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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28144/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo del 18/10/2023 che, in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p., aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo che l'art. 176 d.lgs. n. 42/2004 fosse stato abrogato e confluito nell'art. 518-bis c.p., per la quale è prevista l'udienza preliminare; il Procuratore deduceva abnormità del provvedimento e lamentava che il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 554-bis, comma 6 c.p.p., attivare il contraddittorio ed invitare il P.M. ad adeguare la definizione giuridica senza causare regressione del procedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata. Ha condiviso che la riforma introdotta dalla legge n. 22/2022 ha abrogato l'art. 176 d.lgs. 42/2004 e ha trasposto la fattispecie, con inasprimento edittale, nell'art. 518-bis c.p.; poiché al momento dell'esercizio dell'azione penale la disciplina di cui all'art. 550 c.p.p. impediva la citazione diretta per fattispecie con massimo superiore a quattro anni, la scelta del P.M. di procedere con citazione diretta era giuridicamente erronea e legittimava la restituzione degli atti al P.M. da parte del giudice. La Corte ha inoltre precisato che la restituzione non costituisce abnormità nel senso richiesto, e che l'imputato sarà comunque giudicato secondo la norma sostanziale a lui più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 176

    abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b) della legge n. 22 del 09/03/2022

    La disposizione originaria che puniva l'impossessamento illecito di beni culturali dello Stato è stata abrogata e la relativa fattispecie è stata trasposta e ampliata nel codice penale

  • codice penale, art. 518-bis

    Ripropone e amplia la fattispecie di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato con inasprimento edittale (reclusione da 2 a 6 anni), incidendo sulle modalità di esercizio dell'azione penale

  • legge n. 22 del 09/03/2022

    art. 1 e art. 5, comma 2, lett. b)

    Ha trasferito nel codice penale i delitti del patrimonio culturale e ha abrogato le corrispondenti norme del codice dei beni culturali, con conseguente principio di riserva di codice e inasprimento sanzionatorio

  • codice di procedura penale, art. 550

    Il rinvio al limite di pena per la legittimità della citazione diretta va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio tempus regit actum); se il massimo edittale eccede 4 anni la citazione diretta non è ammessa

  • codice di procedura penale, art. 554-bis, comma 6

    Attribuisce al giudice predibattimentale il potere di invitare il P.M. a precisare la qualificazione giuridica e a promuovere il contraddittorio, ma non consente di sanare modalità di esercizio dell'azione penale incompatibili con la disciplina vigente al momento dell'esercizio

  • codice penale, art. 2

    Principio della norma piu favorevole: l'imputato va giudicato secondo la disposizione sostanziale a lui più favorevole nel tempo

Massime di principio

  • Se la legge che modifica il delitto aumenta il massimo edittale e l'azione penale viene esercitata dopo la riforma, la possibilità di procedere con citazione diretta va valutata con riferimento alla disciplina procedurale vigente al momento dell'esercizio (principio tempus regit actum); citazione diretta non è ammessa se il limite supera i 4 anni ai sensi di art. 550 c.p.p.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice predibattimentale non è automaticamente abnorme se fondatasi sull'errata modalità di esercizio dell'azione penale da parte del P.M.; può essere legittima quando sia necessaria per adeguare la procedura alla disciplina vigente.
  • L'invito previsto dall'art. 554-bis, comma 6 c.p.p. a precisare la qualificazione giuridica è uno strumento utile per correggere vizi di qualificazione ma non può sanare una scelta procedurale (modalità di esercizio dell'azione penale) incompatibile con la normativa vigente al momento dell'esercizio.
  • Il vizio di abnormità del provvedimento giudiziale sussiste solo se il provvedimento è esterno al sistema processuale o determina una regressione del procedimento che non può essere superata e che altera la sequenza logico-cronologica del processo; la sola regressione non è sufficiente se l'adempimento imposto al P.M. non comporta atti nulli rilevabili in futuro.
  • In presenza di conflitto tra effetto procedurale derivante dalla tempistica dell'esercizio dell'azione penale e la nuova disciplina sostanziale, l'imputato conserva la garanzia di essere giudicato con la norma sostanziale più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.

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