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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., poiché nell'allegato A del modello ARC C34 per l'inizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio attestava falsamente di non avere condanne ostative (tra cui truffa e appropriazione indebita). In cassazione la difesa ha censurato la valutazione del dolo sostenendo che la sottoscrizione poteva essere frutto di mera negligenza trattandosi di un modulo prestampato e del limitato livello di istruzione dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto una valutazione congrua e non manifestamente illogica del dolo, osservando che il modello conteneva indicazioni precise sui reati ostativi (con esplicita menzione di truffa e appropriazione indebita) e che dal certificato del casellario giudiziale risultavano numerose notazioni e un'ordinanza del 2014 di affidamento in prova al servizio sociale, elementi idonei a escludere l'ipotesi della mera negligenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76

    Disciplina la rilevanza penale delle false attestazioni in atti redatti o destinati all'amministrazione; applicata per il rilievo delle dichiarazioni mendaci rese nel modello amministrativo.

  • Codice penale, art. 483

    Prevede il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; collegato all'art. 76 DPR 445/2000 per la qualificazione penale della dichiarazione falsa.

  • Legge n. 204 del 1985, art. 5 lett. c)

    Individua i requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, tra cui l'assenza di determinate condanne, condizione specificamente richiamata nel modulo e oggetto della falsa attestazione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Norma formale richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; menzionata come base formale della requisitoria redatta dal Sostituto Procuratore generale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di sanzioni pecuniarie; applicata per irrogare la sanzione e le spese alla ricorrente.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di moduli prestampati non esclude automaticamente il dolo: se il modulo contiene indicazioni chiare e specifiche sulle condizioni da dichiarare, la mancata verifica può integrare il dolo e non solo colpa.
  • La presenza di informazioni oggettive e pubbliche (es. annotazioni nel casellario giudiziale, provvedimenti penitenziari) aumentano la probabilità che il dichiarante conoscesse lo stato di fatto e dunque escludono l'ipotesi di mera negligenza.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non si può sostituire la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito salvo dimostrare illogicità manifesta della motivazione.
  • Per i professionisti e gli obblighi amministrativi, è importante verificare con attenzione le dichiarazioni richieste nei moduli: l'ignoranza o il basso livello di istruzione non sono di per sé idonei a escludere il dolo quando le condizioni da dichiarare sono chiaramente indicate.
  • Chi impugna in Cassazione per motivi di valutazione del dolo deve articolare in modo solido come la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente illogica o insufficiente; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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