Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, su area demaniale marittima concessa, di una scogliera di protezione del porto turistico e del cantiere. La società ricorrente ha chiesto in giudizio l’accertamento della proprietà esclusiva dei massi lavici costituenti la scogliera e del diritto a rimuoverli, sostenendo che si trattasse di beni di sua proprietà e che, cessata la concessione, l’amministrazione avesse illegittimamente negato l’autorizzazione alla rimozione. In subordine, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per acquisto e posa in opera dei massi e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello ha invece ritenuto che occorresse considerare la scogliera nel suo complesso, qualificandola come opera stabile e inamovibile, funzionale alla protezione di un bene demaniale marittimo, con conseguente acquisizione ipso iure al demanio ex art. 49 cod. nav. senza indennizzo. In cassazione la società ricorrente ha proposto sette motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 49 cod. nav. per asserita analogia non consentita e per mancato riconoscimento di indennizzo ex art. 42 Cost. in caso di sostanziale esproprio; (2) falsa applicazione degli artt. 49 e 42 cod. nav., sostenendo che l’art. 42 distingua tra opere amovibili, di difficile sgombero e stabili e imponga un indennizzo; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte fondato l’inamovibilità sulla complessità della realizzazione anziché sulla possibilità di rimozione; (4) omesso esame di documenti decisivi (clausole concessorie e progetto di riqualificazione che prevedevano lo sgombero/rimozione); (5) falsa applicazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., negando la demanialità della scogliera perché opera privata per finalità imprenditoriali; (6) violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla prova delle caratteristiche e dell’uso pubblico della scogliera; (7) ulteriore omesso esame di fatti decisivi per escludere la demanialità, in particolare la previsione di rimozione della scogliera nel progetto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili o infondati gli altri, affermando che la nozione di inamovibilità va riferita all’opera nel suo complesso, e che l’art. 49 cod. nav. opera come regola generale di acquisizione gratuita al termine della concessione per le opere inamovibili; ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 42 cod. nav. perché relativo alla revoca anticipata della concessione, non alla sua scadenza naturale. Ha poi ritenuto non decisivi i documenti invocati, e ha confermato che la scogliera, quale opera funzionale alla protezione del porto, è adibita a usi attinenti alla navigazione e rientra nella sfera demaniale marittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della società controricorrente e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha corretto solo in parte la motivazione della sentenza di merito, precisando che l’inamovibilità va apprezzata con riferimento alla scogliera nel suo complesso e non ai singoli massi, ma ha confermato la decisione finale: la scogliera, realizzata su area demaniale e destinata alla protezione del porto, era opera inamovibile e quindi acquisita ipso iure al demanio allo scadere della concessione, senza compenso o rimborso. Le censure sull’art. 42 cod. nav., sull’onere della prova e sul dedotto omesso esame di documenti e fatti sono state respinte perché in parte infondate e in parte inammissibili, trattandosi in sostanza di richiesta di rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese per l’autorità intimata non costituita; disposto altresì l’avviso relativo al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Alla cessazione della concessione, le opere inamovibili costruite dal concessionario sull’area demaniale sono acquisite ipso iure allo Stato concedente senza compenso o rimborso; la norma opera come regola generale ed è eccezione rispetto all’art. 936 c.c.
È norma riferita alla revoca anticipata della concessione e alla diversa disciplina delle opere di facile sgombero, di difficile sgombero e stabili; non è pertinente quando la concessione è giunta a scadenza naturale.
È richiamato come disciplina generale dell’accessione, rispetto alla quale l’art. 49 cod. nav. costituisce deroga.
Richiamato per la nozione di beni demaniali marittimi e per affermare che il bene funzionale alla navigazione può rientrare nel demanio.
La Corte richiama la nozione di lido del mare e ribadisce che nella sfera del demanio marittimo possono rientrare anche scogliere e opere ad esso aderenti, quando destinate a usi attinenti alla navigazione.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella onerata; non può essere usata per censurare la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per i motivi di falsa applicazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è utilizzabile solo per omesso esame di fatti decisivi, non per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
art. 42, comma 3, Cost.
È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un indennizzo, ma la Corte non ne ricava un obbligo indennitario nella fattispecie decisa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di concessioni demaniali marittime, l’art. 49 cod. nav. comporta l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere inamovibili realizzate dal concessionario sull’area concessa al momento della cessazione del rapporto, senza che rilevi la proprietà dei singoli materiali impiegati.
- La nozione di opera "inamovibile" va riferita all’opera considerata nel suo complesso: è inamovibile l’opera la cui rimozione comporterebbe la distruzione o perdita dell’identità funzionale dell’intervento, anche se i singoli elementi siano fisicamente smontabili.
- L’art. 42 cod. nav. disciplina la revoca anticipata della concessione e la correlata indennizzabilità di alcune opere; non può essere utilizzato per limitare la regola dell’acquisizione gratuita ex art. 49 cod. nav. in caso di scadenza naturale della concessione.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito l’onere della prova; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, realmente trascurato dal giudice di merito.
- Ai fini del demanio marittimo, possono rilevare non solo le strutture naturalmente presenti, ma anche le opere artificiali stabilmente funzionali alla navigazione e ai pubblici usi del mare, come una scogliera di protezione di un porto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →