Cassazione Civile, Sentenza n. 18635/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 31084/2017 della Corte di Cassazione, che aveva accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza favorevole al contribuente. Il ricorrente deduceva due motivi principali: 1) errore percettivo della Corte nella lettura degli atti interni (sostenendo che sia la CTP che la CTR avevano effettivamente trattato anche la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e che la CTR non era quindi incorsa in ultravpetizione), articolando tre profili specifici di presunta svista; 2) omissione di esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'Agenzia, fondata sulla tecnica redazionale dell'atto (definito "fotocopia" o "farcito").
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure proposte attengono a una presunta errata valutazione o interpretazione degli atti e della motivazione (errore di giudizio), non a un errore di fatto incontrovertibile previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul perimetro della revocazione delle pronunce di cassazione (art. 391-bis c.p.c.) e sul carattere tassativo dei motivi revocatorî, precisando che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto evidenti, decisivi e non controversi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sia stata implicitamente affrontata (la Corte aveva infatti rilevato l'esistenza del controricorso del contribuente) e dunque il motivo è inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato tra le norme denunciate nella impugnazione originaria in tema di motivazione e limiti del gravame; la Corte non ne fa un'applicazione diretta nella decisione di revoca, ma lo cita nel quadro dei motivi originari di cassazione.
art. 291 cod. proc. civ.
Citato in riferimento ai motivi di cassazione originari; evocato nel contesto delle doglianze relative alla motivazione dell'atto amministrativo impugnato.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ragionamento iniziale sui motivi di cassazione originari (in relazione alla disciplina del processo tributario) ma non oggetto di autonoma interpretazione nella decisione di revoca.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Norma invocata dalla parte appellante in cassazione per denunciare la violazione per ultravpetizione; nella decisione di revocazione è richiamata a montare il quadro delle questioni originarie ma non costituisce motivo di revoca valido, trattandosi di presunta errata valutazione degli atti.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del rimedio e che la revocazione è consentita nei casi tassativi previsti dall'art. 395, n. 4.
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Fondamentale per la decisione: la revocazione è ammessa per errore di fatto consistente nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o accertata dai documenti; la Corte precisa che l'errore denunciato dal ricorrente non rientra in tale nozione perché consiste in una divergenza interpretativa/valutativa (errore di giudizio) e non in un fatto incontrovertibile.
art. 391-ter cod. proc. civ.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per il coordinamento delle ipotesi revocatorie; la Corte lo menziona nella ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.
art. 384, secondo comma cod. proc. civ.
Norma sostanzialmente richiamata nelle discussioni giurisprudenziali sul rinvio dopo cassazione; la Corte usa l'orientamento che limita l'inammissibilità della revocazione quando l'errore riguarda questioni suscettibili di nuovo esame dal giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Riferimento formale posto nella parte dispositiva relativa alla comunicazione degli esiti e dei presupposti processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti (art. 391-bis collegato all'art. 395, n. 4 c.p.c.): occorre un errore di fatto evidente, oggettivo, decisivo e non controverso; non sono ammissibili censure che consistano in errata valutazione o interpretazione degli atti (errore di giudizio).
- Se la censura riguarda la percezione o la valutazione del contenuto di atti processuali o della motivazione della sentenza impugnata (es. sostenere che la Corte abbia 'letto male' le sentenze di merito), tale contestazione di norma non integra i requisiti della revocazione e va solitamente proposto nel giudizio di rinvio o come altro mezzo impugnatorio compatibile.
- Quando la Corte di Cassazione ha cassato la decisione con rinvio, molte questioni soggette a critica possono e devono essere riproposte nel giudizio di riesame; la revocazione è invece più percorribile se l'errore denunciato concerne atti interni alla Corte di Cassazione stessi e si tratta di inconciliabile discrepanza documentale.
- Per contestare con successo una decisione di cassazione mediante revocazione è necessario dimostrare, con chiari riferimenti documentali, che la sentenza si fonda su una supposizione fattuale incontrovertibilmente falsa o su l'inesistenza di un fatto positivmente accertato, e che tale supposizione sia stata decisiva per la decisione.
- Le eccezioni di inammissibilità fondate su vizi di forma o tecnica redazionale dell'atto introduttivo ("fotocopia", "farcito") possono essere difficili da utilizzare come motivo di revoca: se la Corte ha esaminato e dato conto dell'attività difensiva delle parti (es. rilevando l'esistenza del controricorso), l'eccezione è probabilmente già stata implicitamente valutata.
- Strategia pratica: in vicende tributarie dove si denuncia ultravpetizione o decisione su punti non dedotti in appello, documentare in modo incontrovertibile la mancata riproposizione del tema in appello e valorizzare atti processuali non equivoci; se la Cassazione rinvia, privilegiare il riesame nel giudizio di rinvio piuttosto che affidarsi alla revocazione, salvo che sussistano fatti documentali incontrovertibili relativi agli atti interni della Corte.
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