Cassazione Civile, Ordinanza n. 08187/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (legataria)
La controversia
La controversia nasce da disposizioni testamentarie con cui la de cuius aveva ordinato la vendita di un immobile "al miglior prezzo possibile", destinando una quota del ricavato a una legataria, oltre ad altre attribuzioni e spese. Dopo la vendita del bene per un prezzo inferiore rispetto alla stima ritenuta di mercato, la beneficiaria del legato ha chiesto di accertare l'inadempimento delle eredi incaricate dell'esecuzione del testamento e di condannarle al risarcimento dei danni, lamentando anche la mancata informazione sull'andamento delle trattative e la mancata corresponsione di quanto spettantele. In appello, la domanda è stata respinta pur a fronte del riconoscimento di profili di incongruità del prezzo di vendita. La ricorrente principale ha dedotto, tra gli altri motivi, violazione di norme in tema di obbligazioni, adempimento, responsabilità e prova; omesso esame di fatti decisivi; contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia sulle spese. La controparte ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il documento del 2004 doveva essere qualificato come testamento e invocando un preteso giudicato penale favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di contraddittorietà della motivazione e di inconciliabilità tra il giudizio di incongruità del prezzo/valore e il rigetto della domanda risarcitoria. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame e a una rinnovata liquidazione della pretesa, oltre che alla regolazione delle spese. Sono stati respinti i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, mentre primo, secondo e ottavo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente incidentale all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la Corte esclude l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di sinteticità, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti e dei motivi ai fini dell'art. 366 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per le censure di violazione di legge formulate nel ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro usato per le censure di nullità della sentenza e contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte però respinge o assorbe tali doglianze nei limiti esaminati.
sono richiamati dalla ricorrente principale come norme che disciplinerebbero l'esecuzione delle disposizioni testamentarie e i rapporti tra eredi/legatari.
artt. 1173, 1175, 1176, 1218, 1223, 2043, 2056 c.c.
la ricorrente li invoca per sostenere la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del danno derivante dalla mancata diligente esecuzione del legato.
è richiamato dalla ricorrente come base dell'obbligo di correttezza/informazione, ma la Corte decide la causa sul piano dell'inadempimento e del danno conseguente.
è invocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie le censure che mirano a rivalutare il materiale istruttorio.
art. 111 Cost.
è richiamato per denunciare vizi di motivazione e asserita violazione del contraddittorio; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di appello sufficientemente logica e intellegibile.
è richiamato per lamentare l'uso di scienza privata e il mancato rispetto del principio di disponibilità delle prove; la Corte ribadisce il potere del giudice di merito di discostarsi dalla CTU con adeguata motivazione.
è richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove; la Corte afferma che il dissenso dal consulente tecnico è consentito se motivato e fondato su elementi processuali.
art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
è richiamato per denunciare asserita motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio nel caso concreto salvo il motivo accolto.
è richiamato nelle doglianze sulla motivazione e sulla regolazione delle spese.
è invocato per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omissione sul punto dedotto.
è richiamato in tema di condanna alle spese, poi assorbito dal rinvio sulla regolazione complessiva delle spese.
è richiamato sempre in tema di spese di lite e compensazione.
è richiamata nella censura sulla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
è richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri tabellari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito, da un lato, ritiene incongruo il prezzo di vendita o comunque accerta una divergenza significativa tra valore di mercato e corrispettivo, ma dall'altro respinge la domanda risarcitoria senza spiegare coerentemente il mancato riconoscimento del danno, la motivazione è logicamente contraddittoria e la sentenza è cassabile.
- In presenza di una lesione patrimoniale già accertata nell'an debeatur, il giudice non può arrestarsi a una decisione di non liquet sulla quantificazione se sono disponibili criteri, elementi istruttori o presunzioni utili a determinare anche in via approssimativa il danno.
- Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante: il giudice può discostarsene, purché indichi gli elementi di fatto, i criteri logici e le ragioni probatorie che sorreggono il dissenso.
- Le doglianze di legittimità che mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove non sono ammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e intellegibile il proprio apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La qualificazione di uno scritto come testamento richiede la verifica della presenza di una volontà mortis causa compiutamente formata e manifestata; dichiarazioni delle parti che esprimano solo valutazioni giuridiche sul documento non equivalgono a confessione su un fatto decisivo.
- Il giudicato penale può essere speso nel civile solo se la deduzione è specifica quanto a soggetti, oggetto, contenuto decisorio e stabilità del provvedimento, non essendo sufficiente un richiamo generico a una precedente assoluzione.
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