Cassazione Penale, Sentenza n. 27055/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 12/11/2021: Larizzi censurava la carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori per eludere misure di prevenzione), contestava il travisamento della prova sulle modalità di pagamento del motociclo, deduceva l'erronea qualificazione di resistenza a pubblico ufficiale (sostenendo che si trattò al più di una fuga) e lamentava l'omessa revoca della confisca di euro 10.850 in seguito all'assoluzione dal capo C); Delle Noci deduceva carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla configurazione della resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e alla sussistenza dell'aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone (art. 339 c.p.). Entrambi i ricorsi chiedevano la riconsiderazione delle valutazioni di merito sulla base di elementi probatori e motivazioni che, a loro dire, la Corte territoriale avrebbe travisato o non adeguatamente valutato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione la Corte osserva che i motivi riproducono censure già svolte in sede di appello e non dimostrano errori di diritto né vizi logici tali da autorizzare il sindacato di legittimità: riguardo a Larizzi, la Corte di appello aveva logicamente desunto il dolo speciale dall'insieme delle modalità di acquisto (uso di intestatario fittizio, false firme, modalità di stipula dell'assicurazione, trattativa) e la previsione fondabile di un possibile avvio di procedimento di prevenzione; la censura sulla resistenza è rimandata alla trattazione comune; la richiesta di revoca della confisca di euro 10.850 è dichiarata priva di interesse perché quella somma risultava estranea al provvedimento ablativo impugnato. Per Delle Noci la Corte rileva che la Corte d'appello ha motivato con riferimento a elementi probatori concreti (videoregistrazioni, elevata velocità, zig-zag, transiti in aree pedonali) spiegando perché la fuga fosse qualificata come resistenza e perché sussistesse l'aggravante ex art. 339 c.p. La Cassazione rifiuta altresì la riassunzione della valutazione di merito o l'ammissione di nuova documentazione atta a rinnovare il giudizio di fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiede dolo specifico volto a eludere misure di prevenzione patrimoniale; la Corte ritiene che possa desumersi da condotte quali uso di intestatario fittizio, false firme e modalità anomale di acquisto/assicurazione quando vi sia una fondabile previsione dell'avvio di procedimenti di prevenzione
art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata nel capo C) oggetto di assoluzione; la presenza o revoca precedente di una misura di prevenzione non esclude la configurabilità del dolo specifico se l'agente poteva ragionevolmente presumere l'inizio di un procedimento
Reato di resistenza a pubblico ufficiale; integra la condotta anche la fuga quando accompagnata da manovre di guida pericolose che pongono in pericolo l'incolumità altrui
Circostanza aggravante per violenza o minaccia commessa da più persone; è sufficiente la commissione del reato da parte di due persone mosse con comportamento sinergico e coordinato
Norme sulla confisca richiamate; la Corte osserva che la somma sequestrata nell'abitazione, risultando estranea all'imputazione C), non rientrava nel perimetro ablativo oggetto della confisca impugnata
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
D.L. n.137/2020; D.L. 198/2022
Norme processuali richiamate in tema di trattazione con contraddittorio scritto dei ricorsi
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: non è ammessa una nuova valutazione probatoria o documentale per rinnovare il giudizio di merito; per impugnare con successo occorre dimostrare vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione
- Per l'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) il dolo specifico può essere desunto da circostanze oggettive (uso di intestatario fittizio, false firme, modalità anomale di stipula assicurativa o di pagamento) e dalla possibilità fondata che l'agente potesse prevedere l'avvio di misure di prevenzione
- La mera fuga non esclude automaticamente la configurazione del reato di resistenza; se la fuga è accompagnata da manovre pericolose (alta velocità, zig-zag, transiti in aree pedonali) può integrarsi la violenza/materialità richiesta per la resistenza
- L'aggravante di cui all'art. 339 c.p. può essere riconosciuta anche quando il reato è commesso da due persone che agiscono in modo coordinato e sinergico, senza necessità di ulteriori formalità probatorie oltre alla prova della condotta congiunta
- La revoca o l'assenza di precedenti misure di prevenzione non esclude a priori la responsabilità per trasferimento fraudolento di valori; conta la fondata previsione che l'interessato potesse attendersi indagini o provvedimenti
- Per ottenere la revoca di sequestri/confische è necessario dimostrare il concreto rapporto di pertinenza tra il bene e il provvedimento ablativo; l'interesse processuale è requisito essenziale per la relativa impugnazione
- Le censure che si limitano a riproporre motivazioni già valutate in appello senza individuare errori giuridici o logici specifici sono tipicamente dichiarate inammissibili in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →