Cassazione Penale, Sentenza n. 51293/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona, sostenendo che nel supermercato della Coop Liguria i lavoratori addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (banconisti) svolgevano operazioni di movimentazione manuale dei carichi che comportavano rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico e che, nonostante ciò, il delegato del datore di lavoro (Lino Gianluigi) non aveva previsto la sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 41 d.lgs. 81/2008 e il medico competente (Bonsignore Alfredo) non aveva programmato né effettuato tali visite. Il Tribunale aveva ritenuto non doverose le visite sulla base della classificazione del rischio nel DVR; la Procura deduceva invece errata interpretazione dell'art. 168, comma 2, lett. d) e della correlazione con l'allegato XXXIII e chiedeva l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Savona. La Corte ha stabilito che l'art. 168, comma 2, lett. d) del d.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 quando non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi; tale obbligo è tassativo e va applicato sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio indicati nell'allegato XXXIII. La discrezionalità ricade solo sulla periodicità delle visite, che il medico competente può modulare in funzione del rischio.
Norme richiamate
d.lgs. 81/2008, art. 41
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva; b) visita medica periodica; c) visita su richiesta del lavoratore; d) visita in occasione del cambio della mansione; e) visita alla cessazione del rapporto; (e-bis) visita preventiva in fase preassuntiva; (e-ter) visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore ai 60 giorni. La periodicità, di norma, è una volta l'anno salvo diversa determinazione del medico competente.
La Corte interpreta l'art. 41 come strumento preventivo obbligatorio nei casi previsti dalla normativa (es. movimentazione manuale dei carichi): la sorveglianza sanitaria comprende visite obbligatorie e la loro frequenza può essere modulata dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
d.lgs. 81/2008, art. 168
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio tenendo conto dell'allegato XXXIII e in particolare: a) organizza i posti di lavoro; b) valuta le condizioni di sicurezza; c) evita o riduce i rischi tenendo conto dei fattori individuali di rischio; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
L'obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria è tassativo quando non si può eliminare la movimentazione manuale dei carichi; le misure organizzative e tecniche sono prioritarie ma, se insufficienti, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria e va disposta in funzione della valutazione indicata nell'allegato XXXIII.
d.lgs. 81/2008, art. 167
Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Definizioni: a) movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o sostegno di un carico ... che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Fissa l'ambito applicativo delle norme sulla movimentazione manuale e il tipo di rischio sanitario che giustifica l'applicazione degli obblighi di prevenzione e sorveglianza.
Allegato XXXIII al d.lgs. 81/2008
Contiene i fattori di rischio individuali e gli elementi che devono guidare la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico; la Corte ritiene che la valutazione secondo questo allegato determini l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
d.lgs. 106/2009
Modifica e integra taluni profili del d.lgs. 81/2008; rilevante in quanto ha inciso sulla disciplina della sorveglianza sanitaria richiamata dall'art. 41.
Massime di principio
- Se la movimentazione manuale dei carichi non può essere evitata mediante misure organizzative o mezzi meccanici, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria ex art. 41 d.lgs. 81/2008 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali dell'allegato XXXIII.
- La priorità normativa è l'eliminazione/limitazione della movimentazione manuale mediante misure organizzative e attrezzature; solo se ciò non è possibile si attivano gli obblighi residuali (compresa la sorveglianza sanitaria).
- La discrezionalità riguarda principalmente la periodicità delle visite mediche, che il medico competente può modulare in funzione della valutazione del rischio; non può invece essere esclusa l'obbligatorietà della sorveglianza quando le condizioni operative e i fattori di rischio lo richiedono.
- La valutazione del rischio deve essere documentata e coerente con l'allegato XXXIII: una valutazione del DVR che classifica il rischio come 'basso' non esonera automaticamente dall'obbligo di sorveglianza se dall'analisi dei fattori emerge la necessità delle visite.
- In caso di inadempimento agli obblighi previsti dagli artt. 167-168 e 41, è vulnerabile la posizione sia del delegato del datore di lavoro che del medico competente: entrambi possono essere ritenuti responsabili se omissioni produttive di rischio risultano accertate.
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