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Sentenza

Sentenza n. 12275/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 procedura valutativa di chiamata per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria: Dipartimento di Neuroscienze Umane. Facoltà di Medicina e Odontoiatria. N.-OMISSIS- posizione di professore di prima fascia per il GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (EX SC 06/E-OMISSIS-) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/A (EX SSD MED/27); -del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-0.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di nomina della Commissione; -della nota Prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-9.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di differimento del termine della procedura; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.06.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di sostituzione del Commissario; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.07.202-OMISSIS- dell’Università sapienza di Roma di proroga del termine di conclusione del concorso; -della nota del-OMISSIS-9.09.202-OMISSIS- di convocazione dell’accertamento delle competenze linguistiche; -del Verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 -della Relazione finale CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.09.202-OMISSIS- approvazione degli atti della Commissione -dell’allegato-OMISSIS- al verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- -del Verbale n.-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 dell’8.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato -OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo dell’Università Sapienza di cui al D.R: -OMISSIS--OMISSIS- nella parte in cui non richiede il sorteggio dei membri della Commissione; -dell’atto di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-a seguito del concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -del contratto eventualmente stipulato tra il Prof. -OMISSIS-e l’Università Sapienza per la presa di servizio in relazione al concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi, tra cui il Regolamento di Ateno nella parte dedicata alla nomina dei commissari nelle procedure valutative; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il -OMISSIS-0/1/2026 In parte qua e ai fini della conferma della vittoria del concorso da parte del Prof. -OMISSIS- degli atti della Procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.-OMISSIS--OMISSIS-, commi -OMISSIS- e 6, della legge n.-OMISSIS--OMISSIS-0/2010 per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di I fascia – GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (ex SC 06/e-OMISSIS-) – settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/a (ex SSD MED/27) – presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Codice concorso-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dal concorso del Prof. -OMISSIS- e nella parte in cui sono stati valutati indebitamente titoli e pubblicazioni del candidato, e in particolare: -del Verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS-8.6.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n.-OMISSIS- dell’11.7.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.9.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- dell’8.9.202-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- del 9.9.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -della Relazione finale del 9.9.202-OMISSIS- e dei relativi All.-OMISSIS-, All.-OMISSIS-, All. -OMISSIS-; -ove occorra, del D.R. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.9.201-OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura in parte qua; -ove occorra, del Bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9.-OMISSIS-.202-OMISSIS- e del Regolamento Unico di Ateneo. Per la conseguente conferma – previa eventuale declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso in via principale – della vittoria del concorso da parte del Prof. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il-OMISSIS-7/-OMISSIS-/2026: per l’annullamento -del bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 procedura valutativa di chiamata per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria: Dipartimento di Neuroscienze Umane. Facoltà di Medicina e Odontoiatria. N.-OMISSIS- posizione di professore di prima fascia per il GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (EX SC 06/E-OMISSIS-) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/A (EX SSD MED/27); -del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-0.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di nomina della Commissione; -della nota Prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-9.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di differimento del termine della procedura; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.06.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di sostituzione del Commissario; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.07.202-OMISSIS- dell’Università sapienza di Roma di proroga del termine di conclusione del concorso; -della nota del-OMISSIS-9.09.202-OMISSIS- di convocazione dell’accertamento delle competenze linguistiche; -del Verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 -della Relazione finale CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.09.202-OMISSIS- approvazione degli atti della Commissione -dell’allegato-OMISSIS- al verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- -del Verbale n.-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 dell’8.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato -OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo dell’Università Sapienza di cui al D.R: -OMISSIS--OMISSIS- nella parte in cui non richiede il sorteggio dei membri della Commissione; -dell’atto di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-a seguito del concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -del contratto eventualmente stipulato tra il Prof. -OMISSIS-e l’Università Sapienza per la presa di servizio in relazione al concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi, tra cui il Regolamento di Ateneo nella parte dedicata alla nomina dei commissari nelle procedure valutative; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il-OMISSIS-7/-OMISSIS-/2026: per l’annullamento, sotto altri profili, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso incidentale, in parte qua e nei limiti dell’interesse qui azionato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse ed esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso per cui è causa.

