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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51410/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che concedeva l'affidamento in prova sostenendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord.pen. Si è censurato che Troiano fosse in realtà collegato alla criminalità organizzata, atteso che la condanna in corso di espiazione riguarda la detenzione, in concorso, di ingente quantità di stupefacente (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e che l'imputazione aveva originariamente ricomreso una fattispecie associativa o aggravata. Il Procuratore ha inoltre lamentato che il Tribunale non avrebbe verificato adeguatamente un'informativa dei Carabinieri relativa a un presunto arresto del 23/10/2019 e che non risultano elementi che dimostrino una reale revisione critica delle condotte da parte dell'istante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse motivata in modo esaustivo e logico: i giudici di merito avevano escluso l'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa e il riesame non aveva trovato indizi di reato associativo. Il Tribunale ha inoltre considerato la condotta successiva di Troiano (ripristino degli arresti domiciliari, liberazione, assenza di nuove vicende negative, osservazione carceraria positiva e offerta lavorativa) e l'assenza nella sua posizione giuridica dell'arresto menzionato nell'informativa, ritenendo quindi infondata l'asserita permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. La Cassazione ha ricordato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti) e confermato che la motivazione impugnata è coerente e sufficiente; pertanto il beneficio concesso resta valido e il ricorso del Procuratore generale è rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sul traffico di stupefacenti; applicata per la condanna che costituisce il titolo per la pena in espiazione. La Corte prende atto della gravità del reato ma lo valuta insieme al contesto probatorio complessivo.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Prevede le aggravanti per determinati aspetti del delitto di stupefacenti; la condanna per dette fattispecie è stata valutata ma non è stata ritenuta prova sufficiente di un collegamento persistente con la criminalità organizzata.

  • Ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1-ter

    art. 4-bis, comma 1-ter Ord.pen.

    Impedisce la concessione di benefici carcerari in presenza di collegamenti con la criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la mancanza di elementi probatori tali da configurare tali collegamenti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Censura per vizio di motivazione dedotta in cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione contestata non fosse carente, illogica o contraddittoria rispetto agli elementi di fatto e di diritto esposti dal Tribunale.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la sentenza ricorda che la mera imputazione non equivale a prova dell'esistenza di collegamenti e che i giudici di merito avevano escluso l'attribuzione di tale reato a carico dell'istante.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U., n.12 del 31/05/2000)

    Sez. U., n.12 del 31/05/2000

    La Corte sottolinea il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza e completezza della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • La sussistenza di "collegamenti" con la criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4-bis Ord.pen. non può essere desunta solo dalla formulazione dell'imputazione: occorrono elementi probatori concreti e valutati dai giudici di merito.
  • La Corte di Cassazione controlla la coerenza e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può rivedere il giudizio di fatto o riformulare la valutazione delle prove.
  • Se la posizione giuridica dell'interessato non registra un arresto o fatto segnalato in un'informativa, il tribunale può logicamente escludere che quella segnalazione riguardi l'istante, salvo prova contraria fornita dal ricorrente.
  • La condotta successiva al reato (assenza di nuove condanne o rilievi, comportamento positivo in osservazione carceraria, prospettive lavorative) è elemento rilevante per la concessione di misure alternative alla detenzione.
  • Il pubblico ministero che impugna una decisione favorevole all'istante deve indicare elementi nuovi o specifici che mettano in crisi la motivazione del giudice di merito, non limitarsi a ribadire la contestazione originale senza ulteriori riscontri.

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