Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., poiché nell'allegato A del modello ARC C34 per l'inizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio attestava falsamente di non avere condanne ostative (tra cui truffa e appropriazione indebita). In cassazione la difesa ha censurato la valutazione del dolo sostenendo che la sottoscrizione poteva essere frutto di mera negligenza trattandosi di un modulo prestampato e del limitato livello di istruzione dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto una valutazione congrua e non manifestamente illogica del dolo, osservando che il modello conteneva indicazioni precise sui reati ostativi (con esplicita menzione di truffa e appropriazione indebita) e che dal certificato del casellario giudiziale risultavano numerose notazioni e un'ordinanza del 2014 di affidamento in prova al servizio sociale, elementi idonei a escludere l'ipotesi della mera negligenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76
Disciplina la rilevanza penale delle false attestazioni in atti redatti o destinati all'amministrazione; applicata per il rilievo delle dichiarazioni mendaci rese nel modello amministrativo.
Codice penale, art. 483
Prevede il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; collegato all'art. 76 DPR 445/2000 per la qualificazione penale della dichiarazione falsa.
Legge n. 204 del 1985, art. 5 lett. c)
Individua i requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, tra cui l'assenza di determinate condanne, condizione specificamente richiamata nel modulo e oggetto della falsa attestazione.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Norma formale richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; menzionata come base formale della requisitoria redatta dal Sostituto Procuratore generale.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di sanzioni pecuniarie; applicata per irrogare la sanzione e le spese alla ricorrente.
Massime di principio
- La sottoscrizione di moduli prestampati non esclude automaticamente il dolo: se il modulo contiene indicazioni chiare e specifiche sulle condizioni da dichiarare, la mancata verifica può integrare il dolo e non solo colpa.
- La presenza di informazioni oggettive e pubbliche (es. annotazioni nel casellario giudiziale, provvedimenti penitenziari) aumentano la probabilità che il dichiarante conoscesse lo stato di fatto e dunque escludono l'ipotesi di mera negligenza.
- In Cassazione il sindacato è limitato: non si può sostituire la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito salvo dimostrare illogicità manifesta della motivazione.
- Per i professionisti e gli obblighi amministrativi, è importante verificare con attenzione le dichiarazioni richieste nei moduli: l'ignoranza o il basso livello di istruzione non sono di per sé idonei a escludere il dolo quando le condizioni da dichiarare sono chiaramente indicate.
- Chi impugna in Cassazione per motivi di valutazione del dolo deve articolare in modo solido come la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente illogica o insufficiente; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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