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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51294/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa notifica del decreto penale di condanna con deduzione di violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod.proc.pen. Il ricorrente sostiene che la notifica era stata effettuata al difensore d'ufficio domiciliatario, senza che ciò avesse assicurato la conoscenza effettiva dell'atto da parte del Pagano; perciò il decreto penale sarebbe affetto da nullità assoluta e il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di restituzione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, benché la notifica al difensore d'ufficio domiciliatario non garantisca di per sé la conoscenza effettiva del decreto penale, la richiesta di restituzione in termini è stata ritenuta tardiva in base all'art. 175 comma 2bis cod.proc.pen. perché l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto il 26/11/2021 (data della notifica della citazione a giudizio per il rito immediato e contestuale conferimento del mandato al difensore di fiducia). La Corte ha altresì ricordato che l'omessa notifica integra una nullità generale ma che essa si sana se il difensore non la eccepisce nell'atto di opposizione. Conseguentemente il provvedimento di condanna di primo grado è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008 art. 46 comma 2 e art. 64 comma 11

    Norme sostanziali relative alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro per le quali il ricorrente era stato dichiarato responsabile e condannato all'ammenda; la Cassazione non ha riesaminato il merito sostanziale della incriminazione, limitandosi a questioni processuali.

  • art. 178 cod.proc.pen. comma 1 lett. c)

    Prevede la nullità per irregolarità nella notificazione di atti processuali. La Corte ha rilevato che l'omessa notificazione del decreto penale al difensore o all'imputato costituisce nullità generale, ma tale nullità può essere sanata se non tempestivamente eccepita dal difensore nell'atto di opposizione.

  • art. 179 cod.proc.pen.

    Regola le conseguenze delle nullità. La Corte ha richiamato la norma nel contesto della dedotta nullità, ribadendo i limiti alla rilevabilità e gli effetti della mancata tempestiva eccezione.

  • art. 175 cod.proc.pen. comma 2bis

    Stabilisce il termine per la richiesta di restituzione in termini decorrente dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. La Corte ha ritenuto tardiva la richiesta perché proposta oltre i 30 giorni dalla conoscenza effettiva, fissata nella data di ricezione della citazione per il giudizio immediato.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Disposizione che consente alla Corte di Cassazione di pronunciare sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • giurisprudenza richiamata (Sez.5, n.10443/07.02.2019; Sez.3, n.6330/23.01.2023; Sez.5, n.43757/21.09.2010)

    Precedenti che affermano che la notifica del decreto penale al difensore d'ufficio domiciliatario, benché formale, non è sufficiente a garantire la conoscenza effettiva dell'imputato e che l'omessa notificazione costituisce nullità generale che può essere sanata se non eccepita tempestivamente.

Massime di principio

  • La notifica del decreto penale al difensore d'ufficio domiciliatario non garantisce automaticamente la conoscenza effettiva dell'imputato; il giudice deve valutare se e quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
  • La richiesta di restituzione in termini ai fini di proporre opposizione al decreto penale è soggetta a un termine di decadenza (art. 175 comma 2bis) che decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; se proposta oltre tale termine è inammissibile.
  • L'omessa notificazione del decreto penale all'imputato integra una nullità di ordine generale, ma tale nullità può essere sanata se il difensore non la eccepisce tempestivamente nell'atto di opposizione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, se il ricorrente non contesta in modo specifico e motivato la tardività delle istanze difensive valutate in primo grado, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata o generica.
  • La Corte di Cassazione può confermare le statuizioni di merito e condannare alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p. quando il ricorso risulti infondato.

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