Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 04-11-2020 per plurime ragioni: contestazione della legittimità e utilizzabilità di una perizia disposta in appello (anche perché eseguita su reperto acquisito in altro procedimento), vizio di motivazione sull'accertamento della natura e della quantità delle sostanze stupefacenti, eccessiva valorizzazione delle "intercettazioni" senza riscontri materiali, mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nel calcolo del trattamento sanzionatorio (inclusa contestazione di recidiva per Pireddu). Inoltre Rocca censurava la qualificazione come tentativi di rapina di taluni episodi per i quali, a suo avviso, sussistevano solo atti preparatori e non atti esecutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato la maggior parte delle censure processuali e di merito sui fatti di droga (ritenute manifestamente infondate o insindacabili in sede di legittimità), confermando la validità della perizia disposta in appello e la utilizzabilità del reperto anche se originariamente acquisito in altro procedimento. Ha però accolto il motivo relativo ai quattro capi di tentata rapina (capi 14-17) per mancata motivazione circa la sussistenza, nei singoli episodi, di atti esecutivi e non meri atti preparatori: la sentenza è stata annullata in parte qua e rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per riesame di quei capi. Ha inoltre annullato con rinvio la decisione sulla concedibilità delle attenuanti generiche e, conseguentemente, la rinnovazione del trattamento sanzionatorio per Rocca e Pireddu (con rievaluazione della pena), e ha ritenuto fondata la censura di Pireddu sull'erroneo aumento per recidiva specifica infraquinquennale, rimandando la valutazione del trattamento sanzionatorio. Complessivamente i ricorsi sono stati parzialmente accolti con rinvii limitati ai profili indicati.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che, nel giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria possa essere disposta con adeguata motivazione; l'eventuale esigenza dell'integrativo deve essere motivata dal giudice ma non vietata.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Il potere di integrazione probatoria nel rito abbreviato può essere esercitato anche in appello nei limiti indicati dalla giurisprudenza; la Corte ha convalidato la possibilità di disporre perizia d'ufficio se necessaria ai fini della decisione.
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la disciplina sulle prove introdotte; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del reperto anche se originariamente acquisito in altro procedimento quando il perito è autorizzato a prelevarlo ovunque si trovi e la prova è rituale.
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata circa l'allegazione del corpo del reato: la Corte ha osservato che l'assenza di acquisizione ab origine non impedisce l'esecuzione della perizia e la utilizzabilità del reperto se introdotto regolarmente nel processo.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha applicato i parametri previsti per il fatto di lieve entità (qualità/quantità/mezzi e modalità/circostanze) e, sulla base della perizia e della molteplicità delle cessioni, ha ritenuto che non ricorressero gli estremi della lieve entità nei casi esaminati.
decreto MISE 21 aprile 2017, n. 93
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea
La Corte ha ritenuto che il decreto disciplini strumenti per funzioni di misura legali nel settore commerciale e non si applica alle apparecchiature tipicamente impiegate nelle perizie tossicologiche; perciò l'assenza di documentazione di taratura non invalida la perizia tossicologica nel caso concreto.
decreto 11 giugno 2012 del Ministero della Salute
Richiamato in relazione all'inserimento di derivati della morfina (es. mono/diacetilmorfina) nelle tabelle delle sostanze stupefacenti; la Corte ha considerato questo riferimento utile per qualificare la sostanza come eroina/derivato.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena e sul requisito della congruità: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena finale rispetto ai principi costituzionali.
art. 62 n. 4 cod. pen.
La difesa aveva invocato tale attenuante; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile ove non dedotta in appello nello specifico.
art. 56 cod. pen.
Richiamato implicitamente nella trattazione del tentativo: la Corte ha ribadito che per la configurazione del tentativo è necessario che gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco all'esecuzione del reato (atti esecutivi), non meri atti preparatori.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata nelle parti relative alla richiesta di assoluzione per insussistenza dei fatti in ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha osservato però che tale questione non è stata valutata in ragione della decisione sulla lievità/non lievità dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice (anche d'appello) può disporre d'ufficio integrazioni probatorie (es. perizia) se adeguatamente motivate e necessarie alla decisione; il reperto può essere prelevato anche se originariamente acquisito in altro procedimento purché la prova sia rituale.
- L'invalidità della perizia per mancata taratura di strumenti non è automatica: va verificata la rilevanza normativa del provvedimento richiamato (es. D.M. 93/2017 non applicabile automaticamente alle perizie tossicologiche).
- La valutazione delle intercettazioni ("droga parlata") è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logicamente motivata; è richiesta maggiore cautela quando non vi sono riscontri materiali.
- Per il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 occorre una valutazione globale di quantità, qualità, modalità e circostanze: la molteplicità delle cessioni e il dato ponderale possono escluderne l'applicabilità.
- La configurabilità del tentativo richiede atti esecutivi idonei e non meri atti preparatori; il giudice deve motivare puntualmente quali atti hanno concretizzato l'inizio dell'esecuzione del delitto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena finale devono essere giustificati in relazione ai principi di congruità e funzione rieducativa: il giudice d'appello che modifica la valutazione del primo grado deve motivare specificamente la nuova determinazione della pena.
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