Cassazione Civile, Sentenza n. 18684/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza d'appello che aveva ritenuto valida la notificazione di una cartella esattoriale eseguita tramite PEC dall'indirizzo "notifica.lazio@cert.equitaliasud.it", pur non risultando tale indirizzo nel registro INI-Pec (dove era presente invece "equitaliasud@pec.equitaliasud.it"). La ricorrente sosteneva la nullità della notifica per difetto di conformità allo schema normativo che, a suo avviso, imporrebbe l'uso di indirizzi presenti nei pubblici elenchi anche per il mittente, con conseguente impossibilità di verificare l'autenticità e la riferibilità dell'atto notificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce della normativa e della giurisprudenza, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi (INI-Pec/RegInde/Ipa) è previsto espressamente con riferimento al destinatario della notifica; quanto al mittente, la normativa richiede l'uso di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi in via generale, ma l'assenza del mittente nel registro INI-Pec non determina automaticamente la nullità della notifica. La Corte ha precisato che, se la provenienza dell'atto risulta evidente "ictu oculi" e non è dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa, la notifica resta efficace (rif. Cass. n. 982/2023). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00 oltre spese prenotate a debito, e dichiarata l'obbligatorietà del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell'indice nazionale INI-Pec
La Corte ha richiamato l'art. 26 come norma che ammette la notifica via PEC agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale; tuttavia tale previsione non esclude che la validità della notifica si possa valutare anche alla luce dei principi di buona fede e della riferibilità dell'atto al mittente.
legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi
La Corte ha osservato che la prescrizione di uso di indirizzi risultanti da pubblici elenchi è testualmente riferita al destinatario; per il notificante è richiesta l'utilizzazione di un indirizzo PEC da pubblici elenchi ma la disciplina speciale tributaria differenzia il trattamento tra mittente e destinatario.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato come disciplina tecnica sulle modalità di notificazione via PEC e sull'utilizzo degli indirizzi risultanti dall'indice nazionale; la Corte ha rilevato che l'art. 68 prescrive l'indirizzo del destinatario come risultante dall'INI-Pec, ma non impone automaticamente nullità se il mittente non è presente nel registro.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, 48 e correlati
Le norme sul CAD che prevedono il registro INI-Pec e i pubblici elenchi sono state richiamate per delineare il perimetro normativo dei "pubblici elenchi"; la Corte ha interpretato che tali elenchi qualificano gli indirizzi da utilizzare ma non fanno scattare automaticamente la nullità della notifica quando il mittente non è iscritto, salvo che non sussista un concreto pregiudizio.
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter
Richiamato con riferimento all'uso dei pubblici elenchi per la validità delle notificazioni a decorrere dal 15/12/2013; la Corte lo usa per confermare il quadro normativo che rende rilevanti i registri pubblici, senza però derubricarne in modo assoluto gli effetti invalidanti quando manca l'iscrizione del mittente.
Massime di principio
- La validità di una notificazione via PEC non si annulla automaticamente se il messaggio proviene da un indirizzo PEC non presente nell'INI-Pec: va valutata la riferibilità dell'atto al mittente e l'eventuale pregiudizio concreto subito dal destinatario.
- L'obbligo di utilizzare indirizzi risultanti dai pubblici elenchi è soprattutto diretto al destinatario della notifica; il regime applicabile al mittente è diverso e non necessariamente causa nullità processuale se non rispettato formalmente.
- Il giudice può valorizzare la prova dell'avvenuta ricezione (attestazione di avvenuta consegna) e l'evidenza della provenienza "ictu oculi" dell'atto per ritenere la notificazione valida.
- Chi contesta la notificazione per vizi formali deve dimostrare un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa collegato al vizio; l'assenza di tale prova rende la censura infondata.
- In casi analoghi è consigliabile conservare e produrre la documentazione di ricezione PEC e ogni elemento probatorio che colleghi in modo chiaro il mittente all'ente notificante per impedire contestazioni sull'autenticità della notifica.
- Principi di leale collaborazione e buona fede tra PA e contribuente vengono usati dalla giurisprudenza per temperare effetti meramente formali di vizi di notifica quando l'effettiva conoscenza dell'atto è dimostrata.
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