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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28380/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li ha condannati per il delitto di tentata fabbricazione di un'arma "tipo guerra" (art. 56 c.p. e art. 1 L. 2/10/1967 n. 895). Le censure principali: mancanza o insufficienza di motivazione; inesistenza della prova che i fogli consegnati da Budu contenessero disegni dell'otturatore; errata qualificazione del fatto (si sarebbe dovuto configurare solo il reato di istruzione/addestramento o fabbricazione di arma comune da sparo); vizio sulla qualificazione tecnica dei reperti (energia cinetica, materiale, portabilità, destinazione); richiesta di riapertura dell'istruttoria per acquisire documenti e chiarire la natura dei fogli; doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato le conclusioni di merito: le parti metalliche sequestrate (Al, A2, A3) costituiscono componenti finiti e idonei di un'arma in costruzione, con potenzialità balistiche compatibili con armi "tipo guerra". Le perizie balistiche e le intercettazioni, con gli appostamenti dei carabinieri, hanno fornito adeguata base probatoria per ritenere la sussistenza del tentativo di fabbricazione. In particolare il contributo progettuale dell'ing. Budu (disegni dell'otturatore) è stato ritenuto elemento essenziale e concorrente nel tentativo. Le censure sulla insufficiente precisazione delle caratteristiche del materiale, sull'energia misurata nelle prove e sulla portabilità dell'arma sono state ritenute non decisive: il giudice valuta la potenzialità offensiva complessiva e non richiede che l'arma sia già in dotazione alle forze armate. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono state respinte come congruamente motivate. Pertanto le condanne sono confermate, con applicazione della riduzione per il tentativo e pena commisurata vicino al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sull'elemento tentativo: punibilità del tentativo. Applicata per ritenere sussistente il tentativo di fabbricazione dell'arma nonostante l'arma non fosse compiutamente realizzata.

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 1 e art. 2-bis)

    Art. 1 definisce le fattispecie di armi di particolare pericolosità (arma tipo guerra) e la loro rilevanza penale; art. 2-bis (menzionato dalla difesa) punisce chi fornisce istruzioni sull'uso o preparazione di materiali d'armamento. La Corte ha ritenuto che l'attività progettuale e la realizzazione di parti finite concorrano al tentativo di fabbricazione, escludendo la prevalente qualificazione come mera istruzione/addestramento.

  • d.lgs. 104/2018 (art. 1-bis)

    Richiama requisiti tecnici/di aspetto e portabilità evocati dalle difese; la Corte ha interpretato che tali requisiti servono come parametri ma non sono esclusivi: non è necessaria la portabilità autonoma per qualificare un manufatto come "tipo guerra" quando la potenzialità offensiva complessiva sia dimostrata.

  • legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 1)

    Richiamata come criterio interpretativo per valutare le caratteristiche balistiche e l'idoneità dei reperti a rientrare nell'ambito delle armi da guerra; la Corte ha confermato che la qualificazione si fonda su valutazione caso per caso, anche in assenza di uso storico da parte di forze armate.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione; prospettata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e coerente, respingendo il vizio denunciato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato il trattamento sanzionatorio richiamando l'adeguatezza della pena e l'applicazione della riduzione per il tentativo, ritenendo adeguata la pena prossima al minimo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante delle generiche: la Corte ha valutato e motivato il diniego per alcuni imputati (soprattutto per Contin) per la pericolosità dell'arma confezionata; per altri (Lanza, Ferrari) il riconoscimento di attenuanti si fonda su elementi personali (es. incensuratezza).

Massime di principio

  • La qualificazione di pezzi metallici come parti di un'arma "tipo guerra" si fonda su una valutazione complessiva delle caratteristiche dimensionali, meccaniche e balistiche: non è necessario che l'arma sia già in dotazione alle forze armate, basta la potenzialità offensiva ricavabile da perizie tecniche.
  • La progettazione e la consegna di disegni tecnici possono costituire un contributo essenziale e concorrente nel reato di tentata fabbricazione di armi; il ruolo progettuale non si riduce automaticamente alla sola istruzione o consulenza innocua.
  • Prove indiziarie aggregate (intercettazioni, appostamenti, sequestri e perizie) possono essere sufficienti a reggere la condanna se tra loro coerenti e supportate da valutazioni tecniche affidabili.
  • Il giudice valuta l'idoneità dell'opera complessiva (arma in progetto) e non solo la funzionalità immediata dei singoli pezzi: inefficienza parziale o uso di munizionamento commerciale non esclude la rilevanza penale se ricorre la potenzialità offensiva.
  • Le censure formali sulla motivazione richiedono di individuare specifiche contraddizioni o lacune decisionali: vaghe contestazioni sulla terminologia o su singoli passaggi lessicali difficilmente ribaltano la valutazione di merito se la motivazione complessiva risulta congrua.
  • Richieste di riapertura istruttoria e acquisizione di prove nuove devono essere precise e non meramente esplorative; la loro genericità ne determina spesso il rigetto.
  • Nella determinazione della pena, l'applicazione della riduzione per tentativo e la compressione dell'obbligo motivazionale quando la pena viene fissata vicino al minimo sono argomenti frequentemente ritenuti decisivi in sede di legittimità.

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