Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna per cassazione la sentenza di proscioglimento, denunciando carenza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo (dolo) e quanto all'elemento oggettivo del reato. Sostiene che l'imputato, commerciante nel settore, doveva conoscere l'esistenza dei brevetti (anche tramite banche dati) e che la Corte non ha valutato adeguatamente le risultanze tecniche prodotte dal consulente della parte civile; inoltre richiama un contenzioso civile fra Vorwerk e l'importatore Micromic come prova che i prodotti erano coperti da privativa.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte di cassazione conferma che, pur essendo integrato l'elemento oggettivo della condotta, manca l'elemento soggettivo necessario per la punibilità ai sensi dell'art. 517-ter comma 2 cod. pen.: non è stato provato il dolo (neppure in forma di dolo eventuale). I giudici di merito hanno valorizzato che Bardeggia aveva acquistato i 206 pezzi dall'importatore Micromic s.r.l., leader del settore, con emissione di regolari fatture; la qualità e la trasparenza della transazione indicano un contesto lecito che esclude il dolo. La Corte richiama anche la distinzione fra comma 1 e comma 2 dell'art. 517-ter: il dovere di verifica circa l'esistenza del titolo grava principalmente sul fabbricante/operatore industriale (comma 1) e non sul mero commerciante, per il quale occorre accertare il dolo specifico. Viene altresì richiamata la giurisprudenza sulle condizioni del dolo eventuale e sul rigoroso accertamento del processo decisionale. La contestazione relativa alla prova tecnica (perizia) è ritenuta ininfluente visto l'esito complessivo della valutazione probatoria. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 517-ter cod. pen.
Norma che punisce la detenzione e la messa in commercio di beni realizzati in violazione di titoli di proprietà industriale. La Corte distingue il comma 1 (dove l'agente viene punito anche potendo conoscere l'esistenza del titolo, configurando un onere di controllo piu' ampio per fabbricanti/usi industriali) dal comma 2 (riguardante il commercio) che richiede il dolo, incluso il dolo specifico di lucro.
art. 473 cod. pen. (richiamato)
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale
L'inciso del comma 1 di questa norma consente di configurare una responsabilità che prescinde dal dolo pieno quando l'agente poteva conoscere l'esistenza del titolo; la Corte esclude che tale locuzione si estenda analogicamente al comma 2 di art. 517-ter, per rispetto del principio di tassatività.
art. 474 commi 1 e 2 cod. pen.
Norme originariamente richiamate in relazione alla contraffazione e riproduzione di privative; nel caso la qualificazione del fatto è stata modificata in sede di giudizio in favore della disciplina di cui all'art. 517-ter.
art. 648 cod. pen.
Riferimento a ricettazione o reati collegati indicati nel capo di imputazione originario; la decisione di merito ha assolto anche rispetto a questa contestazione per mancanza di prova del fatto come reato.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il ricorso deduce tale vizio ma la Corte ritiene la motivazione di merito non manifestamente illogica.
art. 25 comma 2 Cost.
Principio di legalità e tassatività delle fattispecie penali richiamato per escludere l'estensione analogica di presupposti soggettivi piu' lievi da un comma all'altro della stessa norma.
Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 24/04/2014 (Espenhahn)
Giurisprudenza richiamata per i criteri di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e per gli indicatori da valutare (lontananza dalla condotta doverosa, personalità, ripetizione, comportamento successivo, probabilità dell'evento, ecc.). La Corte applica questo insegnamento nel valutare l'assenza di dolo eventuale.
Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)
Richiamata per i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle risultanze probatorie e sull'impossibilità di sostituirsi ai giudici di merito rivisitando la logica argomentativa in modo esterno.
Cass. III, 13 luglio 2021, n. 40312
Sentenza citata dalla ricorrente ma ritenuta non pertinente: concerneva un caso diverso con elementi obiettivi chiari (confezioni e indicazioni apposte su richiesta dell'imputato) che dimostravano la consapevolezza dell'illiceità; qui tali elementi di consapevolezza sono mancati.
Massime di principio
- Per la punibilità ai sensi dell'art. 517-ter comma 2 occorre il dolo: la mera possibilità di conoscere l'esistenza della privativa non è sufficiente a configurare il dolo.
- La distinzione tra comma 1 e comma 2 di art. 517-ter impone un onere di verifica piu' stretto per il fabbricante o chi usa industrialmente il prodotto; il mero commerciante può essere valutato con riferimento al dolo e al dolo eventuale.
- L'acquisto da un fornitore qualificato, effettuato alla luce del sole con regolari fatture, può escludere il dolo del compratore, anche in presenza di successivi contenziosi civili relativi alla privativa.
- La configurazione del dolo eventuale richiede prova rigorosa che l'agente abbia concretamente rappresentato la significativa possibilità dell'evento e abbia comunque accettato il rischio; non ogni comportamento imprudente o negligente equivale a dolo eventuale.
- La Cassazione svolge un sindacato limitato sulla logica della motivazione di merito e non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove, salvo manifesta illogicità.
- La presenza di perizia tecnica della parte civile non obbliga automaticamente il giudice a disporre una controperizia d'ufficio se la valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi esclude il dolo.
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