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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34353/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione avverso tale decreto ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione la Procura ha censurato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non dimostravano un’effettiva comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili circa la mancata comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova del momento di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso ha ritenuto che il ricorso non superasse il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: il decreto di pagamento in materia di spese di giustizia è opponibile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma, se tale comunicazione manca, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché anche rispetto a tale termine l’opposizione risultava tardiva, l’inammissibilità era corretta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedi oppositivi avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione viene sostanzialmente equiparato, ai fini del regime impugnatorio, a un provvedimento appellabile nel rito sommario, con termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, anche per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso va dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che non potesse gravare sulla Procura la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte deve poter comprendere con immediatezza il contesto sostanziale e processuale della controversia.
  • Le opposizioni ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia sono soggette al rito sommario e, in linea di principio, al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Se la comunicazione o notificazione del decreto non risulta eseguita, non viene meno ogni termine di impugnazione: resta applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Quando la decisione impugnata si è conformata all’interpretazione già consolidata della Corte di cassazione, il ricorso non supera il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In materia di opposizione tardiva a decreto di liquidazione, la contestazione sulla ritualità della comunicazione non basta se, comunque, l’impugnazione è proposta oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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