Cassazione Civile, Ordinanza n. 14462/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910 emessa dall’amministrazione per il recupero di oltre 23 milioni di euro, asseritamente dovuti per fatture emesse da una società concessionaria del servizio rifiuti in relazione a conferimenti e attività di smaltimento eseguite negli anni 2004/2005. La società destinataria dell’ingiunzione ha proposto opposizione eccependo, tra l’altro, la parziale prescrizione dei crediti azionati per il periodo iniziale indicato nell’atto, nonché la compensazione con propri controcrediti verso soggetti del sistema emergenziale rifiuti. In primo grado l’opposizione è stata accolta solo in parte, con compensazione fino a concorrenza di una quota dei rispettivi crediti. In appello l’amministrazione ha ottenuto una riforma più favorevole, con riduzione della compensazione ammessa e maggiore importo residuo dovuto dall’opponente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c., sostenendo che la contestazione della titolarità passiva dei debiti opposti in compensazione sarebbe stata una eccezione nuova e tardiva; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il principio di non contestazione avrebbe dovuto operare anche sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio; 3) violazione di norme emergenziali e ordinanze commissariali, sostenendo che i controcrediti compensabili dovessero essere imputati all’amministrazione perché originati da prestazioni eseguite su ordine del Commissario di Governo e perché vi sarebbe stato subingresso nelle posizioni debitorie della concessionaria; 4) omessa pronuncia e violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. sulla mancata considerazione, in appello, degli interessi e della rivalutazione sulle somme opposte in compensazione; 5) violazione delle norme sulla prescrizione e dell’art. 342 c.p.c., contestando l’idoneità interruttiva delle note del 2.3.2006 e del 26.3.2009; 6) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente contestato l’an e il quantum del credito azionato. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, rilevando in sintesi che la contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso integra una mera difesa, proponibile anche in appello e rilevabile d’ufficio se desumibile dagli atti; che la censura sulla non contestazione difettava di specificità e autosufficienza; che la doglianza sulle ordinanze commissariali mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione; che il motivo su interessi e rivalutazione restava assorbito; che la censura sulla prescrizione era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque l’appello deve indicare con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; e che, quanto alle contestazioni sul credito, la società non aveva adeguatamente contestato in modo specifico l’an e il quantum, limitandosi a richieste istruttorie e a contestazioni generiche. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva accolto l’appello principale dell’amministrazione e rigettato l’appello incidentale della società opposta. In particolare, ha ritenuto corretta la qualificazione della contestazione sulla titolarità passiva come mera difesa, ammissibile anche in appello, e ha escluso i vizi denunciati in tema di non contestazione, prescrizione, specificità dell’appello e prova del credito. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639/1910
richiamato come base dell’ingiunzione di pagamento
le eccezioni in senso stretto soggiacciono al termine di decadenza; la contestazione della titolarità passiva del rapporto è invece mera difesa
l’appello deve indicare in modo chiaro e inequivoco il quantum appellatum e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata
invocato per sostenere l’inammissibilità di una questione ritenuta nuova in appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura
il principio di non contestazione opera nei limiti consentiti dalla natura del fatto o della valutazione dedotta e richiede specificità della censura in cassazione
richiamato per lamentare omessa pronuncia sul motivo d’appello incidentale
invocato in relazione al riparto dell’onere della prova sul credito azionato
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli atti interruttivi
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli effetti interruttivi
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione e messa in mora
art. 5, comma 1, L. n. 225/1992
richiamato quale fonte dei poteri commissariali nell’emergenza rifiuti
ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania n. 22/2004, n. 25/2004, n. 16/2004, n. 52/2004
invocate per sostenere che le prestazioni eseguite dalla ricorrente fossero imputabili al Commissario
richiamato nel motivo sulla titolarità passiva dei controcrediti
art. 1, comma 4, O.P.C.M. n. 3653/2008
richiamato nel motivo sulla successione/subingresso nelle posizioni debitorie
richiamato nel motivo sulla titolarità passiva dei controcrediti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa sul merito; può quindi essere sollevata anche oltre i termini preclusivi, nei limiti in cui la relativa questione emerga dagli atti di causa.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo generico: in cassazione il ricorrente deve indicare con precisione dove e come la controparte avrebbe assunto posizioni incompatibili con la successiva contestazione, trascrivendo i passaggi rilevanti degli atti processuali.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, né sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella accolta nella sentenza impugnata.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il gravame deve confutare in modo chiaro e puntuale la ratio decidendi della sentenza di primo grado; non basta ribadire la propria tesi senza misurarsi con gli argomenti posti a base della decisione impugnata.
- La contestazione dell’an e del quantum del credito deve essere specifica e tempestiva; contestazioni generiche o meramente teoriche sulla forza probatoria della documentazione prodotta non sono sufficienti a scardinare l’accertamento del giudice di merito.
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