere dal pagamento, ma dal momento in cui si era verificato il presupposto per ottenere la restituzione, individuato nella pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2012 che aveva annullato la clausola regolamentare che salvava i versamenti pregressi. In cassazione deduceva, con un unico motivo, l'errata interpretazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, invocando i principi eurounitari di effettività ed equivalenza, la giurisprudenza della CGUE sul carattere non opponibile della regola tecnica non notificata, il legittimo affidamento e, in subordine, chiedeva anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla possibile natura di aiuto di Stato del prelievo collegato al contrassegno SIAE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato del 2012 o la precedente giurisprudenza unionale integrassero il "presupposto della restituzione" ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. Ha affermato che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal pagamento anche quando il tributo sia incompatibile con il diritto dell'Unione, perché il contribuente avrebbe potuto comunque agire tempestivamente, anche impugnando il diniego e sollecitando la disapplicazione incidentale della norma regolamentare ritenuta illegittima. Ha inoltre ritenuto non rilevante la questione sull'ipotetico aiuto di Stato, poiché un eventuale recupero competerebbe allo Stato nei confronti del beneficiario e non incide sulla domanda di rimborso del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione
Il termine biennale di decadenza decorre dal pagamento e non dalla successiva pronuncia che renda evidente l'indebito, salvo che un vero impedimento giuridico posticipi il momento in cui il diritto può essere fatto valere; tale posticipazione non ricorre quando il contribuente poteva agire in giudizio tempestivamente.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è necessario solo se la questione di diritto dell'Unione è davvero rilevante e necessaria per decidere la controversia; il giudice nazionale resta il solo competente a valutare fatti, diritto interno e rilevanza della questione.
art. 107 TFUE
La questione circa l'eventuale natura di aiuto di Stato del prelievo è stata ritenuta priva di rilevanza nel giudizio di rimborso promosso dal contribuente.
Direttiva 98/34/CE
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la non opponibilità ai privati delle regole tecniche non notificate, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini del termine di decadenza per il rimborso.
È richiamato come base normativa del contrassegno SIAE e del relativo prelievo contestato.
art. 6, comma 8, D.P.C.M. n. 31/2009
La clausola che faceva salvi i versamenti pregressi non è stata considerata impedimento giuridico tale da far decorrere il termine di rimborso solo dalla sua eliminazione.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata per affermare che il giudice tributario può disapplicare incidenter tantum le disposizioni regolamentari incompatibili con il diritto dell'Unione.
Il principio per cui la decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere non è derogato da mere difficoltà soggettive o da un erroneo convincimento della parte.
Richiamato solo per escludere che la prestazione possa essere qualificata come indebito civilistico soggetto a un termine più ampio, poiché la Corte ha ribadito la natura tributaria del prelievo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento della declaratoria relativa all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di rimborso di tributi indebitamente versati, il termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 decorre, di regola, dalla data del pagamento, non dalla successiva pronuncia che chiarisca l'illegittimità del prelievo o della norma che lo sorregge.
- L'esistenza di una norma regolamentare o amministrativa che preveda la non rimborsabilità non costituisce, di per sé, un impedimento giuridico idoneo a differire la decorrenza del termine, se il contribuente poteva comunque agire in giudizio e chiedere la disapplicazione incidentale della disposizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione sia priva di rilevanza concreta per la decisione della controversia nazionale.
- L'eventuale incompatibilità di un prelievo con la disciplina sugli aiuti di Stato non incide automaticamente sulla domanda del singolo contribuente di rimborso delle somme versate, se la tutela invocata è quella restitutoria nei confronti dell'amministrazione e non quella di recupero dell'aiuto presso il beneficiario.
- Ai fini della decorrenza della decadenza, rilevano solo gli impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, non le difficoltà di fatto o l'erronea convinzione soggettiva della parte circa l'impossibilità di agire.
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