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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51296/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 4‑bis, L. 401/1989 per aver svolto attività di raccolta/intermediazione di scommesse per conto del bookmaker estero "Sogno di Tolosa LTD" senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza. Contestava la qualificazione della sua attività (sosteneva fosse un "centro elaborazione dati" limitato a promozione/commercializzazione e non raccolta diretta), deduceva violazioni del diritto dell'Unione (artt. 49, 51, 52, 56 TFUE) e della Costituzione (artt. 4 e 27), rilevava l'esistenza di un titolo abilitativo ottenuto dal 2015 ex art.1 comma 644 lett. e) L.190/2014, sollevava assenza dell'elemento soggettivo per presunta inevitabilità dell'ignorantia legis e chiedeva, infine, la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale di Lagonegro e dalla Corte d'appello di Potenza per il reato di raccolta/intermediazione di scommesse senza autorizzazione (art.4, comma 4‑bis, L.401/1989) con pena di 4 mesi di reclusione. La Corte ha ritenuto insussistenti i profili di illegittimità per violazione del diritto UE richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. "Biasci") che ammette limitazioni per finalità di contrasto alla criminalità collegata al gioco; ha ritenuto provata l'attività di raccolta diretta (conto proprio non riconducibile alla società estera) e quindi irrilevante il rapporto con il bookmaker estero; ha escluso l'inesistenza del dolo per mera incertezza normativa, ricordando l'onere rigoroso di informazione per chi esercita professionalmente l'attività; ha ritenuto inapplicabile la disciplina evocata (commi 643‑644 L.190/2014) perché l'attività iniziò nel 2017; ha altresì osservato che il beneficio della sospensione condizionale era già stato concesso in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria di importo equo.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4‑bis

    Sanziona penalmente la proposta al pubblico di giochi e scommesse senza concessione o autorizzazione e penalizza l'attività di raccolta/intermediazione quando svolta senza il titolo richiesto; nel caso la Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'imputato esercitava raccolta diretta su conto proprio.

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), art. 88

    «può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione»

    L'autorizzazione di polizia per l'esercizio delle scommesse è riservata a concessionari o loro incaricati; l'assenza di tale autorizzazione è rilevante e rende il soggetto che materialmente raccoglie scommesse penalmente responsabile.

  • D.M. n.111/2006, art. 2, comma 5

    Il regolamento sulle scommesse vieta espressamente qualsiasi forma di intermediazione da parte di soggetti diversi dai concessionari; ciò conferma che la raccolta da parte di terzi è illecita anche se con strumenti telematici.

  • D.M. 156/2001

    Normativa amministrativa richiamata in tema di giochi/scommesse; nel contesto è indicativa del quadro regolatorio che richiede concessioni e autorizzazioni per la raccolta.

  • Legge di stabilità 2014, L. n. 190/2014, art. 1, commi 643‑644 (in particolare lett. e) del comma 644)

    Previsioni normative invocate dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso perché l'attività dell'operatore era iniziata nel 2017, successivamente ai termini rilevanti disciplinati dai commi evocati.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49, 51, 52, 56

    Diritti di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi invocati dal ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza CJEU (es. sentenza "Biasci") che consente limitazioni nazionali, proporzionate e giustificate da esigenze di contrasto alla criminalità connessa al gioco, e riconosce una tutela solo per chi sia stato escluso da procedure di concessione in violazione del diritto UE.

  • Costituzione Italiana, artt. 4 e 27

    Richiamati dal ricorrente (art. 4 diritto al lavoro; art. 27 discipline della responsabilità penale e finalità della pena) ma ritenuti non rilevanti alla stregua dei fatti accertati e delle esigenze di ordine pubblico/regolamentazione del settore.

  • Codice Penale, artt. 163 e 164

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato che tale beneficio era già stato concesso in primo grado e quindi la doglianza era infondata.

Massime di principio

  • La raccolta o l'intermediazione di scommesse in Italia è lecita solo se effettuata da soggetti titolari di concessione/autorizzazione; l'operatore italiano che materialmente raccoglie scommesse risponde penalmente se privo del titolo, anche se collegato a un bookmaker estero.
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (es. Biasci) ammette limitazioni alle libertà UE per ragioni di contrasto alla criminalità connessa al gioco, ma tutela gli operatori esclusi da procedure amministrative quando l'esclusione stessa viola il diritto dell'Unione; tale tutela non si estende a chi esercita raccolta/intermediazione domestica senza titolo.
  • L'argomento della mera incertezza normativa o di contrastanti orientamenti giurisprudenziali difficilmente esclude il dolo: chi esercita professionalmente un'attività commerciale ha un rigoroso dovere di informazione e, in caso di dubbi significativi, dovrebbe astenersi dall'esercizio dell'attività.
  • L'acquisizione successiva di un titolo abilitativo può essere irrilevante se l'attività illecita è già stata svolta in un periodo non coperto dalla disciplina invocata; occorre valutare i tempi di inizio dell'attività rispetto all'entrata in vigore o alla portata applicativa delle norme.
  • Per difendersi in casi analoghi occorre produrre prove concrete che l'operatore fosse effettivamente parte di un servizio transfrontaliero "puro" (es. scommesse concluse direttamente su server esteri tramite CTD senza conto locale), o che l'esclusione da una concessione sia dipesa da violazione del diritto UE, altrimenti il rischio di responsabilità dell'operatore locale è elevato.

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