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Sentenza

Sentenza n. 2865/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, n. 2527/2024 pubblicata il 20/11/2024, nel ricorso RG n. 4359/2021, notificata il 14.02.2025, non impugnata e costituente giudicato.

Giustizia amministrativa202503225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, n. 2527/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, n. 2527/2024, con cui era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti maturata per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021 e il Ministero era stato condannato al pagamento di € 1.286,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza, notificata al Ministero il 14 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione forzata, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, evidenziando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, e ha chiesto anche la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata non era stata impugnata, il suo passaggio in giudicato risultava attestato da certificazione di cancelleria, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il Ministero non aveva dimostrato il pagamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento integrale dell’importo riconosciuto dal titolo, comprensivo degli interessi dovuti. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze, affinché intervenga su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inadempimento. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo non equa l’applicazione dell’astreinte nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, se spettante.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto ha fondato l’ordine di pagamento e la nomina preventiva del commissario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; il TAR ha escluso nel caso concreto l’equità dell’applicazione dell’astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza di condanna era stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata; tale notificazione è stata considerata nel computo del termine dilatorio.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, secondo i riferimenti richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, tale circostanza risulta documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo che impone il pagamento di somme e dell’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato, comprendendo quanto dovuto in base al dispositivo del titolo e gli accessori ivi previsti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato alla scadenza del termine assegnato e in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: la sua imposizione richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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