Cassazione Penale, Sentenza n. 15655/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marasco era imputato per omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per l'anno 2010. In appello la Corte di Catanzaro dichiarò il reato estinto per prescrizione, revocò le pene accessorie e confermò la confisca (disposta per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza con riferimento alla statuizione sulla confisca; 2) illegittimità del mantenimento della confisca dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione in violazione di art. 322-ter c.p. e art.1, comma 143, L. n.244/2007; 3) omissione dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.; 4) omissione di eliminazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. Inoltre ha eccepito nullità per mancata discussione orale e chiesto rimessione della questione di interpretazione dell'art. 578-bis alle Sezioni Unite o alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accolto il quarto motivo: la pena accessoria della pubblicazione della sentenza è stata annullata ed eliminata. Ha altresì ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo nei termini esposti: l'art. 578-bis c.p.p., pur potendo applicarsi alla confisca tributaria di valore ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, non può essere utilizzato per mantenere una confisca per equivalente in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis (6 aprile 2018), in considerazione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente e del principio di irretroattività di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU. Ne consegue che la conferma della confisca per equivalente relativa a fatti del 2011 non è applicabile; pertanto la statuizione di confisca, nella sua parte incompatibile con il principio di irretroattività, deve essere annullata. L'eccezione di nullità per difetto di assistenza/dibattimento orale è stata ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; è il fatto-reato contestato al ricorrente.
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte la qualifica come "confisca-sanzione" di natura eminentemente sanzionatoria.
art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Richiama la disciplina della confisca nei reati tributari e mette in continuità normativa con l'art. 578-bis; è la fonte della confisca tributaria richiamata in giudizio.
"quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"
La Corte interpreta l'art. 578-bis come norma di natura mista (processuale e con effetti sostanziali). È applicabile anche alle confische previste da leggi speciali (es. confisca tributaria), ma il suo effetto non può essere esercitato retroattivamente per mantenere confische per equivalente relative a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (6/4/2018) in ragione del principio di irretroattività e della natura sanzionatoria della confisca per equivalente.
Richiamato quale riferimento normativo nel sistema delle confische; l'art. 578-bis include la confisca richiamata dall'art. 322-ter tra le ipotesi disciplinate.
Art. 20 (effetti della sentenza di condanna) e art. 36 (pena accessoria): le pene accessorie conseguono alla condanna e non possono essere mantenute in caso di proscioglimento; la pubblicazione della sentenza deve essere eliminata dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
art. 25 Cost.
Principio di legalità e divieto di retroattività in malam partem: utilizzato per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis quando questa comporta effetti peggiorativi (confisca per equivalente) su fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 7 CEDU
Richiamato in relazione al principio di prevedibilità e divieto di applicare pene più gravi retroattivamente; supporta l'argomentazione che la confisca per equivalente è pena ai sensi della Convenzione quando ha carattere sanzionatorio.
Massime di principio
- Se in grado di appello o di legittimità viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice può comunque decidere sull'impugnazione "ai soli effetti della confisca" solo dopo un espresso e motivato accertamento della responsabilità dell'imputato (art. 578-bis c.p.p.).
- L'art. 578-bis c.p.p. è norma a carattere misto: pur essendo processuale nella forma, può avere rilevanza sostanziale quando produce effetti sanzionatori; perciò la sua applicazione retroattiva è limitata dal principio di irretroattività (art. 25 Cost., art. 7 CEDU).
- La confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) è da qualificare, di regola, come misura di natura sanzionatoria; per questo non può essere mantenuta retroattivamente in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma processuale che ne consente il mantenimento (6/4/2018).
- Per reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 578-bis, il giudice d'impugnazione è obbligato a valutare la confisca anche in sede di appello o cassazione, previo accertamento della responsabilità, e la confisca di valore può essere mantenuta se tale accertamento è compiuto e motivato.
- Le pene accessorie conseguenti a una sentenza di condanna non possono sopravvivere a una successiva declaratoria di non doversi procedere per prescrizione: l'accessorio "pubblicazione della sentenza" deve essere eliminato in caso di proscioglimento per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe è importante distinguere la tipologia di confisca (diretta, per equivalente, allargata, urbanistica) perché la natura (sanzionatoria o di sicurezza) e la prevedibilità dell'effetto incidono sull'ammissibilità della applicazione retroattiva dell'art. 578-bis.
- Difensori e giudici devono assicurare una motivazione chiara e un compiuto esame probatorio quando si decide di mantenere confische dopo una declaratoria di prescrizione: l'accertamento della responsabilità non può essere meramente formale.
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