Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'istante aveva domandato alla Corte d'Appello l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata ritenuta eccessiva di un giudizio civile presupposto, avente ad oggetto l'opposizione a una delibera assembleare, introdotto nel 2014 e definito solo nel 2021. La domanda era stata dichiarata inammissibile perché, secondo i giudici di merito, nel processo presupposto non risultava, alla data del 31 ottobre 2016, il superamento della durata ragionevole né era stata proposta in tempo utile un'istanza di accelerazione / decisione secondo un modello decisorio alternativo. Con il ricorso per cassazione si denunciava, con il primo motivo, violazione di legge sostenendo che l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. non fosse un rimedio preventivo effettivo e realmente acceleratorio, richiamando le sentenze della Corte costituzionale che avevano dichiarato l'illegittimità di altri rimedi preventivi della legge Pinto. Si osservava inoltre che, nel giudizio presupposto, il giudice aveva poi dichiarato di non poter trattenere la causa in decisione per il carico di ruolo, sicché l'istanza non avrebbe comunque inciso sui tempi. Con il secondo motivo si deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia un decreto del 6 novembre 2020 emesso nel giudizio presupposto, che si assumeva rilevante per dimostrare l'inefficacia del rimedio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per i processi rientranti nell'art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, costituisce rimedio preventivo anche l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex artt. 275 e 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima del superamento del termine di ragionevole durata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, chiarendo che l'istanza non deve garantire automaticamente l'accelerazione, ma rappresenta un comportamento collaborativo della parte e la manifestazione della disponibilità al passaggio a un modello decisorio concentrato; spetta poi al giudice valutare, discrezionalmente, se adottarlo. È stato quindi ritenuto irrilevante che, nel caso concreto, il giudice del processo presupposto avesse poi dichiarato di non poter trattenere la causa in decisione per ragioni di ruolo e precedenza di altre iscrizioni. La Corte ha inoltre escluso l'efficacia di giudicato esterno delle pronunce richiamate dal ricorrente, perché rese in procedimenti con parti diverse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate specifiche difformità tra le rationes decidendi dei due gradi di merito. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione esente dal contributo.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1
l'azione di equa riparazione è subordinata, nei casi previsti dalla disciplina transitoria, all'esperimento di un rimedio preventivo tempestivo; in mancanza, la domanda può essere dichiarata inammissibile.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
fissa i termini di durata ragionevole del processo rilevanti per valutare il superamento della ragionevole durata.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 6, comma 2-bis
"Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2"
individua la disciplina transitoria applicabile ai processi pendenti al 31 ottobre 2016 che avessero già superato, o stessero per superare, la durata ragionevole.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis, comma 1
rinvia ai rimedi preventivi che devono essere attivati per poter poi accedere all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter
ricomprende, tra i rimedi preventivi, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex artt. 275 e 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima del superamento dei termini di ragionevole durata.
costituisce modello decisorio concentrato e rimedio preventivo idoneo a manifestare la disponibilità della parte al passaggio a una decisione orale e semplificata.
richiamato, insieme all'art. 281-sexies c.p.c., quale base del modello decisorio orale e concentrato.
è il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
c.p.c. art. 360, comma 1, n. 5
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma è soggetto ai limiti derivanti dalla doppia conforme.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
consente l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso per equa riparazione è esente dal pagamento del contributo.
Massime di principio
- Nel sistema della legge Pinto, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. può integrare un rimedio preventivo, purché sia proposta tempestivamente e manifesti la disponibilità della parte a un modello decisorio concentrato; non è necessario che assicuri in concreto e automaticamente la riduzione dei tempi processuali.
- L'effettività del rimedio preventivo non coincide con la certezza del suo esito acceleratorio: è sufficiente che la parte ponga in essere un comportamento collaborativo idoneo a sollecitare un diverso modulo decisorio, restando ferma la discrezionalità del giudice nell'accoglierlo.
- Nella valutazione dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione occorre avere riguardo alla disciplina transitoria della legge Pinto e al tempestivo esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge; la mancanza di tale attivazione può incidere sull'ammissibilità della domanda.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le pronunce rese in procedimenti diversi, anche se relativi al medesimo giudizio presupposto, non producono giudicato esterno quando le parti dei procedimenti non coincidono.
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