Cassazione Civile, Ordinanza n. 12495/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte Irpef versate per gli anni 1990-1992, in quanto residente in un'area colpita dal terremoto in Sicilia del dicembre 1990, sulla base della disciplina agevolativa richiamata nell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Dopo il rigetto dell'istanza amministrativa, aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento definitivo del diritto all'integrale rimborso. L'Agenzia però aveva corrisposto solo il 50% dell'importo, invocando l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal d.l. n. 91 del 2017. Il contribuente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR che aveva rigettato l'ottemperanza, deducendo nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non si applica ai rimborsi già statuiti con sentenza irrevocabile e che, comunque, spettava all'Amministrazione provare l'insufficienza dei fondi stanziati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui limiti e sulle modalità di erogazione dei rimborsi per il sisma del 1990 si applica anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza definitiva, ma opera solo sul piano attuativo/esecutivo e non incide sul diritto sostanziale al rimborso integrale. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza poter ammettere una falcidia definitiva del credito giudizialmente accertato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell'ottemperanza, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
base normativa originaria del beneficio fiscale/rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014
disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi entro il limite delle risorse stanziate; non opera una riduzione sostanziale del credito, ma regola la fase attuativa ed esecutiva del rimborso.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi, introducendo limiti quantitativi e la riduzione percentuale del 50% in caso di eccedenza delle istanze rispetto ai fondi disponibili, con efficacia sulla fase esecutiva/ottemperanza.
ulteriore intervento normativo richiamato dalla Corte come parte della disciplina applicabile ai rimborsi.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sul giudizio tributario di ottemperanza; il giudice deve assicurare l'esecuzione del giudicato secondo le modalità previste dalla normativa di contabilità pubblica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza impugnata.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina fiscale e attuativa deve rispettare il giusto equilibrio e la proporzione tra interesse pubblico e tutela del credito patrimoniale del contribuente.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto crediti di rimborso tributario riconosciuti con giudicato, eventuali limiti quantitativi sopravvenuti alla spesa pubblica incidono sulla modalità di esecuzione del comando giudiziale, non sull'esistenza o sull'ammontare sostanziale del credito accertato.
- Quando la normativa prevede rimborsi nei limiti di appositi stanziamenti, il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'effettiva disponibilità dei fondi e, se questi risultano incapienti, deve attivare gli strumenti esecutivi speciali previsti dalla contabilità pubblica per dare completa attuazione al giudicato.
- La riduzione percentuale o il pagamento parziale disposto dall'Amministrazione non estingue il diritto del contribuente all'integrale soddisfazione del credito riconosciuto in sentenza definitiva, salvo che la legge preveda espressamente una diversa compressione del diritto sostanziale, cosa che nella disciplina esaminata non emerge.
- In presenza di un giudicato favorevole al contribuente, il giudice dell'ottemperanza non può arrestarsi alla sola constatazione della mancanza di fondi, ma deve adottare determinazioni concrete per l'esecuzione integrale della decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta e l'ordine di pagamento in conto sospeso.
- L'interpretazione della disciplina di attuazione dei rimborsi deve essere conforme ai principi costituzionali e convenzionali di tutela dei diritti patrimoniali, evitando falcidie definitive non giustificate e garantendo un giusto equilibrio tra esigenze di finanza pubblica e diritti del singolo.
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