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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18629/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'applicazione dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33, Dl. n. 78/2010 (come modificato), relativa a bonus e stock options per gli anni 2016 e 2017. Il ricorrente sosteneva che il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'addizionale fosse costituito dalla percezione di componenti variabili della retribuzione di ammontare almeno triplo rispetto alla retribuzione fissa (comma 1), e che la modifica introdotta dal comma 2-bis dovesse incidere solo sulla determinazione della base imponibile (calcolata sull'intera retribuzione variabile eccedente la parte fissa), senza eliminare o mutare il requisito del "triplo" come condizione di applicazione dell'addizionale. L'Amministrazione finanziaria invece sosteneva che l'introduzione del comma 2-bis avesse ampliato la base imponibile e la platea dei soggetti assoggettati, facendo operare l'addizionale ogniqualvolta la retribuzione variabile ecceda la retribuzione fissa (e non richiedendo più l'eccedenza in misura pari al triplo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Colizzi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il comma 2-bis dell'art. 33, introdotto dalla conversione del Dl. n. 98/2011, ha ampliato la base imponibile facendo applicare l'addizionale del 10% sull'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa e ha ampliato la platea dei soggetti soggetti al tributo. La Corte ha condiviso la relazione al maxiemendamento e la circolare n. 41/E del 2011 come elementi coerenti con la volontà legislativa. Ha altresì escluso che la conservazione del riferimento al comma 1 impedisca l'effetto ampliativo del comma 2-bis. Ha rigettato quindi il motivo di cassazione, compensato le spese nei gradi di merito e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento del c.d. doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 33, Dl. n. 78/2010 (Stock options ed emolumenti variabili)

    "1. ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. ... - 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."

    La Corte interpreta il comma 2-bis come norma che amplia la base imponibile: l'addizionale opera sull'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa. Tale modifica comporta anche un ampliamento della platea dei soggetti soggetti al prelievo rispetto alla formulazione originaria che faceva riferimento all'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa.

  • art. 23, comma 50-bis, Dl. n. 98/2011 (conversione e modifica dell'art. 33)

    "[inserimento del comma 2-bis all'art. 33 del Dl. n. 78/2010]"

    La disposizione di conversione è stata interpretata come normativa che ha modificato la base imponibile e la platea imponibile; la relazione al maxiemendamento è stata utilizzata per desumere la volontà del legislatore di ampliare la base e l'ambito applicativo dell'addizionale.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011

    "la modifica normativa introdotta ... ha comportato l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale del 10 per cento, dato che la base imponibile è ora pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."

    La circolare amministrativa conferma l'interpretazione dell'Amministrazione secondo cui il comma 2-bis amplia la base imponibile e, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'addizionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201 del 16 luglio 2014

    "la componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options – oltre un certo multiplo del compenso fisso – quale fatto espressivo della capacità contributiva ..."

    La Corte costituzionale aveva già ritenuto non arbitraria la scelta del legislatore di individuare la componente variabile oltre un certo multiplo come indice di capacità contributiva; la Cassazione osserva che tale pronuncia non risolve però il rapporto interpretativo tra comma 1 e comma 2-bis e non impedisce all'interprete di riconoscere l'effetto ampliativo della novella.

Massime di principio

  • Verificare sempre i presupposti soggettivi: l'addizionale si applica ai dirigenti del settore finanziario e a taluni rapporti di collaborazione; l'identificazione della qualifica è condizione preliminare.
  • Dopo la modifica introdotta dal comma 2-bis, la base imponibile dell'addizionale è l'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa della retribuzione (non più limitatamente all'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa).
  • L'interpretazione della Corte indica che l'addizionale può trovare applicazione anche quando la retribuzione variabile non supera il triplo della fissa, purché ecceda la parte fissa: quindi, se la retribuzione variabile > retribuzione fissa, l'addizionale può essere dovuta sulla differenza.
  • Se la retribuzione variabile <= retribuzione fissa, l'addizionale non si applica.
  • In caso di contestazione, è utile documentare con chiarezza i calcoli delle componenti fissa e variabile e riferirsi alla formulazione testuale della norma, alla relazione al maxiemendamento e alla circolare dell'Agenzia per supportare l'interpretazione amministrativa o contrapporla con argomentazioni testuali e di principio di capacità contributiva.
  • Esiste giurisprudenza di merito contrastante sulla materia: pertanto, anche se la Cassazione ha confermato l'interpretazione ampliativa, le questioni possono prestarsi a ulteriori profili di contendibilità (es. questioni di costituzionalità o valutazioni sul principio di capacità contributiva).
  • Prima di proporre ricorso, valutare costi/benefici (rischio di soccombenza e condanna alle spese, eventuale doppio contributo) e considerare la possibilità di istanze amministrative o interpelli quando applicabile.

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