Cassazione Penale, Sentenza n. 28209/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede per il capo A (ricorso ritenuto non deducibile perché riproduce argomentazioni già proposte in appello senza critica specifica alla motivazione della corte di merito); 2) eccezione di improcedibilità del reato contestato al capo B per difetto di querela, fondata alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 che hanno reso la procedibilità subordinata alla querela; 3) censura per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4 c.p., ritenuta manifestamente infondata perché la diminuzione può essere concessa per condizioni economiche della vittima solo se il danno, pur di speciale tenuità oggettiva, costituisce comunque pregiudizio per la persona offesa in ragione della sua situazione economica.
La decisione
La Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità (mancanza di querela) e ha eliminato la relativa pena; quanto al resto del ricorso lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza la pena complessiva è stata rideterminata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 666 (ottenuta sottraendo la pena e la multa relative al capo B dalla pena complessiva inflitta in primo grado).
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022
La modifica ha reso la procedibilità del reato tentato (capo B) subordinata alla presentazione della querela; non risultando agli atti la querela, l'azione penale non è procedibile e pertanto il relativo capo va annullato senza rinvio
art. 62, comma 4, codice penale
art. 62, comma 4 cod. pen.
La circostanza attenuante può essere presa in considerazione anche con riferimento alle condizioni economiche della persona offesa solo se il danno, pur di speciale tenuità oggettiva, può comunque risultare pregiudizievole per la vittima a causa della sua situazione economica; qui tale requisito non è stato ritenuto sussistente
Principio di specificità della critica in ricorso per cassazione (giurisprudenza: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019)
La Corte richiama che in cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare argomentazioni già dedotte in sede di appello senza svolgere una critica specifica e argomentata della motivazione della corte di merito
Massime di principio
- Quando una legge successiva modifica la procedibilità di un reato (es. introducendo la necessità della querela), se non risulta dagli atti la condizione di procedibilità prevista dalla nuova normativa l'azione penale non può essere proseguita per quel capo e la relativa pena va eliminata
- In cassazione i motivi che semplicemente ripetono le stesse argomentazioni già affrontate e respinte in sede di merito sono, se non formulati con specificità e critica argomentata, non deducibili e il ricorso può essere dichiarato inammissibile su tali punti
- La circostanza attenuante ex art. 62, comma 4 c.p. va valutata con riguardo concreto anche alle condizioni economiche della persona offesa; tuttavia la sola speciale tenuità del danno non basta se tale tenuità non risulta comunque pregiudizievole per la vittima dato il suo stato economico
- In presenza di annullamento parziale senza rinvio per difetto di procedibilità, il giudice di legittimità può rideterminare la pena complessiva sottraendo la parte relativa al capo escluso, procedendo così alla nuova quantificazione della pena restante
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