Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30178/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (PA)

La controversia

Un soggetto sottoposto a pignoramento presso terzi per il recupero di somme richieste sulla base di nove cartelle di pagamento ha proposto opposizione deducendo: irregolarità formale del pignoramento, prescrizione del diritto di riscossione e omessa notifica di alcune cartelle. Il tribunale aveva qualificato il primo motivo come opposizione agli atti esecutivi, rigettandolo; rispetto ai restanti motivi aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti tributari, accolto la prescrizione per una cartella relativa a sanzione stradale e separato la domanda relativa ai crediti previdenziali. La corte d’appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 37, 615 e 617 c.p.c., dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 57 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l’opposizione fosse stata erroneamente qualificata e che fosse errata la declaratoria di difetto di giurisdizione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 5, 37, 45, 47 e 362 c.p.c. per il mancato rilievo d’ufficio di un conflitto reale negativo di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso alle amministrazioni intimate presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale, ma ha ritenuto inutile disporre la rinnovazione per ragioni di economia processuale, dato l’esito comunque preclusivo. Nel merito processuale, ha affermato che il ricorso violava l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non indicava elementi indispensabili per la decisione, in particolare non identificava il terzo pignorato, nonostante nei giudizi di opposizione in espropriazione presso terzi sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Poiché l’identità dei litisconsorti necessari non era ricavabile nemmeno aliunde e il ricorso non consentiva la verifica dell’integrità del contraddittorio, non era possibile rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione del ricorso potrebbe imporre la rinnovazione della notifica, ma la Corte ha ritenuto di non disporla per ragioni di ragionevole durata del processo, dato l’esito comunque inammissibile del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’esatta indicazione degli elementi indispensabili per la decisione, inclusa l’identificazione dei litisconsorti necessari; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 331 c.p.c.

    L’integrazione del contraddittorio è possibile solo se i litisconsorti necessari sono identificabili; altrimenti il difetto di indicazione nel ricorso ne determina l’inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    La sentenza impugnata poteva essere viziata per mancata integrazione del contraddittorio, ma il vizio non è rimediabile in cassazione quando il ricorso non consente di individuare i litisconsorti necessari.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la giurisdizione e il mancato rilievo del conflitto negativo; la Corte non è entrata nel merito della censura per inammissibilità del ricorso.

  • art. 45 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di regolamento/conflitto di giurisdizione; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al conflitto di giurisdizione; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    Norma evocata per contestare la qualificazione dell’opposizione e i limiti alle opposizioni esecutive nelle procedure di riscossione; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie tributarie; la censura resta assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul tema della giurisdizione; non esaminato nel merito.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato per il preteso conflitto reale negativo di giurisdizione; non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale tutti i litisconsorti necessari, perché la Corte possa verificare l’integrità del contraddittorio; la loro omissione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando l’identità del terzo pignorato o degli altri litisconsorti necessari non sia chiaramente ricavabile dal ricorso, non è consentito supplire al difetto rimettendo la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio: il requisito di contenuto-forma deve risultare dal ricorso stesso.
  • La nullità della notificazione del ricorso può non dar luogo a rinnovazione se il ricorso è comunque destinato all’inammissibilità e la rinnovazione sarebbe inutile ai fini della definizione del giudizio.
  • La verifica della corretta qualificazione dell’opposizione e del riparto di giurisdizione resta preclusa se il ricorso non rispetta i requisiti di contenuto-forma richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.