Cassazione Penale, Sentenza n. 28169/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la condanna del Giudice di pace di Amalfi per due episodi di minaccia. Il motivo unico di ricorso deduceva vizi di motivazione nell'affermazione di responsabilità e nella valutazione del quadro probatorio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in data 9 aprile 2024, la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha contestualmente accettato la remissione (documentato nel verbale dei Carabinieri). Avendo la remissione e l'accettazione formato effetto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati ascritti a Buonocore Aurelio. Inoltre, in mancanza di deroga pattizia, ha posto a carico del querelato/ricorrente il pagamento delle spese processuali, conformemente a quanto previsto dall'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è interpretata nel senso che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato e documentata, estingue il reato e determina l'annullamento della condanna anche in sede di impugnazione.
- L'estinzione del reato per remissione sopperisce alla necessità di pronunciare ulteriormente sulla fondatezza del motivo di ricorso relativo alla motivazione e al quadro probatorio.
- L'annullamento della condanna per estinzione non impedisce che siano comunque liquidate le spese processuali: in mancanza di accordo diverso, tali spese sono a carico del querelato (ossia dell'imputato) ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- È importante depositare tempestiva e documentata prova della remissione e della relativa accettazione (es. verbale delle Forze dell'Ordine) per far valere l'estinzione del reato in sede di impugnazione.
- Distinguere sempre tra estinzione del reato (che elimina la responsabilità penale) e possibili conseguenze civili o risarcitorie che potrebbero sopravvivere: l'estinzione penale non risolve automaticamente tutte le conseguenze tra le parti.
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