Cassazione Civile, Sentenza n. 18645/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, in sede di cassazione, di sentenze della CTR Campania che avevano rigettato i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento per imposte dirette (IRES) e IVA relativi all'anno 2005. La controversia verteva sulla fondatezza delle riprese fiscali e sulla legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla società sia in qualità di consolidante sia in qualità di consolidata nel regime del consolidato nazionale. Successivamente la contribuente ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 per le posizioni coinvolte
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere per tutte e tre le cause riunite (R.G. nn. 5237 – 5238 - 5240/2013). Per le cause nn. 5237 e 5238 l'Amministrazione ha accolto le domande di definizione agevolata; per la causa n. 5240, pur essendo stata inizialmente respinta l'istanza presentata in quanto mancavano indicazione dell'importo netto e versamento, il giudice ha ritenuto estinta anche tale controversia perché la definizione e il pagamento effettuati dalla società nella veste di consolidante hanno prodotto l'effetto estintivo anche in capo alla società consolidata, ai sensi dell'art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018. Le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Norme richiamate
La Corte ha applicato il regime di definizione agevolata previsto da tale articolo: l'accoglimento da parte dell'Amministrazione finanziaria della domanda di definizione produce la cessazione della materia del contendere; il comma 13 è stato richiamato in relazione agli effetti procedurali e alle spese, mentre il comma 14 è stato interpretato nel senso che la definizione perfezionata dalla società consolidante giova anche agli altri coobbligati (società partecipanti al consolidato), rendendo superflua una ulteriore istanza presentata dalla consolidata
d.l. n. 137 del 2020, comma 8-bis (convertito)
Citato in epigrafe come norma di riferimento per alcune questioni di definizione agevolata nel contesto del consolidato nazionale, ma il decisum si è concretamente fondato sulle disposizioni dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018
Riferimento procedurale per le memorie depositate dalle parti; indicato come norma applicabile alle memorie e alle attività istruttorie nel procedimento
art. 23 (modalità udienza)
Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza pubblica (modalità telematiche/collegamento), rilevanza procedurale senza impatto sulla decisione sulla definizione
Massime di principio
- La presentazione e l'accoglimento di una domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 determinano l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere rispetto alle posizioni oggetto della definizione
- Se la definizione agevolata è perfezionata e pagata dalla società consolidante, il beneficio si estende anche alle società partecipanti al consolidato (coobbligati), per cui domande analoghe proposte da una consolidata possono risultare superflue
- Un'istanza di definizione agevolata può essere respinta se non contiene gli elementi essenziali richiesti (es. indicazione dell'importo netto dovuto, versamento); in tal caso l'estinzione non opera a meno che non intervengano fatti estintivi alternativi (es. definizione e pagamento da parte del consolidante)
- Per ottenere la dichiarazione di estinzione è fondamentale produrre documentazione probante dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione e del relativo pagamento; senza tali documenti il giudice può non riconoscere l'effetto estintivo
- Le spese processuali connesse alla definizione restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
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