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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28162/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto valida e ritualmente effettuata la remissione della querela e la relativa accettazione. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 21/07/2023 con la quale era stato riconosciuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. e 612 cod. pen. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto che il 13/10/2023 la persona offesa aveva rimesso la querela e che l'imputato aveva accettato la remissione il 14/10/2023, come risultante dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Cecina. Si è fatto valere il principio di diritto secondo cui è ammissibile introdurre in Cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché ritualmente accettata e intervenuta prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al delitto per il quale l'imputato era stato condannato; si tratta di reato perseguibile a querela di parte, suscettibile quindi di estinzione mediante remissione della querela

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Richiamato nella sentenza originaria in relazione al concorso di norme o circostanze aggregative; non ostacola l'effetto estintivo della remissione della querela se il reato è perseguibile a querela di parte

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali siano a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione

Massime di principio

  • La remissione della querela, se ritualmente effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte anche se la remissione interviene dopo la sentenza di merito, purché prima della scadenza del termine per l'impugnazione
  • È ammesso dedurre in Cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, per introdurre nel processo l'effetto estintivo, seguendo la giurisprudenza consolidata
  • Quando il reato si estingue per remissione della querela, la sentenza impugnata va annullata per sopravvenuta estinzione del reato; non si procede necessariamente al rinvio
  • Le spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione, sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
  • Verificare sempre la regolarità formale della remissione (atto chiaro, data certa, accettazione dell'imputato, verbalizzazione ove prevista) e la tempistica rispetto al termine di impugnazione per valutarne gli effetti estintivi

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