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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51297/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) censura per errata applicazione e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in ragione della novità introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (aggiunta dell'inciso che richiede di valutare "anche la condotta susseguente al reato") che il ricorrente riteneva applicabile come lex mitior; (2) violazioni di legge e carenza di motivazione nella commisurazione della pena per essersi discostata dal minimo edittale senza valutare l'assenza di precedenti e le condotte concomitanti e successive (comportamenti riparatori, pagamento delle imposte). Il fatto di reato contestato è evasione fiscale (art. 4 d.lgs. 74/2000) per omessa indicazione in quadro RW di investimenti/attività finanziarie detenute in Panama per il 2015: importo investimenti euro 738.368,40; imposta evasa euro 317.498,98.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere riproduttivo di doglianze già esaminate e adeguatamente valutate dal giudice di merito. È stata confermata la valutazione di gravità della condotta (rilevanti importi sottratti all'imposizione, assenza di giustificazioni, elemento di reiterazione — fermati al confine con contanti e documenti), per cui è stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della tenuità, il pagamento successivo delle imposte (pur riconoscendo che quello può configurare la circostanza attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000). È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione sulla determinazione della pena (pena base media edittale ridotta progressivamente: a un anno per art.13-bis d.lgs.74/2000, poi ulteriormente ridotta per attenuanti generiche e per il rito, fino a pena definitiva di cinque mesi e venti giorni di reclusione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice applicata per configurare il reato di evasione fiscale: omessa indicazione in quadro RW di attività finanziarie detenute all'estero, con conseguente imposta evasa. La Corte ha confermato la condanna fondata su questa disposizione, valorizzando gli importi e la rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "anche in considerazione della condotta susseguente al reato"

    La Corte ha ritenuto che, alla stregua della motivazione di merito, la fattispecie non rientri nella causa di non punibilità per particolare tenuità: gli importi e la reiterazione escludono la lieve entità del fatto. Quanto alla novità normativa (d.lgs. 150/2022) che aggiunge l'inciso riportato, la Corte ha osservato che non vi era obbligo di rinviare l'udienza in attesa dell'entrata in vigore della riforma; inoltre, la condotta successiva (pagamento delle imposte) è stata comunque valutata e ritenuta idonea solo a giustificare l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art.13-bis d.lgs.74/2000, non la non punibilità ex art.131-bis.

  • d.lgs. n.150 del 2022 ("Riforma Cartabia")

    Richiamato come fonte della riformulazione dell'art.131-bis che introduce la possibilità di considerare la condotta successiva al reato. La Corte ha ritenuto che la riforma non imponeva il differimento dell'udienza già fissata e che, comunque, la condotta successiva era stata valutata senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha riconosciuto che l'adempimento tributario successivo può integrare la circostanza attenuante di cui a questa disposizione (riduzione della pena), ma non è risultato sufficiente a far rientrare la condotta nella particolare tenuità del fatto.

  • art. 2 comma 4 cod. pen. (principio lex mitior)

    Richiamato nella doglianza del ricorrente come principio che consente l'applicazione di norme più favorevoli. La Corte ha ritenuto comunque non fondata la richiesta: la riforma non imponeva il rinvio dell'udienza e, in ogni caso, la condotta successiva era stata valutata e non ha mutato l'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato il versamento in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nei reati fiscali la rilevanza dell'ammontare evaso e la prova di reiterazione della condotta (es. comportamento al confine con denaro e documenti) ostano in modo significativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.).
  • Il pagamento successivo delle imposte può costituire elemento favorevole (ad esempio per riconoscere l'attenuante speciale dell'art.13-bis d.lgs.74/2000), ma non è automaticamente idoneo a far rientrare la condotta nella particolare tenuità del fatto quando il fatto originario presenti gravità o rilevanti importi.
  • La semplice entrata in vigore di una norma più favorevole (lex mitior) non obbliga i giudici a rinviare udienze già fissate; la rilevanza della nuova norma va valutata nelle fasi processuali successive e secondo i criteri di applicabilità temporale.
  • Le valutazioni di gravità del fatto e le scelte di commisurazione della pena, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, sono difficilmente censurabili in Cassazione: censure generiche o riproposizione delle stesse argomentazioni di merito sono, di norma, inammissibili.
  • In presenza di condotte riparatorie o di pagamento successivo, è opportuno documentare compiutamente tempi, modalità e sostanza dell'adempimento (prove del pagamento, dichiarazioni, comunicazioni all'Amministrazione finanziaria) per massimizzare la possibilità di ottenere attenuanti o effetti favorevoli.
  • Quando si invoca la particolare tenuità è essenziale confrontare l'entità dell'offesa con le soglie soggettive e oggettive previste dalla giurisprudenza: importi significativi e assenza di giustificazioni rendono improbabile il riconoscimento.

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