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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28143/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di correzione di un presunto errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione del 09/11/2023 (sent. n. 1855/2024): omissione della quantificazione delle spese legali dovute dal Ministero soccombente in favore del difensore dell'istante, da liquidare secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di legittimità aveva condannato il Ministero al pagamento delle sole "spese processuali" ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza alcuna indicazione nella motivazione o nel dispositivo circa la rifusione a favore del resistente; si tratta quindi di una omissione completa non sanabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, la quale è ammissibile solo per emendamenti di carattere meramente materiale/automatico quando la volontà del giudice è evincibile dalla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e a versare euro 3.000, in via equitativa, alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articoli 91 e 92 cod. proc. civ.

    Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione le spese vanno regolate secondo i criteri di tali articoli; l'amministrazione pubblica è considerata soccombente (e quindi rimborsabile) solo se si è costituita e ha svolto deduzioni dirette a contrastare la pretesa dell'istante poi respinte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma; tuttavia la generica condanna alle "spese processuali" non comporta automaticamente la liquidazione delle somme dovute al difensore della controparte se non esplicitamente disposto.

  • D.M. n. 55/2014

    Parametro invocato per la quantificazione degli onorari del difensore; la quantificazione secondo tale decreto sarebbe pertinente solo ove fosse stata pronunciata ed emendabile una condanna alle spese a favore del resistente.

  • art. 287 c.p.c.

    Riferimento richiamato dal ricorrente sulla possibilità, in ambito civile, di correggere omissioni materiali nel dispositivo; la Corte ha ritenuto che tale principio non è applicabile al caso di omissione completa (dispositivo e motivazione) qui verificatasi.

  • Sez. U, n. 19137 del 06/07/2023

    Sez. U, n. 19137 del 06/07/2023

    Principio secondo cui è emendabile l'omissione nel dispositivo degli importi di liquidazione delle spese quando la motivazione indica chiaramente la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente; non è invece emendabile la completa omissione sia nel dispositivo sia nella motivazione.

  • Sez. U, n. 16415 del 21/06/2018

    Sez. U, n. 16415 del 21/06/2018

    Conferma il principio sulle condizioni di emendabilità dell'errore materiale relativo alla liquidazione delle spese: l'emendamento is possibile solo se la volontà del giudice di condannare la parte è desumibile dalla motivazione.

  • Giurisprudenza di Sezione (es. Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023)

    es. Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023

    Richiamata per l'affermazione che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il carattere contenzioso si valuta in base alla condotta difensiva dell'amministrazione; se l'amministrazione svolge eccezioni e perde, può essere dichiarata soccombente e tenuta alle spese.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale è ammessa solo per omissioni o errori meramente formali e automatici, quando la volontà del giudice è chiaramente evincibile dalla motivazione; non vale per omissioni complete sia nel dispositivo sia nella motivazione.
  • Se la sentenza non contiene alcuna statuizione sulle spese in favore della controparte (né nel dispositivo né nella motivazione), non si può ottenere la loro quantificazione mediante istanza di correzione dell'errore materiale: occorrono altri rimedi procedurali.
  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione le spese si regolano in base agli artt. 91 e 92 c.p.c.; tuttavia la pubblica amministrazione può essere condannata alle spese soltanto se si è effettivamente contraddetta e le sue eccezioni sono state rigettate (carattere contenzioso).
  • La semplice condanna generica alle "spese processuali" ai sensi di norme penali non comporta automaticamente la liquidazione degli onorari del difensore della parte vittoriosa, salvo che il giudice abbia espresso in motivazione la volontà di rifondere tali spese alla controparte.
  • Prima di proporre istanze di correzione materiale, verificare attentamente se l'omissione è meramente formale (correggibile) o implica valutazioni di merito/compensazioni che esulano dalla correzione automatica; in quest'ultimo caso è necessario adottare altri rimedi processuali.

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