Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che, in accoglimento dell'appello dei contribuenti, aveva annullato o comunque disatteso un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 per la rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile ad uso commerciale ubicato in Roma, nella microzona del centro storico. La CTR aveva ritenuto la motivazione dell'atto troppo astratta e riferibile indistintamente a qualunque unità immobiliare commerciale della microzona. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali e di cui all'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel considerare insufficiente la motivazione dell'avviso di revisione del classamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la censura dell'Agenzia si poneva in contrasto con un orientamento consolidato della Corte in materia di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. La Corte ha ribadito che non è congruamente motivato l'atto che si limiti al richiamo del rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Ha inoltre osservato che la CTR si era conformata a tali principi, evidenziando l'astrattezza della motivazione dell'avviso e la sua genericità rispetto all'immobile interessato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'Agenzia alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione del classamento catastale deve essere sorretta da una motivazione specifica e concreta, non limitata al mero scostamento statistico tra valori di mercato e catastali della microzona.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali sulla motivazione degli atti catastali, ma non accolto come fondamento decisivo della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per dedurre violazione di legge in cassazione.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione proposta è già risolta da giurisprudenza consolidata e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'avviso non è sufficiente se si limita a richiamare lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli specifici elementi fattuali che incidono sulla singola unità immobiliare.
- Il controllo di legittimità è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non offre una critica argomentata idonea a giustificarne il superamento.
- L'atto di revisione del classamento deve consentire al contribuente di comprendere la ratio concreta della rivalutazione e il collegamento tra caratteristiche della microzona e nuovo classamento dell'immobile interessato.
- La motivazione generica o astratta, riferibile indistintamente a una pluralità di immobili della medesima microzona, non soddisfa l'onere motivazionale richiesto per la rettifica catastale.
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