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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12673/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo dal quale risultavano sedici cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA per gli anni d’imposta 2013-2016. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece rigettato l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’agente della riscossione, dichiarando inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo non fosse applicabile ai processi pendenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria in ordine alla validità delle notifiche delle cartelle; 3) violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 sulla notifica via PEC da indirizzo non risultante dai pubblici elenchi; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti; 5) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 per mancata motivazione sul calcolo di interessi e aggi di riscossione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti e che il ricorrente non aveva allegato né provato uno dei casi eccezionali in cui la legge consente l’impugnazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi per difetto di interesse, poiché l’esame delle censure presupponeva un giudizio validamente instaurato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e, ritenuto infondato il primo motivo, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse gli altri quattro motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla responsabilità aggravata e al pagamento dell’ulteriore importo previsto per il contributo unificato, ove dovuto. È stata inoltre disposta una condanna a favore della cassa delle ammende per la somma indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo opera anche nei processi pendenti; l’impugnazione è ammessa solo nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interesse ad agire, ma ritenuto recessivo rispetto al divieto legislativo di impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dal ricorrente per sostenere la tutela giurisdizionale e il giusto processo, ma non idonei a superare il divieto normativo applicato dalla Corte.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come parametro sulla notificazione delle cartelle a mezzo PEC.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato in relazione alla notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l’omessa pronuncia sulla prescrizione, ma la Corte non ha esaminato il motivo per difetto di interesse.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per sostenere l’obbligo di motivazione su interessi e aggi; la Corte non ha affrontato nel merito la censura per difetto di interesse.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base processuale per la condanna aggravata nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 12 della l. 29 luglio 2024, n. 110

    Richiamato per indicare i casi eccezionali in cui è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di specifici pregiudizi.

  • art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato tra le ipotesi collegate ai casi eccezionali di impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022

    Richiamata come precedente conforme sull’applicabilità del divieto ai processi pendenti.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l’azione è preclusa dal divieto legislativo, salvo i tassativi casi eccezionali espressamente previsti.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, secondo l’orientamento di legittimità richiamato.
  • Quando il gravame è proposto contro un atto non impugnabile, le ulteriori censure restano prive di interesse e non possono essere esaminate nel merito, perché presuppongono un giudizio validamente instaurato.
  • Chi invoca una delle eccezioni legali al divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo deve allegare e provare la concreta sussistenza del pregiudizio tipizzato dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’azione o del gravame può assorbire ogni questione sulle modalità di notificazione, sulla prescrizione e sulla motivazione degli accessori di riscossione, se tali questioni dipendono dalla validità dell’impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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