Cassazione Civile, Sentenza n. 18624/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute operate sull'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 d.l. n. 78/2010 per l'anno d'imposta 2014, contestando (i) l'applicabilità soggettiva della norma alla società per la quale prestava servizio (sosteneva che la società fosse estranea al "settore finanziario" e non un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia) e (ii) l'elemento oggettivo della base imponibile (sosteneva che la parte variabile non eccedesse il triplo di quella fissa, quindi non sussisterebbe la pretesa). Inoltre il ricorrente eccepiva l'esistenza di un presunto "giudicato esterno" formatosi a favore sua e di altri dipendenti per anni diversi. In sintesi il ricorso deduceva: assenza del requisito soggettivo (non rientrava nel "settore finanziario") e assenza del requisito oggettivo (non eccedenza del triplo), oltre eccezione di giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'eccezione di "giudicato esterno" è inammissibile perché le pronunce richiamate non vincolano per la sola interpretazione astratta della norma e non sono pronunce tra le stesse parti; (2) sul piano oggettivo ha affermato che l'introduzione del comma 2-bis all'art. 33 (art. 23, co. 50-bis d.l. 98/2011 conv. l.111/2011) ha modificato la base imponibile per i compensi erogati dal 17/07/2011: l'addizionale si applica sull'ammontare dei compensi che eccede la parte fissa, senza che sia richiesto che la variabile ecceda anche il triplo della parte fissa; (3) sul piano soggettivo ha interpretato la nozione di "settore finanziario" in senso ampio e socio-economico, ricomprendendo soggetti (anche società di consulenza in materia finanziaria) che, pur non essendo intermediari vigilati, operano sulla scena finanziaria e possono generare "effetti economici potenzialmente distorsivi". Ha dunque confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione." (comma 2-bis introdotto dall'art. 23, co. 50-bis del d.l. 98/2011)
La Corte interpreta l'art. 33 nella sua versione aggiornata come norma il cui presupposto soggettivo e oggettivo resta il comma 1 (dirigenti nel "settore finanziario" e compensi in forma di bonus/stock options), ma la base imponibile per i compensi corrisposti dal 17/7/2011 è l'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non è necessario che la variabile ecceda anche il triplo.
art. 23, co. 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. l. 111/2011)
introduce il comma 2-bis nell'art. 33 d.l. 78/2010 (cfr. quote sopra).
Ha effetto innovativo sulla determinazione della base imponibile: amplia la quota di compensi variabili assoggettabili all'addizionale a decorrere dal 17/7/2011; la Corte ne trae la conclusione di abrogazione tacita in parte qua del precedente criterio del "triplo" per i compensi successivi a tale data.
art. 106 e altri riferimenti del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
La Corte esclude che l'art. 33 si debba automaticamente ricondurre alla nozione tecnica di "intermediario finanziario" dell'art. 106 T.U.B.; il legislatore non ha operato un rinvio espresso e la nozione di "settore finanziario" va interpretata in senso socio-economico, più ampio.
art. 15 delle preleggi
Richiamato per il criterio dell'abrogazione tacita: la Corte ritiene che, nella contemporanea vigenza delle due disposizioni, il nuovo comma 2-bis abbia abrogato in parte il precedente trattamento basato sulla "eccedenza del triplo".
Corte costituzionale, sentenza n. 201/2014
La Consulta ha ritenuto legittima la norma e ha descritto la platea come diretta a soggetti che per professionalità e autonomia possono provocare rischi per la stabilità finanziaria; la Corte di legittimità utilizza tale motivazione per confermare l'interpretazione ampia del "settore finanziario".
Circolare Agenzia Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011
Documentazione amministrativa che sostiene l'effetto estensivo della modifica del comma 2-bis: amplia la base imponibile. La Corte ne considera coerenti i lavori preparatori e la ratio della novella.
art. 53 e art. 3 Cost.
Richiamati nel corso dell'analisi per valutare profili di capacità contributiva ed uguaglianza; la Corte ritiene coerente la scelta legislativa disincentivante e non manifestamente incompatibile con tali principi, purché razionale e proporzionata.
Massime di principio
- Per i compensi pagati dal 17/07/2011 l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 si applica sulla parte di retribuzione variabile che eccede la retribuzione fissa, senza che sia necessario dimostrare che la variabile ecceda il triplo della fissa.
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 va interpretata in senso ampio e socio-economico: possono rientrarvi anche società di consulenza e altri soggetti non necessariamente vigilati dalla Banca d'Italia o aventi attività rivolta al pubblico, purché operino sulla scena finanziaria e possano generare effetti economici potenzialmente distorsivi.
- Le qualificazioni tecniche previste in altre norme (es. art. 106 T.U.B.) non vincolano automaticamente l'interpretazione dell'art. 33 quando il legislatore non ha operato un rinvio esplicito; conta la ratio preventiva della norma.
- Il requisito soggettivo (essere dirigente nel "settore finanziario") e quello oggettivo (compensi sotto forma di bonus/stock options) restano necessari; però la determinazione della base imponibile è stata modificata dal comma 2-bis per i compensi successivi al 17/7/2011.
- La formazione di un "giudicato esterno" che limiti giudicati successivi non opera quando le precedenti decisioni concernano interpretazioni giuridiche astratte non strettamente connesse a fatti identici o non rese tra le stesse parti.
- In situazioni analoghe verificare prioritariamente: (a) data di erogazione dei compensi (prima o dopo 17/7/2011); (b) qualifica soggettiva del percettore (dirigente/rapporti coordinati); (c) natura dell'attività della società (se svolge attività finanziaria o consulenza finanziaria che può incidere sulla stabilità finanziaria); (d) documentazione e lavori preparatori che confermano la ratio della norma.
- Per contestare l'assoggettamento in casi simili è più efficace dimostrare concretamente l'assenza di una reale attitudine dell'attività aziendale a produrre effetti finanziari rilevanti o evidenziare vizi procedurali/di fatto piuttosto che limitarsi a un richiamo stretto alla definizione tecnica di "intermediario finanziario".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18629/2023 del 03/07/2023
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18635/2023 del 03/07/2023
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18642/2023 del 03/07/2023
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18645/2023 del 03/07/2023
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18646/2023 del 03/07/2023
- Sentenza civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18657/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →