Sentenza n. 12275/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 procedura valutativa di chiamata per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria: Dipartimento di Neuroscienze Umane. Facoltà di Medicina e Odontoiatria. N.-OMISSIS- posizione di professore di prima fascia per il GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (EX SC 06/E-OMISSIS-) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/A (EX SSD MED/27); -del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-0.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di nomina della Commissione; -della nota Prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-9.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di differimento del termine della procedura; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.06.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di sostituzione del Commissario; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.07.202-OMISSIS- dell’Università sapienza di Roma di proroga del termine di conclusione del concorso; -della nota del-OMISSIS-9.09.202-OMISSIS- di convocazione dell’accertamento delle competenze linguistiche; -del Verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 -della Relazione finale CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.09.202-OMISSIS- approvazione degli atti della Commissione -dell’allegato-OMISSIS- al verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- -del Verbale n.-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 dell’8.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato -OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo dell’Università Sapienza di cui al D.R: -OMISSIS--OMISSIS- nella parte in cui non richiede il sorteggio dei membri della Commissione; -dell’atto di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-a seguito del concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -del contratto eventualmente stipulato tra il Prof. -OMISSIS-e l’Università Sapienza per la presa di servizio in relazione al concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi, tra cui il Regolamento di Ateno nella parte dedicata alla nomina dei commissari nelle procedure valutative; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il -OMISSIS-0/1/2026 In parte qua e ai fini della conferma della vittoria del concorso da parte del Prof. -OMISSIS- degli atti della Procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.-OMISSIS--OMISSIS-, commi -OMISSIS- e 6, della legge n.-OMISSIS--OMISSIS-0/2010 per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di I fascia – GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (ex SC 06/e-OMISSIS-) – settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/a (ex SSD MED/27) – presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Codice concorso-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dal concorso del Prof. -OMISSIS- e nella parte in cui sono stati valutati indebitamente titoli e pubblicazioni del candidato, e in particolare: -del Verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS-8.6.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n.-OMISSIS- dell’11.7.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.9.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- dell’8.9.202-OMISSIS-; -del Verbale n. -OMISSIS- del 9.9.202-OMISSIS- e del relativo All.-OMISSIS-; -della Relazione finale del 9.9.202-OMISSIS- e dei relativi All.-OMISSIS-, All.-OMISSIS-, All. -OMISSIS-; -ove occorra, del D.R. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.9.201-OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura in parte qua; -ove occorra, del Bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9.-OMISSIS-.202-OMISSIS- e del Regolamento Unico di Ateneo. Per la conseguente conferma – previa eventuale declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso in via principale – della vittoria del concorso da parte del Prof. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il-OMISSIS-7/-OMISSIS-/2026: per l’annullamento -del bando di concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 procedura valutativa di chiamata per n.-OMISSIS- posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria: Dipartimento di Neuroscienze Umane. Facoltà di Medicina e Odontoiatria. N.-OMISSIS- posizione di professore di prima fascia per il GSD 06/MEDS-1-OMISSIS- (EX SC 06/E-OMISSIS-) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-1-OMISSIS-/A (EX SSD MED/27); -del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-0.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di nomina della Commissione; -della nota Prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-9.0-OMISSIS-.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di differimento del termine della procedura; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.06.202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma di sostituzione del Commissario; -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-7.07.202-OMISSIS- dell’Università sapienza di Roma di proroga del termine di conclusione del concorso; -della nota del-OMISSIS-9.09.202-OMISSIS- di convocazione dell’accertamento delle competenze linguistiche; -del Verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 -della Relazione finale CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -del D.R. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-6.09.202-OMISSIS- approvazione degli atti della Commissione -dell’allegato-OMISSIS- al verbale preliminare del-OMISSIS-8.06.202-OMISSIS- -del Verbale n.-OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n.-OMISSIS- del-OMISSIS--OMISSIS-.07.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS-.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 dell’8.09.202-OMISSIS- -del Verbale n. -OMISSIS- CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8 del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- al verbale n. -OMISSIS- del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato-OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’allegato -OMISSIS- alla relazione finale del 09.09.202-OMISSIS- -dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo dell’Università Sapienza di cui al D.R: -OMISSIS--OMISSIS- nella parte in cui non richiede il sorteggio dei membri della Commissione; -dell’atto di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-a seguito del concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -del contratto eventualmente stipulato tra il Prof. -OMISSIS-e l’Università Sapienza per la presa di servizio in relazione al concorso di cui al D.R. n. -OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-9/0-OMISSIS-/202-OMISSIS- dell’Università Sapienza di Roma, CODICE CONCORSO-OMISSIS-02-OMISSIS-POR0-OMISSIS-8; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi, tra cui il Regolamento di Ateneo nella parte dedicata alla nomina dei commissari nelle procedure valutative; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il-OMISSIS-7/-OMISSIS-/2026: per l’annullamento, sotto altri profili, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso incidentale, in parte qua e nei limiti dell’interesse qui azionato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse ed esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, atti della commissione, verbali, decreto di approvazione degli atti e conseguenti atti di chiamata e nomina del vincitore relativi alla procedura valutativa per un posto di professore ordinario di neurochirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente principale ha contestato la procedura valutativa e la nomina del vincitore deducendo, tra l’altro, l’irragionevole e insufficiente valorizzazione della propria attività assistenziale e clinica; la violazione dei criteri relativi alla posizione di primo e ultimo autore e alla valutazione delle pubblicazioni; l’assenza di trasparenza nell’attribuzione dei punteggi per le ulteriori attività universitarie; l’illegittimità della nomina dei commissari senza sorteggio; l’incompatibilità di un commissario per rapporti professionali e accademici con il vincitore; la tardiva conclusione della procedura e ulteriori profili di opacità dei verbali. