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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15691/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1‑bis, del D.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto, tra l'altro, l'esito di una perizia che avrebbe indicato una concentrazione del principio attivo della sostanza stupefacente inferiore (riducente la gravità del reato), la scarsa gravità dei precedenti, l'assenza di conoscenza da parte dell'imputato della sostanza e dei fornitori, e il decorso del tempo come fattore che renderebbe inadeguata la misura cautelare attuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione in fatto degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che il Tribunale di merito ha valutato correttamente la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto della tipologia e della quantità complessiva delle sostanze, e che il mero decorso del tempo non costituisce di per sé motivo sufficiente per sostituire la misura in assenza di fatti nuovi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; è stata anche disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico/produzione/distribuzione di sostanze stupefacenti; la sua richiamata gravità ha contribuito alla valutazione delle esigenze cautelari a carico dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Regola il procedimento di appello ex art. 310 (Tribunale della Libertà) e si inquadra quale fase di merito le cui valutazioni non sono sindacabili in Cassazione come fatto.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri utili per valutare il pericolo di reiterazione (modalità, gravità del fatto, ecc.); la Corte ne richiama l'applicabilità per giustificare il mantenimento della misura in assenza di fatti nuovi.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale che impone specifici adempimenti al direttore dell'istituto penitenziario a seguito della decisione della Corte; la sentenza dispone la trasmissione della copia per gli adempimenti previsti.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 2

    Norma attestata in sentenza relativa all'impossibilità di sottoscrizione del Presidente; citata nel dispositivo formale della decisione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né ridetermina l'intensità degli indizi o le esigenze cautelari: le valutazioni di merito compiute dal giudice del fatto sono insindacabili in sede di legittimità.
  • La mera esistenza di una perizia che riduca la percentuale di principio attivo non è automaticamente idonea a modificare il quadro cautelare se, nella valutazione di merito, permangono elementi che indicano gravità e significatività dell'attività illecita (tipo e quantità complessiva delle sostanze).
  • Il decorso del tempo non comporta di per sé la sostituzione della misura cautelare: occorrono fatti nuovi capaci di incidere concretamente sull'attualità delle esigenze cautelari.
  • Per valutare il rischio di reiterazione il giudice deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p. (modalità, gravità del fatto, precedenti, condotta dell'indagato, ecc.); tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
  • La presentazione di motivi che chiedono una rivalutazione fattuale o probatoria costituisce inammissibile doglianza in Cassazione e può esporre il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile.

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