Cassazione Penale, Sentenza n. 15657/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000) in relazione a due società del medesimo gruppo, denunciando: (i) l'abnormità e la nullità della sequenza procedimentale relativa alla revoca del primo decreto di citazione a giudizio e all'adozione di un secondo decreto dopo l'invito a rendere interrogatorio (violazione art. 178 lett. b) e c) c.p.p., e diritto di difesa); (ii) la non configurabilità del reato per effetto della domanda di concordato preventivo (art. 168 L.F. e art. 51 c.p. per eventuale ordine legittimo) e per rateizzazioni; (iii) vizio dell'elemento soggettivo (assenza di dolo); (iv) errata determinazione della confisca per equivalente e mancata riduzione in ragione dei versamenti successivi; (v) errori nella determinazione della pena e nell'applicazione degli aumenti per continuazione, nonché violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi: ha escluso che la revoca contestata costituisca abnormità rilevante (l'atto è un atto di parte e non ha determinato stasi processuale), pur osservando che, in generale, la revoca di un decreto di citazione da parte del P.M. non è prevista dall'ordinamento e risulta illegittima; ha rilevato una nullità della "riapertura" delle indagini per interrogatorio (art. 178 lett. c) c.p.p.) ma ha ritenuto la nullità non deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p. o comunque sanata (art. 183 c.p.p.) poiché il ricorrente ha concorso alla situazione e il difensore ha depositato memoria e documentazione; ha confermato il principio consolidato secondo cui la sola presentazione della domanda di concordato non scrimina l'omesso versamento se non è intervenuto un provvedimento giudiziale che abbia vietato il pagamento (sola scriminante riconducibile ad art. 51 c.p.); ha ritenuto sussistente il dolo per la scelta consapevole di ritardare i versamenti per preservare la continuità aziendale; ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi alla confisca, anche per preclusione processuale e per difetto di interesse a introdurre documenti e dati formatisi dopo i precedenti gradi; ha però accolto parzialmente il ricorso sul punto della reformatio in peius: l'aumento di pena applicato in appello a titolo di continuazione per un reato precedentemente giudicato con pena sostituita in primo grado viola il divieto di reformatio in peius quando il giudice d'appello non converte l'aumento nella corrispondente sanzione pecuniaria. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione relativa a quel specifico aumento e, applicando la conversione già utilizzata dal giudice di merito, ha rideterminato la pena complessiva in dieci mesi di reclusione e 7.500 euro di multa (sostituendo l'incremento di un mese con la corrispondente sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10‑bis e art. 13 e art. 12‑bis)
Art. 10‑bis: reati tributari contestati; art. 13: causa di non punibilità per integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento (onere probatorio del ricorrente); art. 12‑bis, comma 2: la confisca "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", interpretata come effetto condizionato all'inadempimento dell'impegno (la confisca produce effetti solo se il pagamento non viene effettuato).
cod. proc. pen. (artt. 415‑bis, 550, 416, 178, 180, 182, 183, 184, 597, 568, 606)
Art. 415‑bis/550/416: norme sul procedimento e sull'interrogatorio; art. 178 lett. b) e c): contestata nullità del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che la nullità per riapertura delle indagini fosse configurabile ma non sindacabile in cassazione perché non deducibile o perché sanata dall'accettazione degli effetti da parte della difesa; artt. 180/182/183/184: regime delle nullità e della loro sanatoria (sanatoria per accettazione/partecipazione della difesa); art. 597 comma 3: divieto per il giudice d'appello di irrogare una pena più grave per specie o quantità quando impugna il solo imputato (regola collegata al divieto di reformatio in peius); art. 568 e art. 606: limiti e condizioni di impugnazione e motivazione in cassazione e preclusione per questioni non dedotte in appello.
Riferito alla scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo: la Corte conferma che la pendenza del concordato può scriminare l'omesso versamento solo se è intervenuto un provvedimento del tribunale che vieti il pagamento o impedisca l'adempimento.
I. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 53, quarto comma)
"nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale...quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione"
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando in primo grado la pena detentiva è già stata sostituita con una sanzione pecuniaria per alcuni reati, l'appello non può applicare un aumento detentivo senza convertire l'aumento nella corrispondente pena pecuniaria; diversamente si violerebbe il divieto di reformatio in peius.
Norma sulla continuazione tra reati e aumento della pena; la Corte ha richiamato il suo meccanismo ma ha imposto che l'aumento determinato in appello, se incide su pene che in primo grado erano già state sostituite, debba essere convertito nella sanzione pecuniaria corrispondente.
sent. Corte cost. n. 28 del 12/01-01/02/2022
"[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale"
Richiamata con riferimento ai criteri di determinazione del valore giornaliero per la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria; la Corte ritiene che la valutazione di congruità fatta dal giudice di merito (250 euro pro die) sia accettabile e non ritiene necessario rinnovare il giudizio alla luce della pronuncia costituzionale non censurata dal ricorrente.
Criteri per la determinazione del valore giornaliero di conversione; la Corte ha ritenuto congruo il parametro applicato in sede di merito (250 euro/day) e non contestato in cassazione.
Massime di principio
- La categoria giurisprudenziale dell'"abnormità" è assai circoscritta: può giustificare il ricorso in Cassazione solo se il provvedimento non altrimenti impugnabile determina la stasi del processo o è fuori da qualsiasi logica processuale; atti di parte del P.M. non impugnabili restano tali salvo violazione di prerogative giudiziali.
- La revoca da parte del pubblico ministero di un decreto di citazione a giudizio non è prevista dall'ordinamento e in linea di principio è illegittima, ma la sua rilevanza è limitata se non ha determinato la stasi processuale e se la parte ha concorso o non ha tempestivamente dedotto la nullità.
- Le nullità procedurali possono essere "sanate" se la parte ha accettato o cooperato agli effetti dell'atto (regime di sanatoria previsto dagli artt. 180‑183 c.p.p.); chi lamenta nullità deve dedurla tempestivamente nei gradi opportuni o ne perde la rilevanza in cassazione.
- La mera presentazione di una domanda di concordato preventivo non esclude automaticamente la punibilità per omesso versamento di imposte maturate successivamente: solo un provvedimento del Tribunale che vieti o non autorizzi i pagamenti può giustificare la scriminante (= ordine legittimo ai sensi art. 51 c.p.).
- Per i reati tributari la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 richiede l'integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento e l'onere probatorio è a carico dell'imputato; rateizzazioni non eliminano automaticamente la punibilità.
- La determinazione della confisca può essere condizionata agli impegni di pagamento assunti (art. 12‑bis d.lgs. 74/2000): l'effetto pratico della confisca è subordinato all'inadempimento di tali impegni e la valutazione di versamenti intervenuti successivamente è difficilmente sindacabile in Cassazione se basata su documenti formatisi dopo i gradi di merito.
- Il principio del divieto di reformatio in peius vieta, quando impugna il solo imputato, che l'appello determini un peggioramento della pena per specie o quantità; se l'aumento riguarda pene detentive già sostituite in primo grado, l'appello deve convertire l'aumento nella corrispondente sanzione pecuniaria (art. 53 L. 689/1981 e art. 597 c.p.p.).
- In cassazione vi sono limiti stringenti: questioni non trattate in appello o dedotte per la prima volta in sede di legittimità sono spesso inammissibili per preclusione (art. 606 c.p.p.) e il ricorrente deve mantenere interesse concreto ed attuale fino alla decisione.
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