Cassazione Penale, Sentenza n. 28380/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li ha condannati per il delitto di tentata fabbricazione di un'arma "tipo guerra" (art. 56 c.p. e art. 1 L. 2/10/1967 n. 895). Le censure principali: mancanza o insufficienza di motivazione; inesistenza della prova che i fogli consegnati da Budu contenessero disegni dell'otturatore; errata qualificazione del fatto (si sarebbe dovuto configurare solo il reato di istruzione/addestramento o fabbricazione di arma comune da sparo); vizio sulla qualificazione tecnica dei reperti (energia cinetica, materiale, portabilità, destinazione); richiesta di riapertura dell'istruttoria per acquisire documenti e chiarire la natura dei fogli; doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato le conclusioni di merito: le parti metalliche sequestrate (Al, A2, A3) costituiscono componenti finiti e idonei di un'arma in costruzione, con potenzialità balistiche compatibili con armi "tipo guerra". Le perizie balistiche e le intercettazioni, con gli appostamenti dei carabinieri, hanno fornito adeguata base probatoria per ritenere la sussistenza del tentativo di fabbricazione. In particolare il contributo progettuale dell'ing. Budu (disegni dell'otturatore) è stato ritenuto elemento essenziale e concorrente nel tentativo. Le censure sulla insufficiente precisazione delle caratteristiche del materiale, sull'energia misurata nelle prove e sulla portabilità dell'arma sono state ritenute non decisive: il giudice valuta la potenzialità offensiva complessiva e non richiede che l'arma sia già in dotazione alle forze armate. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono state respinte come congruamente motivate. Pertanto le condanne sono confermate, con applicazione della riduzione per il tentativo e pena commisurata vicino al minimo edittale.
Norme richiamate
Norma sull'elemento tentativo: punibilità del tentativo. Applicata per ritenere sussistente il tentativo di fabbricazione dell'arma nonostante l'arma non fosse compiutamente realizzata.
legge 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 1 e art. 2-bis)
Art. 1 definisce le fattispecie di armi di particolare pericolosità (arma tipo guerra) e la loro rilevanza penale; art. 2-bis (menzionato dalla difesa) punisce chi fornisce istruzioni sull'uso o preparazione di materiali d'armamento. La Corte ha ritenuto che l'attività progettuale e la realizzazione di parti finite concorrano al tentativo di fabbricazione, escludendo la prevalente qualificazione come mera istruzione/addestramento.
Richiama requisiti tecnici/di aspetto e portabilità evocati dalle difese; la Corte ha interpretato che tali requisiti servono come parametri ma non sono esclusivi: non è necessaria la portabilità autonoma per qualificare un manufatto come "tipo guerra" quando la potenzialità offensiva complessiva sia dimostrata.
legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 1)
Richiamata come criterio interpretativo per valutare le caratteristiche balistiche e l'idoneità dei reperti a rientrare nell'ambito delle armi da guerra; la Corte ha confermato che la qualificazione si fonda su valutazione caso per caso, anche in assenza di uso storico da parte di forze armate.
Norma sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione; prospettata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e coerente, respingendo il vizio denunciato.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato il trattamento sanzionatorio richiamando l'adeguatezza della pena e l'applicazione della riduzione per il tentativo, ritenendo adeguata la pena prossima al minimo.
Circostanza attenuante delle generiche: la Corte ha valutato e motivato il diniego per alcuni imputati (soprattutto per Contin) per la pericolosità dell'arma confezionata; per altri (Lanza, Ferrari) il riconoscimento di attenuanti si fonda su elementi personali (es. incensuratezza).
Massime di principio
- La qualificazione di pezzi metallici come parti di un'arma "tipo guerra" si fonda su una valutazione complessiva delle caratteristiche dimensionali, meccaniche e balistiche: non è necessario che l'arma sia già in dotazione alle forze armate, basta la potenzialità offensiva ricavabile da perizie tecniche.
- La progettazione e la consegna di disegni tecnici possono costituire un contributo essenziale e concorrente nel reato di tentata fabbricazione di armi; il ruolo progettuale non si riduce automaticamente alla sola istruzione o consulenza innocua.
- Prove indiziarie aggregate (intercettazioni, appostamenti, sequestri e perizie) possono essere sufficienti a reggere la condanna se tra loro coerenti e supportate da valutazioni tecniche affidabili.
- Il giudice valuta l'idoneità dell'opera complessiva (arma in progetto) e non solo la funzionalità immediata dei singoli pezzi: inefficienza parziale o uso di munizionamento commerciale non esclude la rilevanza penale se ricorre la potenzialità offensiva.
- Le censure formali sulla motivazione richiedono di individuare specifiche contraddizioni o lacune decisionali: vaghe contestazioni sulla terminologia o su singoli passaggi lessicali difficilmente ribaltano la valutazione di merito se la motivazione complessiva risulta congrua.
- Richieste di riapertura istruttoria e acquisizione di prove nuove devono essere precise e non meramente esplorative; la loro genericità ne determina spesso il rigetto.
- Nella determinazione della pena, l'applicazione della riduzione per tentativo e la compressione dell'obbligo motivazionale quando la pena viene fissata vicino al minimo sono argomenti frequentemente ritenuti decisivi in sede di legittimità.
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