Cassazione Penale, Sentenza n. 28142/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione per omissione di valutazione circa l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico; contestava inoltre la motivazione che indicava un motivo ostativo relativo al luogo proposto per gli arresti domiciliari
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Il motivo della rinuncia è che, durante la pendenza del ricorso, il GIP del Tribunale di Firenze ha sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari (provvedimento del 22/04/2024), rendendo sopravvenuta la carenza di interesse. Il Collegio ha precisato che tale inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa per le ammende, conformandosi a giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente per censurare la motivazione e i presupposti della custodia cautelare; il giudice non è entrato nel merito della presunta violazione a causa dell'inammissibilità per rinuncia/sopravvenuta carenza d'interesse
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle censure sulla misura cautelare; la Corte non ha valutato la fondatezza delle censure per effetto della rinuncia
art. 275-bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; nessuna valutazione di merito effettuata dalla Corte per inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle conseguenze economiche dell'inammissibilità: il Collegio ha ritenuto che, in caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applichi la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, se valida e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
- Se nel corso del procedimento di impugnazione viene sopravvenuta una modifica favorevole (es. sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari), si configura una sopravvenuta carenza di interesse che rende inammissibile il ricorso e normalmente esclude la condanna alle spese e sanzioni, purché la causa della sopravvenuta carenza non sia imputabile al ricorrente.
- Il giudice di legittimità, quando accerta la sopravvenuta carenza di interesse o la rinuncia, non entra nel merito delle censure sostanziali; per ottenere una pronuncia di merito è necessario che l'interesse all'impugnazione permanga fino alla decisione.
- Per contestare l'opportunità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è utile produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'idoneità o non idoneità del luogo indicato (es. valutazioni sul rischio di reiterazione, vincoli abitativi, controllabilità tecnica), altrimenti il giudice può ritenere fondate le ragioni di non idoneità addotte nella decisione impugnata.
- La validità della rinuncia richiede che sia formale e conforme alle regole di procura; una rinuncia irregolare potrebbe non essere efficace e l'impugnazione potrebbe proseguire.
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