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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33748/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d'appello che aveva mantenuto ferma la condanna del committente al pagamento del corrispettivo per l'appalto, con IVA dovuta per legge, e aveva respinto le censure sull'accettazione dell'opera, sulle varianti, sui vizi, sulla prova testimoniale e sui danni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto opere eseguite in un immobile di proprietà del committente. Il Tribunale aveva condannato il committente e il suo procuratore al pagamento del corrispettivo dovuto per le opere, oltre interessi, e aveva accolto una riconvenzionale risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il committente avesse accettato l'opera, almeno in relazione al secondo piano, anche per fatti concludenti, e che ciò fondasse il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo nonostante l'esistenza di alcuni vizi non gravi e limitati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, lamentando in sintesi: errata valutazione della confessione sulla mancata formale riconsegna/collaudo; violazione dell'onere della prova e mancata prova dell'esecuzione delle opere su una parte dell'immobile; nullità della motivazione sul motivo d'appello relativo all'occupazione temporanea dell'immobile; omesso esame di fatti relativi alla presenza del committente nei luoghi di esecuzione; violazione delle norme sulle varianti in corso d'opera e sulla necessità di autorizzazione scritta; mancata prova dei lavori ulteriori; illegittima riduzione delle prove testimoniali; omesso esame delle deduzioni del consulente di parte sui danni e sul declassamento dell'immobile; ulteriore violazione dell'onere della prova sui danni; omesso esame sulla gravità dell'inadempimento; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il riconoscimento dell'IVA sul corrispettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha osservato che la confessione sulla mancata formale riconsegna e sul mancato collaudo non era incompatibile con l'accertata accettazione dell'opera; che la violazione dell'art. 2697 c.c. non era dedotta nei termini propri della norma; che il vizio motivazionale era escluso perché la Corte d'appello aveva motivato al minimo costituzionale; che l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva tradursi in una nuova valutazione delle prove; che per le varianti richieste dal committente la prova poteva essere data con ogni mezzo; che le deduzioni del consulente di parte hanno valore meramente difensivo; che il danno da declassamento non era stato neppure dedotto in primo grado; che la gravità dell'inadempimento era stata esclusa sulla base della consulenza tecnica; e che la pronuncia sull'IVA era consentita perché la domanda originaria già la comprendeva e la prestazione era imponibile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    La confessione ha valore di prova legale sul fatto confessato, ma non impone al giudice di ritenerlo decisivo se la decisione può fondarsi su altri elementi istruttori non incompatibili.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma ricorre solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 1659 c.c.

    La previsione della forma scritta ad substantiam riguarda le varianti richieste dall'appaltatore; non si applica alle variazioni richieste dal committente.

  • art. 1661 c.c.

    Le variazioni richieste dal committente possono essere provate con ogni mezzo consentito, incluse le presunzioni.

  • art. 209 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte lo colloca nel potere discrezionale del giudice di ridurre liste testimoniali sovrabbondanti.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ritiene sufficiente una motivazione anche implicita sulla superfluità di ulteriori testimoni.

  • art. 111, co. 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, cioè sotto il minimo costituzionale.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di motivazione integra nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza della motivazione né la diversa lettura delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice può interpretare la domanda alla luce del suo contenuto sostanziale complessivo e non solo delle conclusioni letterali.

  • d.P.R. 633/1972

    Le prestazioni di appalto considerate erano soggette a IVA, sicché la condanna al corrispettivo poteva comprendere l'imposta 'come per legge'.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di appalto, la formale mancata riconsegna o il mancato collaudo non escludono di per sé il diritto dell'appaltatore al corrispettivo se risulta l'accettazione dell'opera da parte del committente, anche per fatti concludenti e anche in forma parziale, purché i fatti accertati non siano incompatibili tra loro.
  • La confessione giudiziale vincola il giudice sul fatto confessato, ma non gli impone di attribuirgli valore decisivo quando la decisione possa fondarsi su ulteriori elementi probatori autonomamente rilevanti e non incompatibili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è invece configurabile quando la censura investe soltanto la valutazione, positiva o negativa, delle prove raccolte.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è ammissibile trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Nel contratto di appalto, le varianti richieste dal committente possono essere provate con ogni mezzo, mentre la forma scritta ad substantiam concerne le modifiche volute dall'appaltatore.
  • La consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; se il giudice aderisce alla consulenza d'ufficio che abbia confutato i rilievi di parte, l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto con il richiamo alla fonte del convincimento.
  • Se una domanda o una censura non è stata proposta tempestivamente in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione; inoltre, quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile il motivo diretto contro le altre.
  • L'IVA sulla prestazione di appalto può essere riconosciuta insieme al corrispettivo quando la domanda originaria la comprenda e la prestazione sia imponibile, senza necessità di una specifica impugnazione incidentale della sola statuizione accessoria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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