Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18635/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 31084/2017 della Corte di Cassazione, che aveva accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza favorevole al contribuente. Il ricorrente deduceva due motivi principali: 1) errore percettivo della Corte nella lettura degli atti interni (sostenendo che sia la CTP che la CTR avevano effettivamente trattato anche la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e che la CTR non era quindi incorsa in ultravpetizione), articolando tre profili specifici di presunta svista; 2) omissione di esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'Agenzia, fondata sulla tecnica redazionale dell'atto (definito "fotocopia" o "farcito").

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure proposte attengono a una presunta errata valutazione o interpretazione degli atti e della motivazione (errore di giudizio), non a un errore di fatto incontrovertibile previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul perimetro della revocazione delle pronunce di cassazione (art. 391-bis c.p.c.) e sul carattere tassativo dei motivi revocatorî, precisando che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto evidenti, decisivi e non controversi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sia stata implicitamente affrontata (la Corte aveva infatti rilevato l'esistenza del controricorso del contribuente) e dunque il motivo è inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme denunciate nella impugnazione originaria in tema di motivazione e limiti del gravame; la Corte non ne fa un'applicazione diretta nella decisione di revoca, ma lo cita nel quadro dei motivi originari di cassazione.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Citato in riferimento ai motivi di cassazione originari; evocato nel contesto delle doglianze relative alla motivazione dell'atto amministrativo impugnato.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ragionamento iniziale sui motivi di cassazione originari (in relazione alla disciplina del processo tributario) ma non oggetto di autonoma interpretazione nella decisione di revoca.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Norma invocata dalla parte appellante in cassazione per denunciare la violazione per ultravpetizione; nella decisione di revocazione è richiamata a montare il quadro delle questioni originarie ma non costituisce motivo di revoca valido, trattandosi di presunta errata valutazione degli atti.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del rimedio e che la revocazione è consentita nei casi tassativi previsti dall'art. 395, n. 4.

  • art. 395, n. 4 cod. proc. civ.

    Fondamentale per la decisione: la revocazione è ammessa per errore di fatto consistente nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o accertata dai documenti; la Corte precisa che l'errore denunciato dal ricorrente non rientra in tale nozione perché consiste in una divergenza interpretativa/valutativa (errore di giudizio) e non in un fatto incontrovertibile.

  • art. 391-ter cod. proc. civ.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per il coordinamento delle ipotesi revocatorie; la Corte lo menziona nella ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.

  • art. 384, secondo comma cod. proc. civ.

    Norma sostanzialmente richiamata nelle discussioni giurisprudenziali sul rinvio dopo cassazione; la Corte usa l'orientamento che limita l'inammissibilità della revocazione quando l'errore riguarda questioni suscettibili di nuovo esame dal giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    Riferimento formale posto nella parte dispositiva relativa alla comunicazione degli esiti e dei presupposti processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti (art. 391-bis collegato all'art. 395, n. 4 c.p.c.): occorre un errore di fatto evidente, oggettivo, decisivo e non controverso; non sono ammissibili censure che consistano in errata valutazione o interpretazione degli atti (errore di giudizio).
  • Se la censura riguarda la percezione o la valutazione del contenuto di atti processuali o della motivazione della sentenza impugnata (es. sostenere che la Corte abbia 'letto male' le sentenze di merito), tale contestazione di norma non integra i requisiti della revocazione e va solitamente proposto nel giudizio di rinvio o come altro mezzo impugnatorio compatibile.
  • Quando la Corte di Cassazione ha cassato la decisione con rinvio, molte questioni soggette a critica possono e devono essere riproposte nel giudizio di riesame; la revocazione è invece più percorribile se l'errore denunciato concerne atti interni alla Corte di Cassazione stessi e si tratta di inconciliabile discrepanza documentale.
  • Per contestare con successo una decisione di cassazione mediante revocazione è necessario dimostrare, con chiari riferimenti documentali, che la sentenza si fonda su una supposizione fattuale incontrovertibilmente falsa o su l'inesistenza di un fatto positivmente accertato, e che tale supposizione sia stata decisiva per la decisione.
  • Le eccezioni di inammissibilità fondate su vizi di forma o tecnica redazionale dell'atto introduttivo ("fotocopia", "farcito") possono essere difficili da utilizzare come motivo di revoca: se la Corte ha esaminato e dato conto dell'attività difensiva delle parti (es. rilevando l'esistenza del controricorso), l'eccezione è probabilmente già stata implicitamente valutata.
  • Strategia pratica: in vicende tributarie dove si denuncia ultravpetizione o decisione su punti non dedotti in appello, documentare in modo incontrovertibile la mancata riproposizione del tema in appello e valorizzare atti processuali non equivoci; se la Cassazione rinvia, privilegiare il riesame nel giudizio di rinvio piuttosto che affidarsi alla revocazione, salvo che sussistano fatti documentali incontrovertibili relativi agli atti interni della Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.