Giustizia amministrativa202514874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, atti della commissione, verbali, decreto di approvazione degli atti e conseguenti atti di chiamata e nomina del vincitore relativi alla procedura valutativa per un posto di professore ordinario di neurochirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente principale ha contestato la procedura valutativa e la nomina del vincitore deducendo, tra l’altro, l’irragionevole e insufficiente valorizzazione della propria attività assistenziale e clinica; la violazione dei criteri relativi alla posizione di primo e ultimo autore e alla valutazione delle pubblicazioni; l’assenza di trasparenza nell’attribuzione dei punteggi per le ulteriori attività universitarie; l’illegittimità della nomina dei commissari senza sorteggio; l’incompatibilità di un commissario per rapporti professionali e accademici con il vincitore; la tardiva conclusione della procedura e ulteriori profili di opacità dei verbali. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori anomalie nella casistica operatoria, nella produzione scientifica e nelle dichiarazioni relative a un periodo di ricerca all’estero. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, lamentando la mancata esclusione del ricorrente principale per asserite false o inesatte dichiarazioni sulla casistica operatoria e sulla produzione scientifica, nonché la sovrastima dei relativi titoli e pubblicazioni. Il ricorrente principale e quello incidentale si sono quindi reciprocamente contestati la veridicità e la valutabilità delle rispettive attività cliniche e scientifiche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, ritenendolo estraneo alla controversia. Ha respinto il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale, rilevando che le contestazioni sulla casistica operatoria non individuavano in modo chiaro e conclusivo la falsità delle dichiarazioni né il preciso differenziale tra attività effettivamente svolta e attività dichiarata; inoltre, non era stata proposta querela di falso rispetto ai registri operatori aventi natura di atti pubblici. La condivisione del ruolo di primo operatore non è stata ritenuta, di per sé, illegittima. Sono state respinte anche le censure sulle pubblicazioni, perché volte a sostituire al giudizio della commissione valutazioni tecniche sull’attendibilità scientifica, sui codici etici e sulla congruenza dei lavori, senza che tali criticità fossero state previamente portate a conoscenza della commissione. Il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale: la commissione poteva attribuire un peso maggiore alla produzione scientifica rispetto all’attività clinica e non era tenuta a valorizzare separatamente ogni profilo dell’attività assistenziale, inclusa quella ambulatoriale. È stata respinta la censura sull’obbligo di sorteggio dei commissari, non previsto dalla legge né dal regolamento di Ateneo, nonché quella sull’incompatibilità del commissario, non risultando un rapporto professionale assimilabile a un sodalizio economico intenso o a una coautorìa rilevante. È stata invece accolta parzialmente la censura relativa alla valutazione delle pubblicazioni: pur avendo la commissione correttamente considerato il criterio del primo e ultimo autore e potendo valutare quantitativamente il numero delle pubblicazioni, è mancato un effettivo e trasparente confronto comparativo sul merito intrinseco delle sedici pubblicazioni presentate da ciascun candidato. Le valutazioni erano sostanzialmente identiche e cumulative, senza un’applicazione esplicita dei criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, né un adeguato raccordo con gli indici bibliometrici. Il TAR ha quindi annullato i verbali della procedura, il decreto di approvazione degli atti e gli atti conseguenti di chiamata e nomina del vincitore, imponendo la rinnovazione del concorso entro il termine indicato in sentenza e la nuova valutazione comparativa effettiva ed esplicita delle sedici pubblicazioni. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza impongono che la valutazione comparativa sia coerente, intelligibile ed effettivamente motivata, ma non impediscono alla commissione di attribuire peso differenziato ai diversi ambiti della valutazione.

  • legge n. 240/2010

    La disciplina del reclutamento universitario valorizza l’autonomia e la responsabilità degli atenei e non impone, secondo il giudice, il sorteggio dei componenti delle commissioni.

  • art. 18 legge n. 240/2010

    La procedura di chiamata dei professori universitari richiede una valutazione comparativa rispettosa dei criteri fissati dal bando e adeguatamente esplicitata.

  • art. 21 c.p.c.

    Il riferimento all’incompatibilità previsto per il giudice ordinario non è applicabile a un mero rapporto professionale tra commissario e candidato, in assenza di un intenso sodalizio economico o di altra relazione qualificata.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La censura di conflitto di interessi richiede elementi concreti idonei a dimostrare una situazione di incompatibilità o di astensione; la mera colleganza professionale non è sufficiente.

  • d.P.R. 445/2000

    Le attività cliniche possono essere documentate mediante dichiarazioni sostitutive; l’esclusione dal concorso per falsa autodichiarazione presuppone tuttavia una falsità inequivoca e provata.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    La falsità della dichiarazione sostitutiva può comportare conseguenze espulsive, ma soltanto quando la non veridicità sia chiaramente accertata.

  • art. 8 del Regolamento di Ateneo

    La disposizione regolamentare non è stata interpretata come fonte di un obbligo di sorteggio dei commissari.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il reclutamento dei professori universitari la commissione dispone di discrezionalità tecnica nella ponderazione dei diversi profili, inclusa l’attività clinica, e può attribuire maggiore rilievo alla produzione scientifica, purché applichi coerentemente i criteri del bando e non incorra in manifesta irragionevolezza o travisamento.
  • La valutazione comparativa delle pubblicazioni non può esaurirsi in giudizi generici, identici o meramente cumulativi: quando il bando impone l’esame delle pubblicazioni selezionate secondo criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, la commissione deve rendere esplicito il confronto effettivo tra i lavori dei candidati e raccordarlo agli eventuali indici bibliometrici previsti.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni, ma può annullare gli atti quando la motivazione non dimostri l’effettiva applicazione dei criteri comparativi stabiliti dal bando o presenti valutazioni identiche e non individualizzate.
  • L’esclusione di un candidato per falsa autodichiarazione richiede la prova chiara, oggettiva e univoca della falsità o dell’inesattezza; contestazioni ricostruttive complesse, basate su registri di difficile aggregazione o su dati suscettibili di diverse letture, non sono sufficienti.
  • La mera colleganza professionale o appartenenza al medesimo corso di dottorato tra commissario e candidato non integra, da sola, una causa di incompatibilità o astensione, in mancanza di un rapporto qualificato quale intenso sodalizio economico, coautorìa rilevante o altra situazione concreta idonea a compromettere l’imparzialità.
  • La prova di resistenza non esclude l’interesse all’impugnazione quando il vizio riguarda una parte significativa della valutazione complessiva, come la comparazione della produzione scientifica, potenzialmente idonea a incidere sull’esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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