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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06593/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

Un condominio, rappresentato dall'amministratore giudiziario, aveva convenuto il gestore del servizio idrico deducendo plurimi inadempimenti e disfunzioni del servizio, la fatturazione di prestazioni non rese, errori di fatturazione, l'applicazione della tariffa per non residenti e la richiesta retroattiva di aggiornamenti tariffari; chiedeva in via principale l'accertamento che nulla fosse dovuto e, in subordine, il riconoscimento del solo corrispettivo per l'acqua effettivamente fornita, con declaratoria di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio. La controparte aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle morosità. In appello, la società aveva censurato l'applicazione della tariffa residenti e il condominio aveva a sua volta contestato la riconvenzionale, il rigetto dell'accertamento negativo, la ripartizione dell'onere della prova, il diniego di nuova CTU e la valenza probatoria delle letture dei contatori. In cassazione il condominio ha proposto sette motivi: omesso esame/travisamento di fatti decisivi sulla natura del rapporto con il precedente gestore; violazione delle norme sulla conclusione e successione del contratto di somministrazione; violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita decisione su questione nuova; violazione delle norme interpretative e del regolamento tariffario per l'applicazione della tariffa non residenti e per l'asserita imposizione di adempimenti certificativi impossibili al condominio; omesso esame di documenti e violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova dei consumi e sulla lettura dei contatori; omesso esame del motivo di appello relativo alla non potabilità dell'acqua; mancato espletamento della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del merito sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo; i motivi secondo e terzo perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un rapporto di mero fatto con il precedente gestore, ma aveva affermato la novità del rapporto di somministrazione instaurato con il nuovo gestore per facta concludentia, escludendo la violazione dell'art. 101 c.p.c.; il quarto perché le censure non erano conducenti e non si confrontavano in modo adeguato con le rationes decidendi sulla tariffa e sull'onere di presentare l'istanza con la documentazione richiesta; il quinto perché si risolveva in un improprio travisamento delle prove e comunque non integrava né omesso esame di fatto decisivo né violazione dell'art. 2697 c.c.; il sesto perché la doglianza, in sostanza, denunciava omessa pronuncia su un motivo di appello senza però trascriverlo e localizzarlo puntualmente, rendendo il motivo inammissibile; il settimo perché il rigetto della CTU era rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che aveva motivato il diniego. Ha quindi condannato il condominio alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del merito né si estende ad argomentazioni difensive, elementi istruttori o al complesso dei materiali di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere dedotta in modo generico come contestazione del risultato valutativo del giudice di merito; occorre una specifica critica della regola giuridica applicata.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura per decisione su questione nuova è infondata se la corte di merito non ha introdotto un thema decidendum estraneo, ma ha deciso sulla base delle questioni già devolute e del contenuto effettivo delle difese.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la formazione e gli effetti del rapporto di somministrazione, ma la censura è stata respinta perché incentrata su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato in relazione alla conclusione del contratto per facta concludentia; la Corte ha confermato la possibilità di un nuovo rapporto contrattuale desumibile dal comportamento delle parti.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per sostenere la continuità del rapporto con il precedente gestore; la Corte ha escluso che ciò impedisse la nascita di un nuovo rapporto con il subentrante.

  • art. 1408 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto, perché la questione risolta riguardava la novità del rapporto instaurato con il nuovo gestore.

  • art. 1559 c.c.

    Norma sulla somministrazione evocata per qualificare il rapporto idrico; la Corte ha confermato che la fornitura effettiva e il pagamento delle bollette avevano dato vita a un rapporto di somministrazione rilevante giuridicamente.

  • art. 1570 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla somministrazione; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del regolamento tariffario; la Corte ha ritenuto le censure non decisive e non autosufficienti.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato per l'interpretazione secondo buona fede del regolamento tariffario; non ha inciso sull'esito.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato per l'interpretazione delle clausole regolamentari; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata nei termini proposti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesta semplicemente la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di CTU; la consulenza tecnica è mezzo discrezionale del giudice e non sostitutivo dell'onere probatorio delle parti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla CTU e, in dispositivo, per la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile solo indicando puntualmente la domanda o il motivo non esaminato; la generica allegazione non consente il controllo di legittimità.

  • art. 1339 c.c.

    Il regolamento tariffario dell'autorità d'ambito è inserito di diritto nel rapporto di fornitura e disciplina la tariffazione applicabile.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Evocato dal ricorrente per sostenere l'inesigibilità di certificazioni su situazioni anagrafiche di terzi; la censura non è stata accolta.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Evocato insieme all'art. 46 d.P.R. 445/2000 in relazione all'autocertificazione richiesta per la tariffa residente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove, delle deduzioni difensive o dell'intero materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; se la doglianza investe solo il modo in cui le prove sono state apprezzate, il motivo non è ammissibile come violazione di legge.
  • La censura di omessa pronuncia richiede una rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o almeno localizzare con precisione la domanda, eccezione o motivo di appello non esaminato, così da consentire il controllo della Corte.
  • In tema di fornitura idrica, la prosecuzione dei consumi, la fatturazione e il pagamento delle bollette possono integrare la conclusione di un nuovo rapporto di somministrazione per facta concludentia, anche in presenza del subentro di un diverso gestore.
  • La richiesta di una tariffa agevolata prevista da un regolamento del servizio deve essere correttamente formulata e documentata secondo le condizioni previste dal regolamento stesso; in mancanza, grava sull'utente che la invoca l'onere di provare di avere presentato l'istanza conforme alle prescrizioni applicabili.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo rimesso al potere discrezionale del giudice e non può essere usata per supplire alla carenza probatoria della parte; il suo diniego è legittimo se il giudice ne spiega le ragioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSomministrazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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