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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51298/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per i periodi d'imposta 2011, 2012, 2013) e disponeva confisca. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: nullità di varie notificazioni (avviso ex art. 415-bis c.p.p., decreto di citazione in appello, mancata comunicazione di rinvio d'udienza), vizio motivazionale nel rigetto della proposta di concordato di pena (art. 599-bis c.p.p.), censura sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Globe Sales S.r.l., e censura sulla confisca (anche per beni intestati a terzi) e sulla mancata riduzione della confisca per equivalente in relazione alla prescrizione del reato relativo al 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo sul sesto motivo relativo alla rideterminazione della confisca per equivalente. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata (rigettando le censure sulle notificazioni, sul rinvio udienza, sulla nullità della citazione in appello, sul rigetto del concordato, sull'attribuzione della veste di amministratore di fatto e sulla maggior parte delle censure relative alla confisca). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ammontare della confisca per equivalente, rideterminandola in euro 950.920,07 (somma delle imposte evase per gli anni 2012 e 2013). La confisca diretta sui beni è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale posta a base della condanna per omessa presentazione di dichiarazioni IVA; la responsabilità per le condotte relative agli anni d'imposta è stata accertata dai giudici di merito.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferito all'avviso di conclusione indagini; la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, anche tramite mezzi telematici (PEC) quando la notifica diretta all'imputato risulti impossibile.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando la notifica all'imputato presso il domicilio eletto sia impossibile; la Corte ha ritenuto sufficiente il verbale di vane ricerche e legittima la notificazione al difensore anche via PEC.

  • art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle notificazioni con mezzi tecnici; la Corte ha chiarito che l'uso della PEC per notifiche al difensore rientra tra i mezzi idonei e non è vietato quando l'atto è destinato all'imputato ma notificato al difensore.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012

    Norma regolante il ricorso alla PEC: interpretata dalla Corte come limitativa delle notifiche dirette all'imputato, non delle notifiche effettuate mediante consegna al difensore.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Citato nel contesto delle notifiche telematiche successive alla prima; la Corte ha stigmatizzato ma non ritenuto invalida la notificazione al difensore via PEC ove legittimata dall'art. 161, comma 4.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale sulla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità: richiamata perché la pena detentiva è stata sostituita con lavoro di pubblica utilità nel giudizio di merito.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato di pena; la valutazione di congruità della proposta è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di vizi motivazionali, non in mera rivalutazione di merito.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma sulla confisca per equivalente nei reati tributari; contestata dal ricorrente ma la Corte ha confermato l'impostazione dei giudici di merito salvo l'adeguamento dell'importo in relazione alla prescrizione di parte del profitto.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta successivamente (riferita alla disciplina della confisca), la Corte ha ritenuto inapplicabile retroattivamente il nuovo regime rispetto al caso concreto, richiamando giurisprudenza di legittimità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle nullità assolute; la Corte ha ritenuto infondate le censure di nullità assoluta delle notifiche quando si tratta di irregolarità non invalidanti.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria delle nullità; richiamata nel contesto delle eccezioni di nullità per sottolineare i limiti di sanabilità.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore, prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., è valida anche se eseguita tramite PEC quando la notifica diretta all'imputato risulti impossibile e sia documentata il tentativo (verbale di vane ricerche); l'uso della PEC per notifiche al difensore non è vietato dalla normativa che impedisce notifiche telematiche direttamente all'imputato.
  • La mancanza dell'attestazione di invio del testo originale nelle notifiche con mezzi tecnici costituisce, di regola, mera irregolarità e non nullità assoluta della notificazione.
  • La valutazione di congruità di una proposta di concordato di pena è rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutazioni di merito prive di vizi logici o di motivazione.
  • In sede di cassazione è preclusa la rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie (compresa la qualificazione di "amministratore di fatto") quando i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente; le critiche generiche o la diversa lettura degli elementi non sono ammissibili.
  • Ai fini della confisca per equivalente la "disponibilità" del bene non coincide necessariamente con la titolarità giuridica: la confisca può colpire beni formalmente intestati a terzi se risulta la loro effettiva utilità economica in favore dell'imputato (posizione di fatto o potere dispositivi tramite terzi).
  • Se una parte del profitto del reato è estinta per prescrizione, l'ammontare della confisca per equivalente deve essere ridotto in misura corrispondente; la Corte ha annullato la statuizione nella misura in cui era stata mantenuta la confisca comprensiva dell'importo ormai prescritto.

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