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori anomalie nella casistica operatoria, nella produzione scientifica e nelle dichiarazioni relative a un periodo di ricerca all’estero. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, lamentando la mancata esclusione del ricorrente principale per asserite false o inesatte dichiarazioni sulla casistica operatoria e sulla produzione scientifica, nonché la sovrastima dei relativi titoli e pubblicazioni. Il ricorrente principale e quello incidentale si sono quindi reciprocamente contestati la veridicità e la valutabilità delle rispettive attività cliniche e scientifiche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, ritenendolo estraneo alla controversia. Ha respinto il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale, rilevando che le contestazioni sulla casistica operatoria non individuavano in modo chiaro e conclusivo la falsità delle dichiarazioni né il preciso differenziale tra attività effettivamente svolta e attività dichiarata; inoltre, non era stata proposta querela di falso rispetto ai registri operatori aventi natura di atti pubblici. La condivisione del ruolo di primo operatore non è stata ritenuta, di per sé, illegittima. Sono state respinte anche le censure sulle pubblicazioni, perché volte a sostituire al giudizio della commissione valutazioni tecniche sull’attendibilità scientifica, sui codici etici e sulla congruenza dei lavori, senza che tali criticità fossero state previamente portate a conoscenza della commissione. Il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale: la commissione poteva attribuire un peso maggiore alla produzione scientifica rispetto all’attività clinica e non era tenuta a valorizzare separatamente ogni profilo dell’attività assistenziale, inclusa quella ambulatoriale. È stata respinta la censura sull’obbligo di sorteggio dei commissari, non previsto dalla legge né dal regolamento di Ateneo, nonché quella sull’incompatibilità del commissario, non risultando un rapporto professionale assimilabile a un sodalizio economico intenso o a una coautorìa rilevante. È stata invece accolta parzialmente la censura relativa alla valutazione delle pubblicazioni: pur avendo la commissione correttamente considerato il criterio del primo e ultimo autore e potendo valutare quantitativamente il numero delle pubblicazioni, è mancato un effettivo e trasparente confronto comparativo sul merito intrinseco delle sedici pubblicazioni presentate da ciascun candidato. Le valutazioni erano sostanzialmente identiche e cumulative, senza un’applicazione esplicita dei criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, né un adeguato raccordo con gli indici bibliometrici. Il TAR ha quindi annullato i verbali della procedura, il decreto di approvazione degli atti e gli atti conseguenti di chiamata e nomina del vincitore, imponendo la rinnovazione del concorso entro il termine indicato in sentenza e la nuova valutazione comparativa effettiva ed esplicita delle sedici pubblicazioni. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza impongono che la valutazione comparativa sia coerente, intelligibile ed effettivamente motivata, ma non impediscono alla commissione di attribuire peso differenziato ai diversi ambiti della valutazione.
La disciplina del reclutamento universitario valorizza l’autonomia e la responsabilità degli atenei e non impone, secondo il giudice, il sorteggio dei componenti delle commissioni.
La procedura di chiamata dei professori universitari richiede una valutazione comparativa rispettosa dei criteri fissati dal bando e adeguatamente esplicitata.
Il riferimento all’incompatibilità previsto per il giudice ordinario non è applicabile a un mero rapporto professionale tra commissario e candidato, in assenza di un intenso sodalizio economico o di altra relazione qualificata.
La censura di conflitto di interessi richiede elementi concreti idonei a dimostrare una situazione di incompatibilità o di astensione; la mera colleganza professionale non è sufficiente.
Le attività cliniche possono essere documentate mediante dichiarazioni sostitutive; l’esclusione dal concorso per falsa autodichiarazione presuppone tuttavia una falsità inequivoca e provata.
La falsità della dichiarazione sostitutiva può comportare conseguenze espulsive, ma soltanto quando la non veridicità sia chiaramente accertata.
art. 8 del Regolamento di Ateneo
La disposizione regolamentare non è stata interpretata come fonte di un obbligo di sorteggio dei commissari.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il reclutamento dei professori universitari la commissione dispone di discrezionalità tecnica nella ponderazione dei diversi profili, inclusa l’attività clinica, e può attribuire maggiore rilievo alla produzione scientifica, purché applichi coerentemente i criteri del bando e non incorra in manifesta irragionevolezza o travisamento.
- La valutazione comparativa delle pubblicazioni non può esaurirsi in giudizi generici, identici o meramente cumulativi: quando il bando impone l’esame delle pubblicazioni selezionate secondo criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, la commissione deve rendere esplicito il confronto effettivo tra i lavori dei candidati e raccordarlo agli eventuali indici bibliometrici previsti.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni, ma può annullare gli atti quando la motivazione non dimostri l’effettiva applicazione dei criteri comparativi stabiliti dal bando o presenti valutazioni identiche e non individualizzate.
- L’esclusione di un candidato per falsa autodichiarazione richiede la prova chiara, oggettiva e univoca della falsità o dell’inesattezza; contestazioni ricostruttive complesse, basate su registri di difficile aggregazione o su dati suscettibili di diverse letture, non sono sufficienti.
- La mera colleganza professionale o appartenenza al medesimo corso di dottorato tra commissario e candidato non integra, da sola, una causa di incompatibilità o astensione, in mancanza di un rapporto qualificato quale intenso sodalizio economico, coautorìa rilevante o altra situazione concreta idonea a compromettere l’imparzialità.
- La prova di resistenza non esclude l’interesse all’impugnazione quando il vizio riguarda una parte significativa della valutazione complessiva, come la comparazione della produzione scientifica, potenzialmente idonea a incidere sull’esito della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →