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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07800/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati, ammessi in anni anteriori all'anno accademico 1991/1992 a scuole di specializzazione universitaria, avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento da omesso recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse incidere sulla decorrenza della prescrizione e che, comunque, la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo quando fossero state risolte le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva e disciplina applicabile, anche in relazione al diritto UE e alla necessità di rinvio pregiudiziale. Con il secondo motivo hanno censurato l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 non avrebbe introdotto un nuovo criterio di dies a quo, sostenendo che la norma avesse invece una portata innovativa e che il credito dovesse restare soggetto al termine decennale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrastante con un orientamento nomofilattico consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, e ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché diretto contro una ratio non decisiva della sentenza impugnata; ha inoltre precisato, in via incidentale, la regola applicabile alla modifica del termine prescrizionale introdotta dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011, secondo l'interpretazione già consolidata in giurisprudenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese per mancata difesa delle amministrazioni intimate, ma con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pretesa risarcitoria per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di remunerazione dei medici specializzandi fosse soggetta a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, e che non vi fossero ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un'affermazione non decisiva. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le amministrazioni resistenti svolto controricorso, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    primo motivo; secondo motivo

    è richiamato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    primo motivo inammissibile

    il ricorso è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte

  • art. 332 c.p.c.

    l'impugnazione per essi preclusa

    in presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio se l'impugnazione è ormai preclusa per i non intimati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione nelle forme camerali

    regola la trattazione camerale del ricorso

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e rende definitivo l'inadempimento residuo; da tale data decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria

  • art. 4, comma 43, l. 12 novembre 2011, n. 183

    non ha certo istituito un nuovo criterio di individuazione del dies a quo della prescrizione

    non introduce un nuovo dies a quo in senso innovativo, ma si innesta nella disciplina della prescrizione secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione del termine quinquennale, ma la Corte ribadisce la diversa ricostruzione giurisprudenziale del regime prescrizionale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel contesto delle censure in materia di prescrizione estintiva

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel contesto delle censure sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel contesto delle censure sulla rilevabilità della prescrizione

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    è menzionato come disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi successiva al recepimento delle direttive

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    è richiamato per precisare che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi opera, per effetto di differimenti, solo per gli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 252 disp. att. c.c.

    impone, secondo la Corte, l'applicazione del nuovo termine prescrizionale ai rapporti in corso nei limiti della disciplina transitoria richiamata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura del contributo unificato dovuto

  • art. 4 della l. n. 260 del 1958

    la chiamata in giudizio di un diverso organo statuale, insieme allo Stato, è mera irregolarità sanabile

  • art. 5 TCEE

    richiamato tra le norme sovranazionali asseritamente violate

  • art. 189 TCEE

    richiamato tra le norme sovranazionali asseritamente violate

  • art. 10 Cost.

    richiamato tra i parametri costituzionali invocati dai ricorrenti

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato tra le norme dell'Unione invocate

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro in tema di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel contesto delle censure sulla tutela del credito

  • Direttiva 75/362/CEE

    direttiva europea la cui tardiva attuazione è posta a fondamento della pretesa risarcitoria

  • Direttiva 75/363/CEE

    direttiva europea richiamata come base della domanda risarcitoria

  • Direttiva 82/76/CEE

    direttiva europea la cui tardiva trasposizione è asserita come fonte del danno

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dalla Corte nel ricostruire la disciplina degli specializzandi e l'assenza di un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, che rende definitivo l'inadempimento residuo per i soggetti non beneficiari delle sentenze amministrative irrevocabili.
  • Le incertezze successive su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato poteva già agire, anche stragiudizialmente, nei confronti dello Stato.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata se la questione è già coperta da un indirizzo consolidato e non presenta un dubbio interpretativo effettivo sul diritto dell'Unione rilevante ai fini della decisione.
  • Una censura in cassazione diretta contro un'affermazione meramente incidentale e non decisiva della sentenza impugnata è inammissibile se la decisione si fonda autonomamente su una diversa ratio assorbente.
  • La modifica del regime prescrizionale introdotta dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 si interpreta secondo il criterio transitorio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: alla data del 1° gennaio 2012 si applica il termine quinquennale solo se residuava un periodo superiore a cinque anni, altrimenti continua a operare il termine decennale per la residua durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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